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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13059 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che conclude per il rigetto udito il difensore E' presente per la pratica forense la praticante IA MI foro ROMA E' presente l'avvocato ANDO' BRUNO del foro di MESSINA in difesa di: ES ER anche per l'avv PERRONI GIORGIO con delega orale Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13059 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza resa a seguito dell'udienza in data 6 ottobre 2022, in sede di rinvio da annullamento di altra precedente ordinanza da parte della Terza sezione penale della Corte dì cassazione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 4 novembre 2021 a carico di VE HE ed avente ad oggetto somme di denaro e beni mobili e immobili, in relazione ad alcune ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), addebitate alla HE ai capi 9, 10, 11 e 12 della rubrica provvisoria, in concorso con il padre NO, nella sua qualità di amministratrice di fatto della società Gruppo SO s.r.l. 1.1. Il sequestro era stato disposto, in estrema sintesi, nell'assunto che i rapporti tra la società facente capo all'odierna ricorrente ed altre società emittenti le fatture che si assumono false fossero finalizzati essenzialmente ad esternalizzare i costi del lavoro, nel senso che le predette società emittenti - prive di una struttura organizzativa e che non effettuavano i versamenti di imposta - dovevano ritenersi costituite solo "sulla carta", onde conseguire un risparmio di imposte (sia IVA che IRAP) che altrimenti sarebbero state dovute dalla Gruppo SD (già SO Trasporti), e dunque a fini di evasione delle predette imposte. Il gruppo societario derivava in realtà da un contratto di rete stipulato dalla medesima società con altre società cooperative che si assumevano create ad hoc. La tesi posta a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Velletri era che le società emittenti le fatture riferite ad operazioni inesistenti fossero eterodirette in quanto, in realtà, totalmente prive di autonomia gestionale rispetto alla capogruppo;
e lo schema nel quale esse si inquadravano era finalizzato, sostanzialmente, a consentire alla Gruppo SO di sottrarsi al pagamento di imposte attraverso l'emissione delle fatture di cui sopra. 1.2. La sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte ha ravvisato, nel precedente provvedimento del Tribunale del Riesame (quello emesso il 1 dicembre 2021), gli estremi della motivazione apparente - denunciabile, come noto, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ascrivibile alla violazione di legge processuale - in relazione al percorso argomentativo riguardante il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa contestata, che secondo la Corte di legittimità si era basato esclusivamente sulla eterodirezione delle società emittenti da parte della società capogruppo: dato, questo, che non dimostra di per sé la natura di schermo fittizio dell'ente e non fornisce prova che le fatture emesse dalle predette società cooperative sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti. 2 Restavano ovviamente assorbite, nella decisione di annullamento emessa dalla Corte regolatrice, le questioni afferenti il periculum in mora. 1.3. In sede di rinvio, il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione adottata con l'ordinanza annullata, descrivendo (pp. 4 - 9 dell'ordinanza da ultimo emessa) le risultanze degli accertamenti effettuati in sede d'indagine in ordine alla vita e all'attività delle società emittenti (AP Consulting, Consorzio Pulizie Unigamma - soggetto, quest'ultimo, sostanzialmente interposto, amministrato di fatto da NO HE e rappresentato dalla sua collaboratrice ER RR -, Sirma soc. coop., Star soc. coop., Job Service soc. coop., Team Work soc. coop.) ed illustrando gli elementi investigativi (ricavati, tra l'altro, dalla CNR dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020; dalla relazione della Guardia di Finanza del 16 luglio 2020; dalle dichiarazioni rese da LE PA, legale rappresentante della Job Service, e - in misura ridotta - da RC LI, legale rappresentante delle cooperative Sirma e Star;
nonché da alcune intercettazioni di conversazioni) che, in estrema sintesi, confermerebbero la preordinazione del sistema sotteso alla costituzione di dette società, che il Tribunale capitolino ha ritenuto essere destinate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per conto della capogruppo, avendo a capo soggetti prestanome sotto la stretta direzione e il controllo dei vertici della Gruppo GS, il cui amministratore di fatto NO HE era depositario delle scritture contabili delle predette società. Sono state disattese le deduzioni difensive, così come la consulenza allegata ai motivi di riesame, essendosi ritenuto non decisivo, e fondato esclusivamente su dati formali, l'assunto secondo il quale alcune società del gruppo avrebbero avuto una loro operatività reale, avrebbero svolto talune attività ed avrebbero adempiuto agli obblighi dichiarativi. Infine, quanto al periculum in mora, il Tribunale, richiamati alcuni arresti giurisprudenziali a proposito della natura e delle finalità del sequestro disposto nel caso di specie, ha evidenziato che il pericolo di dispersione ravvisato dal GIP riguardava alcune operazioni di vendita di beni patrimoniali del gruppo (cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, con nomina di un amministratore mero prestanome, riguardo alla quale nulla risulta documentato in termini di corrispettivo, né da tale avvicendamento risultava seguita l'uscita dei HE e di RR ER dalla compagine societaria); secondo il Tribunale gli elementi di pericolo risultavano inoltre confermati, tra l'altro, dalle modeste consistenze finanziarie della TE (società operante in tutt'altro settore merceologico ed avente un fatturato di poco più di 13.000 euro), della Gruppo SD (meno di 5000 euro su conto corrente bancario) e di altre società del gruppo, con saldi negativi di conto corrente. Ha evidenziato inoltre il Tribunale che le consistenze patrimoniali e le 3 disponibilità finanziarie della HE non sono in alcun modo capienti rispetto agli importi oggetto di discussione. 2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede rescissoria ricorre VE HE, con atto articolato in due motivi di doglianza, seguìti da un ulteriore motivo nuovo da ultimo depositato. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti, nonché motivazione apparente. In estrema sintesi, la deducente si duole delle argomentazioni - ritenute apodittiche - con le quali il Collegio adìto ha reputato irrilevanti, perché basate su dati formali, le deduzioni difensive contenute nella consulenza del dott. Calciano (omessa indicazione delle risorse con cui sarebbero state eseguite le prestazioni fatturate;
mancata inclusione, nei pagamenti effettuati dal Gruppo SD e dal Consorzio Unigamma, dell'importo corrispondente all'IVA esposta nelle fatture contestate;
assenza di contratti relativi agli accordi tra Gruppo SO e Consorzio Unigamma, nonché tra quest'ultimo e le cooperative;
genericità del contenuto del contratto tra Gruppo SO e AP Consulting srls;
assenza di documentazione relativa a quest'ultima società). Tali elementi, secondo la ricorrente, non consentono di affermare che le società emittenti non avessero una propria autonomia rispetto alla capogruppo, la quale aveva assunto tutti i lavoratori delle cooperative che avevano in precedenza eseguito le prestazioni ed emesso le fatture;
al più, la carenza di produzione documentale avrebbe potuto costituire un elemento indiziario in relazione all'ipotesi di prestazioni oggettivamente inesistenti, che però risulta contestata solo con riferimento alle fatture emesse dalla AP Consulting srls. In ogni caso, prosegue l'esponente, il ragionamento del Tribunale postula una sorta di inversione dell'onere della prova, inammissibile in base alla giurisprudenza di legittimità, mentre gli elementi raccolti dall'accusa possono al più deporre per una mera eterodirezione dell'attività delle società emittenti. Lo stesso é a dirsi delle dichiarazioni di LE PA, confermative al più di normali attività di controllo da parte della società committente sui fornitori, e peraltro limitate a una sola fra le società considerate, ossia la _Mb Services;
ciò a fronte del fatto che, da un lato, le dichiarazioni del sig. LI depongono per l'esistenza di beni strumentali sia in capo alla coop. Sirma, sia in capo alla coop. Star;
e che, dall'altro, il controllo di una società sull'altra postula l'alterità dei due soggetti. Prosegue l'esponente evidenziando che, nella consulenza di parte depositata prima che venisse eseguito il sequestro, si fa riferimento alle revisioni effettuate dal MISE sulla Team Work e sulla Job Service ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2002, proprio per dimostrare su un piano tutt'altro che meramente formale l'effettiva consistenza ed autonomia strutturale delle predette società. 4 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, nonché motivazione apparente, stavolta rispetto alla sussistenza del periculum in mora: l'esponente evidenzia che il Tribunale ha trascurato di considerare i rilievi difensivi a proposito della solidità patrimoniale della compagine subentrata a titolo oneroso nella proprietà del Gruppo SD, dell'impossibilità di qualificare la cessione (per la quale é stato pattuito un compenso per gli ex soci NO HE e SS AR pari a C 183.840,00) in termini di atto distrattivo, nonché della mancanza di altri atti di dismissione patrimoniale da parte del HE. In definitiva, il Collegio adìto pone a base del proprio convincimento, circa la natura dispersiva dell'operazione, quattro elementi, ossia: 1) la nomina di un mero prestanome all'atto della cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, cui non sarebbe seguita l'uscita dal gruppo dei HE e della RR;
2) il modesto fatturato della TE, pari a circa 13.000 euro;
3) il modesto importo rinvenuto sul conto corrente della Gruppo SD;
4) il fatto che la TE, società cessionaria delle quote di partecipazione della Gruppo SO oggetto di alienazione, operasse in tutt'altro settore merceologico. Ebbene, secondo l'esponente (che all'uopo richiama la giurisprudenza di legittimità circa gli obblighi argomentativi in ordine all'esistenza del periculum in mora, costituiti dalla necessaria anticipazione dell'intervento ablativo costituito dal sequestro preventivo a fini di confisca), l'esigenza anticipatoria sottesa al provvedimento cautelare reale non può riferirsi alla compravendita delle quote di partecipazione del Gruppo SO, atteso che ai precedenti titolari di tali quote é stata corrisposta la somma di C 183.840,00, di tal che non ne é conseguita alcuna modifica in peius delle consistenze patrimoniali dell'alienante, né può quindi annettersi alcuna valenza dissípativa alla compravendita delle predette quote. Viene poi denunciato l'errore in cui é incorso il Tribunale nell'indicare l'ammontare del fatturato della TE in 13.033,00 euro, laddove la visura CERVED allegata alla richiesta di riesame chiarisce che tale importo era espresso in migliaia di euro ed era dunque, in realtà, pari a oltre 13 milioni di euro, a fronte di un capitale della TE (interamente versato) pari a un milione di euro. Le ulteriori circostanze (il diverso settore merceologico in cui opera la TE, società acquirente delle quote di partecipazione della capogruppo, e il modesto importo rinvenuto sul c/c della Gruppo 5D) risultano del tutto inconferenti e inidonee a corroborare la sussistenza del periculum. 2.3. Con l'unico motivo nuovo, la deducente denuncia violazione di legge con riferimento al sequestro per equivalente, che postulerebbe in realtà l'effettiva impossibilità di rinvenire in tutto o in parte il prezzo o il profitto del reato, laddove nel caso di specie non risulta essere stato eseguito alcun tentativo di aggredire il profitto del reato contestato, mentre é stata del tutto omessa ogni considerazione in ordine alla capienza del patrimonio aziendale della capogruppo, che in realtà 5 all'epoca constava di quattro immobili, di partecipazioni societarie e di oltre 90 veicoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi articolati in via principale risultano proposti per motivi non consentiti, in quanto sostanzialmente volti ad attaccare la motivazione del provvedimento impugnato, la quale - sia in ordine al fumus commissi delicti, sia in ordine al periculum in mora - non può considerarsi apparente e non é quindi assimilabile, riguardo a tale aspetto, alla violazione di legge, non rientrando perciò nell'ambito di applicabilità dell'art. 325 cod. proc. pen.. 1.1. Deve invero muoversi dal principio in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.2. Tanto premesso, quanto al primo motivo, considerando anche l'adozione del provvedimento impugnato nell'ambito della fase cautelare (con i conseguenti connotati incidentali e interinali del giudizio che contraddistingue tale fase), deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale capitolino in ordine al fumus boni iuris non possa, comunque, reputarsi meramente apparente nei termini appena visti: viene offerta, invero, una motivazione costruita comunque su una serie di elementi investigativi riguardanti il momento costitutivo e quello dell'intervenuta liquidazione delle società emittenti, con conseguente assunzione dei dipendenti delle stesse ad opera della società capogruppo, nonché su ulteriori elementi, come ad esempio i dati riferiti all'IVA dichiarata dalle società emittenti a fronte dell'impennata del fatturato di alcune di esse attorno al 2017; il fatto che molte di esse fossero formalmente amministrate da soggetti qualificabili come prestanome ("sorci", come venivano definiti da NO HE in una delle conversazioni intercettate); il fatto che le scritture contabili delle predette società fossero tenute presso lo studio di NO HE;
il fatto che talune operassero in tutt'altro settore merceologico (es. la AP Consulting srls); e, se é vero che gli aspetti emersi nella fase investigativa erano stati già passati in rassegna nell'ordinanza annullata, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza oggi impugnata si arricchisce, rispetto alla precedente, delle 6 repliche alle deduzioni difensive: in sintesi il Tribunale assume che le fatture emesse dalla AP Consulting non risultano coerenti con l'oggetto del contratto stipulato con la Gruppo SD, mentre non assume rilievo decisivo l'asserzione che vi sarebbe stato l'adempimento degli obblighi dichiarativi;
quanto alle altre società del gruppo (Consorzio Un/gamma, Sirma, Star, Team Work e Job Service), l'assunto secondo il quale le stesse sarebbero state caratterizzate da autonomia organizzativa e di mezzi, dunque non da elementi di fittizietà, sarebbe smentito - secondo il Tribunale del Riesame - sia dalla natura meramente formale dei dati indicati nella consulenza di parte (in assenza di elementi circa il fatto che i pagamenti delle fatture non includessero VIVA, ciò che deporrebbe per l'impossibilità, per le società cooperative, di assolvere ai propri debiti fiscali e previdenziali;
nonché in ordine all'indisponibilità dei contratti che si assumono intercorsi tra la capogruppo e le altre società, in esecuzione dei quali le fatture sarebbero state emesse), sia dalle dichiarazioni della PA sull'assenza di autonomia, da parte sua, nella gestione dei dipendenti e nell'autonomia organizzativa. A tali osservazioni il ricorrente, pur ribadendo l'assunto secondo il quale le società del gruppo erano dotate di propria struttura organizzativa e di proprio personale, non esclusa dal rapporto di eterodirezione in cui si sostanziava il contratto di rete, oppone argomenti che, se possono certamente riportarsi alla confutazione di una motivazione illogica o contraddittoria, non sembrano valere a dimostrare la mera apparenza della motivazione resa dal Tribunale, nei termini che si sono in precedenza richiamati: é noto, infatti, che in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226710; Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010, LI, Rv. 248129; Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 1.3. In analoghe censure di improponibilità incorre il secondo motivo di doglianza, riferito al periculum in mora. E' doveroso premettere che, in sostanziale coerenza con l'indirizzo indicato da Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, é stato recentemente chiarito che anche il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di 7 previsioni di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694; Sez. 3, Sentenza n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836). 1.4. Tanto premesso, la motivazione resa dal Collegio adìto non può, neppure in questo caso, considerarsi come apparente. Deve ritenersi senz'altro applicabile anche al caso di specie il principio, pacifico e recentemente riaffermato, secondo il quale il periculum in mora nel caso di sequestro preventivo può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, Sentenza n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769); ed é evidente che, pur considerando l'errore evidenziato dal ricorrente in ordine al fatturato della TE, assumono oggettiva rilevanza i dati riguardanti le modeste consistenze finanziarie di alcune società del gruppo, interpretate come sintomatiche non solo della precarietà delle somme contanti disponibili, ma anche della loro volatilità. Oltre a ciò, deve constatarsi che non risulta superato il deficit di elementi di riscontro denunciato dal Tribunale del Riesame circa l'effettivo versamento del corrispettivo dell'acquisizione dalla TE alla Gruppo SD a NO HE e a SS AR per l'acquisto delle quote di partecipazione, pari a circa 183 mila euro. Il ricorso fa bensì riferimento, in nota, a elementi che deporrebbero per l'avvenuto versamento e che sarebbero desumibili a pagina 48 della richiesta di sequestro preventivo del 27 ottobre 2021: elementi che, tuttavia, leggendo la parte richiamata della richiesta di sequestro, non é in alcun modo dato apprezzare, con la conseguenza che permane il vuoto probatorio denunciato dal Collegio adìto in ordine all'effettività del predetto versamento e, con essa, in ordine alla asserita insussistenza di elementi di dispersione finanziaria. 1.5. L'inammissibilità dei motivi principali travolge, all'evidenza (ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.), anche il motivo nuovo, afferente le condizioni alle quali può procedersi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: motivo che, per di più, sebbene presentato come integrativo del secondo motivo proposto in via principale, si appalesa in realtà estraneo ai capi e punti attinti dai motivi di ricorso articolati principaliter. I. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente 8 va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che conclude per il rigetto udito il difensore E' presente per la pratica forense la praticante IA MI foro ROMA E' presente l'avvocato ANDO' BRUNO del foro di MESSINA in difesa di: ES ER anche per l'avv PERRONI GIORGIO con delega orale Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13059 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza resa a seguito dell'udienza in data 6 ottobre 2022, in sede di rinvio da annullamento di altra precedente ordinanza da parte della Terza sezione penale della Corte dì cassazione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 4 novembre 2021 a carico di VE HE ed avente ad oggetto somme di denaro e beni mobili e immobili, in relazione ad alcune ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), addebitate alla HE ai capi 9, 10, 11 e 12 della rubrica provvisoria, in concorso con il padre NO, nella sua qualità di amministratrice di fatto della società Gruppo SO s.r.l. 1.1. Il sequestro era stato disposto, in estrema sintesi, nell'assunto che i rapporti tra la società facente capo all'odierna ricorrente ed altre società emittenti le fatture che si assumono false fossero finalizzati essenzialmente ad esternalizzare i costi del lavoro, nel senso che le predette società emittenti - prive di una struttura organizzativa e che non effettuavano i versamenti di imposta - dovevano ritenersi costituite solo "sulla carta", onde conseguire un risparmio di imposte (sia IVA che IRAP) che altrimenti sarebbero state dovute dalla Gruppo SD (già SO Trasporti), e dunque a fini di evasione delle predette imposte. Il gruppo societario derivava in realtà da un contratto di rete stipulato dalla medesima società con altre società cooperative che si assumevano create ad hoc. La tesi posta a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Velletri era che le società emittenti le fatture riferite ad operazioni inesistenti fossero eterodirette in quanto, in realtà, totalmente prive di autonomia gestionale rispetto alla capogruppo;
e lo schema nel quale esse si inquadravano era finalizzato, sostanzialmente, a consentire alla Gruppo SO di sottrarsi al pagamento di imposte attraverso l'emissione delle fatture di cui sopra. 1.2. La sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte ha ravvisato, nel precedente provvedimento del Tribunale del Riesame (quello emesso il 1 dicembre 2021), gli estremi della motivazione apparente - denunciabile, come noto, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ascrivibile alla violazione di legge processuale - in relazione al percorso argomentativo riguardante il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa contestata, che secondo la Corte di legittimità si era basato esclusivamente sulla eterodirezione delle società emittenti da parte della società capogruppo: dato, questo, che non dimostra di per sé la natura di schermo fittizio dell'ente e non fornisce prova che le fatture emesse dalle predette società cooperative sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti. 2 Restavano ovviamente assorbite, nella decisione di annullamento emessa dalla Corte regolatrice, le questioni afferenti il periculum in mora. 1.3. In sede di rinvio, il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione adottata con l'ordinanza annullata, descrivendo (pp. 4 - 9 dell'ordinanza da ultimo emessa) le risultanze degli accertamenti effettuati in sede d'indagine in ordine alla vita e all'attività delle società emittenti (AP Consulting, Consorzio Pulizie Unigamma - soggetto, quest'ultimo, sostanzialmente interposto, amministrato di fatto da NO HE e rappresentato dalla sua collaboratrice ER RR -, Sirma soc. coop., Star soc. coop., Job Service soc. coop., Team Work soc. coop.) ed illustrando gli elementi investigativi (ricavati, tra l'altro, dalla CNR dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020; dalla relazione della Guardia di Finanza del 16 luglio 2020; dalle dichiarazioni rese da LE PA, legale rappresentante della Job Service, e - in misura ridotta - da RC LI, legale rappresentante delle cooperative Sirma e Star;
nonché da alcune intercettazioni di conversazioni) che, in estrema sintesi, confermerebbero la preordinazione del sistema sotteso alla costituzione di dette società, che il Tribunale capitolino ha ritenuto essere destinate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per conto della capogruppo, avendo a capo soggetti prestanome sotto la stretta direzione e il controllo dei vertici della Gruppo GS, il cui amministratore di fatto NO HE era depositario delle scritture contabili delle predette società. Sono state disattese le deduzioni difensive, così come la consulenza allegata ai motivi di riesame, essendosi ritenuto non decisivo, e fondato esclusivamente su dati formali, l'assunto secondo il quale alcune società del gruppo avrebbero avuto una loro operatività reale, avrebbero svolto talune attività ed avrebbero adempiuto agli obblighi dichiarativi. Infine, quanto al periculum in mora, il Tribunale, richiamati alcuni arresti giurisprudenziali a proposito della natura e delle finalità del sequestro disposto nel caso di specie, ha evidenziato che il pericolo di dispersione ravvisato dal GIP riguardava alcune operazioni di vendita di beni patrimoniali del gruppo (cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, con nomina di un amministratore mero prestanome, riguardo alla quale nulla risulta documentato in termini di corrispettivo, né da tale avvicendamento risultava seguita l'uscita dei HE e di RR ER dalla compagine societaria); secondo il Tribunale gli elementi di pericolo risultavano inoltre confermati, tra l'altro, dalle modeste consistenze finanziarie della TE (società operante in tutt'altro settore merceologico ed avente un fatturato di poco più di 13.000 euro), della Gruppo SD (meno di 5000 euro su conto corrente bancario) e di altre società del gruppo, con saldi negativi di conto corrente. Ha evidenziato inoltre il Tribunale che le consistenze patrimoniali e le 3 disponibilità finanziarie della HE non sono in alcun modo capienti rispetto agli importi oggetto di discussione. 2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede rescissoria ricorre VE HE, con atto articolato in due motivi di doglianza, seguìti da un ulteriore motivo nuovo da ultimo depositato. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti, nonché motivazione apparente. In estrema sintesi, la deducente si duole delle argomentazioni - ritenute apodittiche - con le quali il Collegio adìto ha reputato irrilevanti, perché basate su dati formali, le deduzioni difensive contenute nella consulenza del dott. Calciano (omessa indicazione delle risorse con cui sarebbero state eseguite le prestazioni fatturate;
mancata inclusione, nei pagamenti effettuati dal Gruppo SD e dal Consorzio Unigamma, dell'importo corrispondente all'IVA esposta nelle fatture contestate;
assenza di contratti relativi agli accordi tra Gruppo SO e Consorzio Unigamma, nonché tra quest'ultimo e le cooperative;
genericità del contenuto del contratto tra Gruppo SO e AP Consulting srls;
assenza di documentazione relativa a quest'ultima società). Tali elementi, secondo la ricorrente, non consentono di affermare che le società emittenti non avessero una propria autonomia rispetto alla capogruppo, la quale aveva assunto tutti i lavoratori delle cooperative che avevano in precedenza eseguito le prestazioni ed emesso le fatture;
al più, la carenza di produzione documentale avrebbe potuto costituire un elemento indiziario in relazione all'ipotesi di prestazioni oggettivamente inesistenti, che però risulta contestata solo con riferimento alle fatture emesse dalla AP Consulting srls. In ogni caso, prosegue l'esponente, il ragionamento del Tribunale postula una sorta di inversione dell'onere della prova, inammissibile in base alla giurisprudenza di legittimità, mentre gli elementi raccolti dall'accusa possono al più deporre per una mera eterodirezione dell'attività delle società emittenti. Lo stesso é a dirsi delle dichiarazioni di LE PA, confermative al più di normali attività di controllo da parte della società committente sui fornitori, e peraltro limitate a una sola fra le società considerate, ossia la _Mb Services;
ciò a fronte del fatto che, da un lato, le dichiarazioni del sig. LI depongono per l'esistenza di beni strumentali sia in capo alla coop. Sirma, sia in capo alla coop. Star;
e che, dall'altro, il controllo di una società sull'altra postula l'alterità dei due soggetti. Prosegue l'esponente evidenziando che, nella consulenza di parte depositata prima che venisse eseguito il sequestro, si fa riferimento alle revisioni effettuate dal MISE sulla Team Work e sulla Job Service ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2002, proprio per dimostrare su un piano tutt'altro che meramente formale l'effettiva consistenza ed autonomia strutturale delle predette società. 4 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, nonché motivazione apparente, stavolta rispetto alla sussistenza del periculum in mora: l'esponente evidenzia che il Tribunale ha trascurato di considerare i rilievi difensivi a proposito della solidità patrimoniale della compagine subentrata a titolo oneroso nella proprietà del Gruppo SD, dell'impossibilità di qualificare la cessione (per la quale é stato pattuito un compenso per gli ex soci NO HE e SS AR pari a C 183.840,00) in termini di atto distrattivo, nonché della mancanza di altri atti di dismissione patrimoniale da parte del HE. In definitiva, il Collegio adìto pone a base del proprio convincimento, circa la natura dispersiva dell'operazione, quattro elementi, ossia: 1) la nomina di un mero prestanome all'atto della cessione delle partecipazioni nella Gruppo SD, cui non sarebbe seguita l'uscita dal gruppo dei HE e della RR;
2) il modesto fatturato della TE, pari a circa 13.000 euro;
3) il modesto importo rinvenuto sul conto corrente della Gruppo SD;
4) il fatto che la TE, società cessionaria delle quote di partecipazione della Gruppo SO oggetto di alienazione, operasse in tutt'altro settore merceologico. Ebbene, secondo l'esponente (che all'uopo richiama la giurisprudenza di legittimità circa gli obblighi argomentativi in ordine all'esistenza del periculum in mora, costituiti dalla necessaria anticipazione dell'intervento ablativo costituito dal sequestro preventivo a fini di confisca), l'esigenza anticipatoria sottesa al provvedimento cautelare reale non può riferirsi alla compravendita delle quote di partecipazione del Gruppo SO, atteso che ai precedenti titolari di tali quote é stata corrisposta la somma di C 183.840,00, di tal che non ne é conseguita alcuna modifica in peius delle consistenze patrimoniali dell'alienante, né può quindi annettersi alcuna valenza dissípativa alla compravendita delle predette quote. Viene poi denunciato l'errore in cui é incorso il Tribunale nell'indicare l'ammontare del fatturato della TE in 13.033,00 euro, laddove la visura CERVED allegata alla richiesta di riesame chiarisce che tale importo era espresso in migliaia di euro ed era dunque, in realtà, pari a oltre 13 milioni di euro, a fronte di un capitale della TE (interamente versato) pari a un milione di euro. Le ulteriori circostanze (il diverso settore merceologico in cui opera la TE, società acquirente delle quote di partecipazione della capogruppo, e il modesto importo rinvenuto sul c/c della Gruppo 5D) risultano del tutto inconferenti e inidonee a corroborare la sussistenza del periculum. 2.3. Con l'unico motivo nuovo, la deducente denuncia violazione di legge con riferimento al sequestro per equivalente, che postulerebbe in realtà l'effettiva impossibilità di rinvenire in tutto o in parte il prezzo o il profitto del reato, laddove nel caso di specie non risulta essere stato eseguito alcun tentativo di aggredire il profitto del reato contestato, mentre é stata del tutto omessa ogni considerazione in ordine alla capienza del patrimonio aziendale della capogruppo, che in realtà 5 all'epoca constava di quattro immobili, di partecipazioni societarie e di oltre 90 veicoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi articolati in via principale risultano proposti per motivi non consentiti, in quanto sostanzialmente volti ad attaccare la motivazione del provvedimento impugnato, la quale - sia in ordine al fumus commissi delicti, sia in ordine al periculum in mora - non può considerarsi apparente e non é quindi assimilabile, riguardo a tale aspetto, alla violazione di legge, non rientrando perciò nell'ambito di applicabilità dell'art. 325 cod. proc. pen.. 1.1. Deve invero muoversi dal principio in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.2. Tanto premesso, quanto al primo motivo, considerando anche l'adozione del provvedimento impugnato nell'ambito della fase cautelare (con i conseguenti connotati incidentali e interinali del giudizio che contraddistingue tale fase), deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale capitolino in ordine al fumus boni iuris non possa, comunque, reputarsi meramente apparente nei termini appena visti: viene offerta, invero, una motivazione costruita comunque su una serie di elementi investigativi riguardanti il momento costitutivo e quello dell'intervenuta liquidazione delle società emittenti, con conseguente assunzione dei dipendenti delle stesse ad opera della società capogruppo, nonché su ulteriori elementi, come ad esempio i dati riferiti all'IVA dichiarata dalle società emittenti a fronte dell'impennata del fatturato di alcune di esse attorno al 2017; il fatto che molte di esse fossero formalmente amministrate da soggetti qualificabili come prestanome ("sorci", come venivano definiti da NO HE in una delle conversazioni intercettate); il fatto che le scritture contabili delle predette società fossero tenute presso lo studio di NO HE;
il fatto che talune operassero in tutt'altro settore merceologico (es. la AP Consulting srls); e, se é vero che gli aspetti emersi nella fase investigativa erano stati già passati in rassegna nell'ordinanza annullata, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza oggi impugnata si arricchisce, rispetto alla precedente, delle 6 repliche alle deduzioni difensive: in sintesi il Tribunale assume che le fatture emesse dalla AP Consulting non risultano coerenti con l'oggetto del contratto stipulato con la Gruppo SD, mentre non assume rilievo decisivo l'asserzione che vi sarebbe stato l'adempimento degli obblighi dichiarativi;
quanto alle altre società del gruppo (Consorzio Un/gamma, Sirma, Star, Team Work e Job Service), l'assunto secondo il quale le stesse sarebbero state caratterizzate da autonomia organizzativa e di mezzi, dunque non da elementi di fittizietà, sarebbe smentito - secondo il Tribunale del Riesame - sia dalla natura meramente formale dei dati indicati nella consulenza di parte (in assenza di elementi circa il fatto che i pagamenti delle fatture non includessero VIVA, ciò che deporrebbe per l'impossibilità, per le società cooperative, di assolvere ai propri debiti fiscali e previdenziali;
nonché in ordine all'indisponibilità dei contratti che si assumono intercorsi tra la capogruppo e le altre società, in esecuzione dei quali le fatture sarebbero state emesse), sia dalle dichiarazioni della PA sull'assenza di autonomia, da parte sua, nella gestione dei dipendenti e nell'autonomia organizzativa. A tali osservazioni il ricorrente, pur ribadendo l'assunto secondo il quale le società del gruppo erano dotate di propria struttura organizzativa e di proprio personale, non esclusa dal rapporto di eterodirezione in cui si sostanziava il contratto di rete, oppone argomenti che, se possono certamente riportarsi alla confutazione di una motivazione illogica o contraddittoria, non sembrano valere a dimostrare la mera apparenza della motivazione resa dal Tribunale, nei termini che si sono in precedenza richiamati: é noto, infatti, che in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226710; Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010, LI, Rv. 248129; Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 1.3. In analoghe censure di improponibilità incorre il secondo motivo di doglianza, riferito al periculum in mora. E' doveroso premettere che, in sostanziale coerenza con l'indirizzo indicato da Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, é stato recentemente chiarito che anche il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di 7 previsioni di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694; Sez. 3, Sentenza n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836). 1.4. Tanto premesso, la motivazione resa dal Collegio adìto non può, neppure in questo caso, considerarsi come apparente. Deve ritenersi senz'altro applicabile anche al caso di specie il principio, pacifico e recentemente riaffermato, secondo il quale il periculum in mora nel caso di sequestro preventivo può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, Sentenza n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769); ed é evidente che, pur considerando l'errore evidenziato dal ricorrente in ordine al fatturato della TE, assumono oggettiva rilevanza i dati riguardanti le modeste consistenze finanziarie di alcune società del gruppo, interpretate come sintomatiche non solo della precarietà delle somme contanti disponibili, ma anche della loro volatilità. Oltre a ciò, deve constatarsi che non risulta superato il deficit di elementi di riscontro denunciato dal Tribunale del Riesame circa l'effettivo versamento del corrispettivo dell'acquisizione dalla TE alla Gruppo SD a NO HE e a SS AR per l'acquisto delle quote di partecipazione, pari a circa 183 mila euro. Il ricorso fa bensì riferimento, in nota, a elementi che deporrebbero per l'avvenuto versamento e che sarebbero desumibili a pagina 48 della richiesta di sequestro preventivo del 27 ottobre 2021: elementi che, tuttavia, leggendo la parte richiamata della richiesta di sequestro, non é in alcun modo dato apprezzare, con la conseguenza che permane il vuoto probatorio denunciato dal Collegio adìto in ordine all'effettività del predetto versamento e, con essa, in ordine alla asserita insussistenza di elementi di dispersione finanziaria. 1.5. L'inammissibilità dei motivi principali travolge, all'evidenza (ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.), anche il motivo nuovo, afferente le condizioni alle quali può procedersi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: motivo che, per di più, sebbene presentato come integrativo del secondo motivo proposto in via principale, si appalesa in realtà estraneo ai capi e punti attinti dai motivi di ricorso articolati principaliter. I. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente 8 va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.