Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
In materia di misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative. (La Corte ha aggiunto che, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2010, n. 45408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45408 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 17/11/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1479
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 37116/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE AR N. IL *18/12/1970*;
avverso l'ordinanza n. 1095/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 09/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Di Casola che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bologna ha respinto l'appello proposto da HI AR avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ricorre per cassazione l'imputato esponendo di essere stato condannato in appello alla pena di quindici anni, due mesi e venti giorni di reclusione;
e di essere altresì detenuto in esecuzione di pena determinata di oltre nove anni di reclusione, la cui fine è prevista per il 2016. Tale ultimo titolo detentivo esclude in radice la possibilità di commettere ulteriori reati e fa quindi venire meno qualunque esigenza cautelare che possa giustificare la protrazione della custodia in relazione al processo in corso. La Corte d'appello non si è attenuta a tale principio affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità ed ha giustificato la protrazione della custodia cautelare con una valutazione che non riguarda la situazione attuale ma la possibilità di concessione della semilibertà, che viene tuttavia ipotizzata tra poco più di un anno. Oltre a ciò; è da considerare che i benefici penitenziari ipotizzati dal giudice sono in concreto altamente improbabili. Infine è da tener conto del fatto che le originarie esigenze cautelari sono state comunque ridimensionate dal decorso del tempo.
3. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata espone che l'esistenza di distinti titoli detentivi non fa venir meno l'esistenza delle condizioni che giustificano il provvedimento emesso in diverso contesto processuale, in quanto l'autonomia dei diversi procedimenti potrebbe comportare la possibilità per il soggetto di riacquistare la libertà nell'ambito di una delle distinte procedure senza che le altre autorità interessate possano in qualche modo influirvi. Nel caso di specie tale pericolo si concretizza perché l'imputato nel corso di un anno potrebbe vedersi concedere la semilibertà senza considerare, poi, che fin da ora potrebbe beneficiare di permessi premio che gli consentirebbe di riacquistare anche solo temporaneamente la libertà e di riallacciare i contatti con il mondo delinquenziale cui è stabilmente inserito, come dimostrato dalla reiterazione delle condotte illecite. Tale apprezzamento è immune da vizi logico-giuridici e non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. Correttamente si pone in luce la autonomia delle diverse procedure e l'impossibilità di compiere valutazioni basate sulla vigenza di altri titoli custodiali, considerando che essi possono venir meno per diverse ragioni. Nel caso concreto il pericolo si configura in concreto, non solo per la prospettiva di semilibertà quanto soprattutto per la attuale possibilità, affidata ad altro giudice, di permessi premio.
Del resto la giurisprudenza invocata, contrariamente a quanto dedotto, afferma che in materia di misure cautelari, quando la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato giustificano una valutazione di pericolosità a norma dell'art. 274 cod. proc. pen., lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena dell'imputato può essere considerato idoneo a elidere una tale valutazione solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative. In caso contrario si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Cass. 10/11/1997, Rv. 209560). Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010