Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 2
Il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi tra loro, sicché l'eventuale nullità dell'udienza di convalida non travolge anche l'ordinanza impositiva della misura, quand'anche quest'ultima sia inserita nel corpo del medesimo documento.
In tema di udienza di convalida dell'arresto, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione della stessa integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, che rimane sanata ove né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio avanzino tempestiva eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2008, n. 42074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42074 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
42074 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2008
SENTENZA
N. 01073 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
1. Dott. CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 022593/20082. Dott. FRANCO AMEDEO
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA 11
4. Dott. GAZZARA SANTI 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) P.S. N. IL (omissis)
avverso ORDINANZA del 30/05/2008
TRIB. LIBERTA' di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
д. Ро ссийоново SENSINI MARIA SILVIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
rigetto,
-Uditoil CECCONI difensore Avv.
Maveifio (ROMA) O S C U R A T A
Svolgimento del Processo 1- I Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento in data 30/5/2008, confermava l'ordinanza in data 16/5/2008, emessa dal Giudice per le Indagini
Preliminari, con la quale era stata applicata nei confronti di P.S. la misura cautelare della custodia in carcere. In data 14/5/2008, il predetto era stato tratto in arresto in relazione ai reati di violenza sessuale in danno di C.D.
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate nei confronti di tre agenti di p.s.
intervenuti per arrestarlo.
In via preliminare, il Tribunale del Riesame riteneva infondata l' eccezione di nullità
dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, sollevata in relazione all' omesso avviso - al difensore di fiducia già nominato dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto. Rilevava il Tribunale che la misura cautelare non poteva essere impugnata perché adottata dopo un interrogatorio che si pretendeva nullo, restando, alla persona soggetta a tale misura, la possibilità di chiedere la liberazione ed, in mancanza, di impugnare con appello ex art. 310 c.p.p. il provvedimento del Giudice.
Nel merito, il Collegio riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fondati sulle dichiarazioni della parte offesa e su numerosi riscontri, dal momento che le vicine di casa della C. avevano allertato il "113" ed avevano narrato che la donna era stata picchiata e costretta ad un rapporto orale sul balcone dal suo ex fidanzato. Il P. aveva bussato violentemente alla porta- balcone della C. la quale,
dopo aver aperto, era stata colpita con pugni al volto: nell'occasione, il P. le strappava una ciocca di capelli e la violentava. In terra era stata rinvenuta successivamente dagli agenti una folta ciocca di capelli.
Il Tribunale riteneva sussistere anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a)
c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio, ben potendo l'indagato esercitare pressioni O S C U R A T A
sulla vittima allo scopo di costringerla a ritrattare) e 274 lett. c) (pericolo di reiterazione del reato, per le gravi ed allarmanti modalità dei reati, oltre che per il fatto che dai carichi pendenti del prevenuto risultavano denunce per resistenza e furto).
2- Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione
l'indagato, deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 391, 178 lett. c), 179 e 185
c.p.p. in quanto il Collegio aveva seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste completa autonomia tra la fase della convalida dell'arresto e quella relativa all'applicazione della misura custodiale, ignorando il diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il mancato avviso al difensore per l'udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale sia stata anche disposta la misura cautelare, determina la nullità assoluta ed insanabile della suddetta udienza e di tutti gli atti che ne discendono, tra cui l'ordinanza applicativa della misura;
2) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 294, 302, 306 e 309 c.p.p.
nella parte in cui il Tribunale, dato per acquisito l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida, aveva, tuttavia, ritenuto che la pronuncia di inefficacia della misura esulasse dai limiti del giudizio del riesame e ciò in contrasto con l'ampiezza di cognizione propria del riesame;
3) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati essenzialmente sul racconto della parte offesa, tra l'altro legata all'indagato da un turbolento rapporto sentimentale. Il Tribunale, nel ritenere che il rapporto sarebbe avvenuto senza il consenso della donna, aveva
$ enunciato una mera affermazione di principio, senza indicare gli elementi di fatto a conforto della pretesa violenza. Identiche censure andavano mosse in O S C U R A T A
ordine alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie;
4) illogicità della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.a), non essendo state indicate nel provvedimento le ulteriori indagini ancora da svolgere, rispetto alle quali si concreterebbe il pericolo di inquinamento;
difetto e/o illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari di 5)
cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., non avendo il Tribunale dato conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto da cui desumere il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie;
difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali risultavano inadeguate 6)
misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.
Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
3.1 In particolare, destituiti di fondamento sono i primi due motivi di ordine processuale, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione.
Come correttamente evidenziato dai Giudici del Riesame, il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare
+ costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione, aventi presupposti e finalità diverse. O S C U R A T A
L'impugnazione della convalida, infatti, tende a far accertare l'illegittimità dell'arresto,
perché avvenuto fuori dei casi in cui è consentito o perché non sussiste lo stato di flagranza o quasi flagranza, ovvero l'invalidità del procedimento di convalida. Per :
contro, la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone la misura cautelare può essere diretta ad ottenere la revoca o la modifica del provvedimento per la mancanza dei presupposti che ne rendono legittima l'adozione. Pertanto, l'eventuale nullità
dell'udienza di convalida prevista dall'art. 391 c.p.p. non travolge anche l'ordinanza impositiva di una misura cautelare, che resta un provvedimento del tutto autonomo,
pur se inserito nel corpo del medesimo documento (cfr. Cass. Sez. Un. 16/3/1994,
Cepollaro; conf. Sez. 1, sentenza n. 43561/2004, Piccirillo).
Ora, poiché l'ordinanza che applica una misura cautelare è autonoma rispetto alla convalida dell'arresto e non diviene illegittima per effetto della illegittimità del C
procedimento di convalida, ne consegue che l'eventuale nullità dell'interrogatorio
# avvenuto in occasione della convalida dell'arresto per difetto di notifica al difensore di fiducia, non comporta la nullità dell'ordinanza che dispone la misura custodiale in carcere, la quale perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto, ex art. 302
c.p.p., soltanto se il Giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.
In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione del ricorrente, si tratterebbe in ogni caso di nullità di ordine generale, a regime intermedio, che rimane sanata laddove né l'indagato, né il difensore nominato d'ufficio eccepiscano tale nullità (cfr. Cass. Sez.
2,23/11/2004 n. 36, Medile).
L'art. 182 c.p.p. stabilisce, infatti, al secondo comma "Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento" e soltanto quando
"ciò non è possibile, immediatamente dopo". La norma, dunque, fa riferimento alla
"parte", che è costituita dall'interessato e dal suo difensore, unitariamente considerati, O S C U R A T A
non potendo differenziarsi la posizione del difensore d'ufficio da quella del difensore di fiducia. D'altronde anche l'indagato ha il dovere di avvedersi che il difensore di fiducia
! non è comparso e ben può chiedere al giudice ovvero al difensore presente le ragioni di '
tale assenza. Nella specie, nessuna nullità risulta tempestivamente dedotta.
3.2- Infondata è anche la censura relativa al difetto di motivazione in punto di gravità
indiziaria.
A tale riguardo va osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il concetto di "gravità degli indizi" postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell' esistenza del reato e della sua attribuibilità
all'indagato.
In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame, sono stati anzitutto indicati
3 gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti.
Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stato verificato,
in particolare, che le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla C. non solo non
risultavano inficiate da altri elementi processuali di segno opposto, bensi' erano addirittura riscontrate dalle annotazioni di polizia giudiziaria nonché dalle informazioni testimoniali rese dalle vicine di casa della parte offesa e dal rinvenimento di una ciocca di capelli, strappatale- secondo il racconto della denunciante - durante la colluttazione.
Per contro, il ricorrente si è limitato a suggerire una lettura alternativa delle acquisizioni processuali, essenzialmente fondata sul preteso consenso prestato dalla donna al rapporto sessuale, oltre che protesa a contrastare, con affermazioni meramente assertive, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. O S C U R A T A
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della vicenda non sono ugualmente proponibili in questa sede, S
allorché la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti dalla vicenda.
Destituite di fondamento sono altresi' le censure relative al preteso difetto di 3.3 1
motivazione in ordine alle esigenze cautelati di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p. (cfr.
2.4 e 2.5), avendo del tutto correttamente e motivatamente il Tribunale ritenuto sussistere il pericolo di inquinamento probatorio (pressioni sulla parte offesa per indurla alla ritrattazione), alla luce della acclarata indole violenta e della spiccata pericolosità
del soggetto, come pure concreto ed attuale doveva ritenersi il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui è processo, in ragione, oltre che della pericolosità del soggetto, delle gravi ed allarmanti modalità dei fatti, che connotavano di evidente spessore criminoso la condotta delittuosa posta in essere dal P.
:
Non essendo il titolo coercitivo fondato sul solo pericolo di inquinamento probatorio,
non si imponeva l'apposizione di un termine alla misura custodiale. 3.4- Infondato è, infine, il motivo relativo al difetto di motivazione in punto di inadeguatezza delle altre misure meno afflittive. Il Tribunale, anche in tal caso, ha fornito congrua risposta alle censure del ricorrente, affermando, tra l'altro, che l'estrema gravità dei fatti, la violenta personalità dell'indagato,
l'essersi il predetto mostrato del tutto refrattario alla osservanza delle regole,
rendevano la misura intra moenia l'unica idonea a salvaguardare le suddette esigenze cautelari.
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
J
al pagamento delle spese processuali.
Va, inoltre, disposto che del suddetto provvedimento venga data comunicazione, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. O S C U RATA
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter norme di attuazione c.p.p.
Cosi' deciso in Roma il 16/10/2008 Presidente
معهد
Il cons. est.
Silvie feusion _
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 NOV 2008
BELLIER 017
✓ (Paolo Meneuratt)