CASS
Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 43067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43067 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AP MI nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 1 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI MA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2020 che aveva condannato CA IM per il reato di truffa, riconoscendo a suo carico la recidiva reiterata e specifica. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore deducendo la sopravvenuta estinzione del reato per la remissione di querela intervenuta il 24 gennaio 2023, cui ha fatto seguito la relativa accettazione da parte dell'imputato il 26 gennaio 2003 allegate al ricorso. Risultando rispettate le formalità di cui agli articoli 339 e 340 cod. proc.pen. deve convenirsi che il reato di truffa si è estinto per intervenuta remissione di querela. Giova al riguardo evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte avevano ritenuto che tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale che determinavano la perseguibilità Penale Sent. Sez. 2 Num. 43067 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/09/2023 AR D la EL d'ufficio di alcuni reati dovesse ritenersi ricompresa anche la recidiva reiterata e specifica, che nel caso di specie è stata riconosciuta a carico dell'imputato. Tuttavia la recente riforma Cartabia ha espressamente escluso la recidiva dalle circostanze ad effetto speciale che determinano la perseguibilità d'ufficio del reato di truffa. Tale disciplina, che comporta un effetto sostanziale favorevole all'imputato, deve ritenersi applicabile nel caso di specie, anche se il reato è stato commesso in epoca anteriore, in forza del principio stabilito dall'art. 2 codice penale. Alla stregua di questo principio la truffa rimane perseguibile a querela anche se è stata riconosciuta l'aggravante della recidiva reiterata e pertanto si estingue per effetto della remissione di querela. L'estinzione del reato per remissione di querela comporta la eliminazione delle statuizioni civili e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prisidente 41 Sergeltr ni
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI MA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2020 che aveva condannato CA IM per il reato di truffa, riconoscendo a suo carico la recidiva reiterata e specifica. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore deducendo la sopravvenuta estinzione del reato per la remissione di querela intervenuta il 24 gennaio 2023, cui ha fatto seguito la relativa accettazione da parte dell'imputato il 26 gennaio 2003 allegate al ricorso. Risultando rispettate le formalità di cui agli articoli 339 e 340 cod. proc.pen. deve convenirsi che il reato di truffa si è estinto per intervenuta remissione di querela. Giova al riguardo evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte avevano ritenuto che tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale che determinavano la perseguibilità Penale Sent. Sez. 2 Num. 43067 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/09/2023 AR D la EL d'ufficio di alcuni reati dovesse ritenersi ricompresa anche la recidiva reiterata e specifica, che nel caso di specie è stata riconosciuta a carico dell'imputato. Tuttavia la recente riforma Cartabia ha espressamente escluso la recidiva dalle circostanze ad effetto speciale che determinano la perseguibilità d'ufficio del reato di truffa. Tale disciplina, che comporta un effetto sostanziale favorevole all'imputato, deve ritenersi applicabile nel caso di specie, anche se il reato è stato commesso in epoca anteriore, in forza del principio stabilito dall'art. 2 codice penale. Alla stregua di questo principio la truffa rimane perseguibile a querela anche se è stata riconosciuta l'aggravante della recidiva reiterata e pertanto si estingue per effetto della remissione di querela. L'estinzione del reato per remissione di querela comporta la eliminazione delle statuizioni civili e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prisidente 41 Sergeltr ni