Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
Nel procedimento avanti al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa in udienza non rappresenta univoca manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto.
Commentario • 1
- 1. Definizioni alternative del procedimento penale davanti al giudice di paceRaffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 8 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2012, n. 49781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49781 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
ET mm EEE %EW TP2 pmaHO-T-གས་ t 49 7 8 1 / 1 2 81 REPUBBLICA ITALIANA 10 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: Sent. n. 2122 dr. Alfredo TERESI - Presidente sez UP - 21/09/2012 dr. Paolo Antonio BRUNO Relatore - R.G.N. 45906/2011 SABEONE dr. Gerardo dr. Antonio SETTEMBRE dr. Alfredo GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia nel procedimento nei confronti di BO ES, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14 giugno 2011 del Giudice di pace di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Verona dichiarava non doversi procedere nei confronti di ES SA in ordine al reato a lui ascritto (ai sensi dell'art. 582 cod. pen. per aver cagionato a UA Fatiha lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 4 come da - referto ospedaliero in atti colpendola con dei calci, pugni e schiaffi) con formula perché trattasi di fatto di speciale tenuità.
2. Reputava il giudicante che il comportamento processuale della persona offesa che, sebbene ripetutamente invitata a comparire per rendere la sua deposizione, era rimasta assente - potesse essere inteso come segno di disinteresse per il procedimento, lasciando presumere una non opposizione, da parte sua, alla definizione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; e che il fatto contestato appariva, effettivamente, caratterizzato da speciale tenuità.
3. Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 sul rilievo che l'istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dalla menzionata norma, presuppone la non opposizione dell'imputato e della persona offesa. Nel caso di specie, l'imputato era rimasto contumace, mentre, quanto alla persona offesa, la sua assenza non avrebbe potuto ritenersi espressione di non opposizione, a parte che la mancata presentazione a rendere testimonianza avrebbe consentito al giudicante l'esercizio del potere di disporne coattivamente la presenza, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
3. Ed invero, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 dispone che se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Come è fatto palese dalla perspicua formulazione letterale, l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto che, nei procedimenti innanzi al - giudice di pace, comporta esclusione di procedibilità - postula, in caso di avvenuto esercizio dell'azione penale, la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa, in quanto ciascuno di essi potrebbe, a diverso titolo, avere interesse alla definizione del giudizio. E' di tutta evidenza, allora, che la mancata opposizione presuppone che sia l'una che l'altra parte siano state interpellate o, comunque, poste in condizione di interloquire (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, n. 19364 del 13/04/2005, rv. 231310). Il presupposto positivo, che implica conoscenza della concreta possibilità della declaratoria della particolare tenuità del fatto, non può essere affidato alla mera contumacia dell'imputato, trattandosi di condotta neutra, espressione di legittima strategia processuale. Per quanto concerne, invece, la persona offesa, l'interpretazione di questa Corte regolatrice segnala un orientamento non univoco, posto che all'affermazione secondo cui la mancata comparizione della persona offesa in udienza non 2 rappresenta univoca manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 44689 del 07/05/2009, rv. 244609) ha fatto riscontro l'enunciazione opposta, secondo cui la mancata comparizione della persona offesa all'udienza deve ritenersi espressione della volontà di rinunziare all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, compresa quella di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto (cfr. id. Sez. 5, n. 9700 del 05/12/2008, rv. 242971).
4. A fronte di tale divergente lettura, che, allo stato, peraltro, non appare significativa di radicato contrasto ermeneutico, reputa il Collegio di dover aderire al primo orientamento. Ed infatti, se è vero che la non opposizione dell'imputato e della persona offesa, necessaria ai fini dell'operatività dell'istituto in questione, può essere verificata, oltre che a mezzo d'interpello 0 di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive;
è pur vero che tali fatti devono essere univoci e concludenti, ossia specificamente rivelatori della volontà non ostativa all'evenienza che il procedimento penale si concluda con declaratoria di non procedibilità proprio in ragione dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto da parte del giudicante (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004, v. 229860; cfr, pure, id. Sez. 5, n. 7573 del 02/12/2004, rv. 230811). B Orbene, non sembra che possa costituire univoca manifestazione di non opposizione la mancata comparizione della persona offesa in udienza, che può essere segno di disinteresse sopravvenuto ovvero di determinazione di non coltivare più l'azione civile nel processo penale, ma non già di volontà di non opporsi peraltro in via preventiva ed incondizionata - alla mera eventualità che il giudice, in esito a composita valutazione di un coacervo di elementi di giudizio, si avvalga della particolare statuizione di proscioglimento dell'imputato per speciale tenuità del fatto a lui ascritto. Peraltro, nel caso di specie, la persona offesa era stata indicata dal PM come testimone, donde, a fronte della mancata comparizione, il giudicante avrebbe ben potuto avvalersi del poteri coercitivi previsti dalla legge per ottenere la presenza in udienza del testimone assente.
5. L'errore di diritto nel quale è incorso il giudice di pace è causa di nullità della sentenza impugnata, che deve, pertanto, essere dichiarata nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
3 Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Verona per nuovo esame. Così deciso il 21/09/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Alfredo Teresi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 DIC 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise Lux +