Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
La valutazione del giudice in ordine all'attitudine a testimoniare e alla credibilità del minore vittima di reati sessuali deve essere fondata su una perizia e, qualora tale accertamento non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, devono essere valorizzati altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata motivazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la sentenza di merito che aveva basato il giudizio di credibilità del minore sul giudizio di esperti che non si erano attenuti alle regole in genere seguite dai periti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/10/2012
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2230
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 18586/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.D. , nato a (omesso) ;
e da Ba.Sa. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 18 gennaio 2012 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il B. il difensore avv. Seminara Paolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 gennaio 2012 la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 10 maggio 2010 dal tribunale di Palermo, che aveva dichiarato B.D. colpevole del reato di cui agli artt. 609 ter e 609 quater c.p. per avere in due occasioni compiuto atti sessuali consistiti in toccamenti sulla sorella B.F. e Ba.Sa. colpevole del reato di cui all'art. 609 quater per avere in alcune occasioni compiuto atti sessuali consistiti in penetrazioni parziali in danno di B.F. di anni
XXXXXX, fin da quando la stessa aveva XXXX anni, e li aveva condannati alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno oltre pene accessorie.
La corte d'appello, dopo avere a lungo testualmente riprodotto il contenuto delle dichiarazioni della ragazza, nonché quelle dei consulenti del pubblico ministero, di uno psichiatra sentito come teste (dott. V. ) e di alcuni testimoni, ha osservato che le dichiarazioni della persona offesa erano credibili anche sulla scorta di quanto evidenziato scientificamente dai consulenti del PM e dal dott. V. , sicché i fatti dovevano ritenersi realmente accaduti. Non poteva poi essere riconosciuta l'ipotesi lieve ne' potevano essere concesse le attenuanti generiche.
L'avv. Paolo Seminara, per conto di B.D. , propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità dichiarazioni di F. , non essendo stato considerato che le stesse erano contraddittorie, e in particolare che era emerso che la bambina aveva una propensione ad elaborare la realtà, era propensa a dire bugie e nutriva rancore verso la famiglia di origine. Nella specie, in sostanza, la corte d'appello ha illegittimamente demandato il giudizio sulla attendibilità della minore ai soli consulenti del pubblico ministero, senza compiere una propria ed autonoma valutazione. Non si è tenuto presente che i consulenti avevano riferito che la bambina non era in grado di collocare gli episodi di abuso in ordine temporale. È mancata una perizia psicologica sulla credibilità della minore. La versione fornita dalla bambina in sede di incidente probatorio contrasta totalmente con quella resa anni dopo in dibattimento su elementi essenziali, quali lo strappo dei vestiti, la presenza della madre durante i presunti abusi da parte del fratello e del Ba. , l'esistenza di rapporti orali, l'esistenza di minacce, il versamento di denaro alla madre, il numero degli episodi (uno o due) di abuso da parte del fratello. Si è omesso erroneamente di considerare che il disturbo border di cui aveva parlato il dott. V. era riconducibile non ad abusi sessuali ma al clima di maltrattamenti in famiglia. Lamenta che illogicamente i due abusi sono stati, senza alcun riscontro, collocati in uno spazio di tempo che va da quando la bambina aveva X anni ((omesso) ) fino al (omesso) , quando si allontanò definitivamente da casa. Il fratello I. , assunto come teste, ha precisato più volte di essersi definitivamente allontanato dalla famiglia all'età di 9 anni, ossia quando F. ne aveva X e non 8. Sennonché la corte d'appello sembra aver ritenuto che l'approccio sessuale di D. sarebbe avvenuto nell'agosto XXXX. Di conseguenza anche il secondo episodio dovrebbe ritenersi avvenuto nel corso di qualche giorno e non di diversi anni. Le dichiarazioni di F. quindi anche sotto questo profilo contrastano con quelle degli altri testi.
2) mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla audizione del fratello minore G. (che secondo la persona offesa era stato presente durante i fatti dell'(omesso) ), che non era stato sentito in precedenza perché era impossibile rintracciarlo. In sostanza non vi è alcuna prova sia di rapporti sessuali con il fratello D. , sia della protrazione di tali rapporti per tanti anni. I due episodi si sarebbero comunque verificati o nel XXXX o nell'(omesso) . Nel primo caso, deve applicarsi la normativa precedente alla L. n. 66 del 1966. Non è indicato il motivo per cui il fratello I. è stato ritenuto attendibile e tutti gli altri familiare e suor A. no. Osserva infine che era stata richiesta una perizia psicologica sulla bambina, che erroneamente e immotivatamente non è stata disposta.
Ba.Sa. propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 192 c.p.p.. Lamenta che la corte d'appello ha valutato la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa basandosi unicamente sulla consulenza del dott. V. , senza analizzare e risolvere le numerose incongruenze e contraddizioni del racconto complessivo. Durante il ricovero in ospedale nell'(omesso) e poi nell'istituto dove era stata ricoverata F. aveva parlato solo di abusi da parte del fratello, e solo nel corso dello incidente probatorio del 19.6.2001 aveva parlato di un anziano, poi individuato nel Ba. , dichiarando che questi avrebbe compiuto atti meno gravi di quelli del fratello. Anche il 28.9.2009 la teste ha ripetuto che gli atti del Ba. erano stati più lievi, ed ha invece accusato il fratello di rapporti sessuali anche completi, non riscontrati dalla perizia ginecologica. Poiché all'epoca la teste aveva ormai XX anni ed aveva anche avuto un figlio non può ritenersi che non sapesse di che parlava quando specificava che vi erano stati rapporti sessuali completi. Dinanzi al collegio, poi, la persona offesa stranamente chiama per nome e cognome il Ba. , senza ricordare il soprannome "(omesso)" col quale lei ed i familiari lo avevano sempre chiamato. Lamenta che la corte d'appello non ha tenuto conto dei numerosi documenti e testimonianze che dimostravano la drammaticità della situazione familiare e non ha considerato che questa era la causa del disagio della bambina. Non si è considerato che il fratello I. aveva descritto il Ba. come persona gentile e buona, che cercava di sottrarre i bambini alla violenza e alla fame. Osserva che la contraddizioni di F. vertono su elementi fondamentali e mostrano come l'accusa sia la conseguenza di una ricostruzione della immaginazione fatta quando aveva poco più di 10 anni. Non sono state considerate le condizioni psicologiche e psichiatriche della teste e la loro evoluzione, ne' numerosi elementi che fanno trasparire una non lucida esposizione dei fatti, ove si mescolano realtà e immaginazione.
2) violazione dell'art. 609 quater e contraddittorietà della motivazione. Osserva che la corte d'appello, con motivazione illogica e contraddittoria, afferma che i fatti commessi dal Ba. sarebbero avvenuti in epoca contestuale a quelli commessi dal fratello D. in epoca antecedente all'allontanamento dalla famiglia, in data (omesso). A quell'epoca la bambina aveva già compiuto XX anni, essendo nata il (omesso) , sicché non è applicabile l'aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3, e il fatto va semmai ricondotto nell'art. 609 bis c.p.. Peraltro, la persona offesa è riuscita solo a collocare gli abusi subiti dal B. in epoca successiva a quelli subiti dal fratello, e non contestuali. Sull'epoca dei presunti abusi non può tenersi conto delle dichiarazioni del fratello I. , che sono confuse e non combacianti con i provvedimenti giudiziari del tribunale per i minorenni. Se poi si volesse dar credito alle dichiarazioni di I. i fatti sarebbero avvenuti verso il XXXX, sotto la vigenza della precedente normativa, con la conseguenza che il reato è prescritto. 3) violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3. Lamenta che la corte d'appello ha escluso l'ipotesi lieve sulla base delle dichiarazioni del dott. V. circa l'integrità psicofisica della persona offesa, senza considerare che il teste, nel riferire del disturbo di tipo border, aveva chiarito che questo poteva nascere anche da relazioni primarie disfunzionali. Del resto i testi avevano descritto il contesto familiare in cui viveva la bambina. La corte non ha poi considerato che non si poteva individuare neppure approssimativamente il numero dei presunti abusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati essendo la motivazione della sentenza impugnata viziata e carente sotto diversi aspetti. Innanzitutto, occorre evidenziare che la sentenza impugnata per numerosissime pagine (dalle 20 alle 28 su 43) consiste unicamente nella riproduzione testuale delle diverse deposizioni rese dalla persona offesa, dai testi D.M. e R. (consulenti tecnici del PM), V. (neuropsichiatra infantile che aveva avuto in cura F. in passato), B.I. , e di stralci della consulenza del PM. Tutte queste parti non potrebbero ovviamente nemmeno essere prese in considerazione in questa sede, perché non si sostanziano in una vera e propria motivazione e perché attraverso esse si verrebbe ad eludere il divieto per questa corte di legittimità di esaminare e valutare direttamente il contenuto delle prove raccolte. Si prenderanno quindi in considerazione, di tali parti, solo quei periodi in cui sono ravvisabili considerazioni e valutazioni proprie del giudice di appello o indicazioni specifiche di fatti richiamati a sostegno della decisione.
Ciò posto, un primo vizio della sentenza impugnata consiste nella mancata risposta a due richieste di integrazione istruttoria che invece erano potenzialmente rilevanti ai fini della decisione. La prima consisteva nella prova nuova rappresentata dalla audizione testimoniale di B.G. , fratello della persona offesa, che non si era potuto assumere in primo grado, essendo stato all'epoca impossibile rintracciarlo. La richiesta è stata illogicamente rigettata mentre si trattava di una prova sicuramente rilevante perché, secondo il racconto della ragazza, il fratello D. aveva abusato di lei entrando nella stanza dove sì trovava anche il fratello G. a letto perché malato, il quale però ad un certo punto si sarebbe accorto della vicenda ed avrebbe anche intimato al fratello maggiore di smetterla minacciando di chiamare la madre. L'episodio si sarebbe verificato poco prima del ricovero della ragazza in ospedale e la deposizione di G. , come si dirà in seguito, era rilevante anche al fine di stabilire l'epoca dell'abuso. La seconda richiesta aveva ad oggetto l'espletamento di una perizia psichiatrica o psicologica sulla capacità della minore a rendere consapevole testimonianza e per valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni. È bene ricordare che la perizia avrebbe potuto essere disposta anche dalla corte d'appello nonostante il tempo trascorso, nel qual caso avrebbe potuto svolgersi per lo meno sugli elementi già raccolti nel processo ed in particolare sui giudizi di carattere clinico scientifico espressi dai due CT del PM e dal teste dott. V. .
E sebbene la perizia non sia di per sè un mezzo di prova, è opportuno anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che "La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto;
della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (Sez. 3, 3.7.1997, n. 8962 , Ruggeri, m. 208447); o che "... la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare - che coinvolge la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle -, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età" (Sez. 3, 6.4.2004, n. 23278 , Di Donna, n. 229421); o che "In tema di reati contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno" (Sez. 3, 10.4.2008, n. 20568 , Gruden, m. 239879); o che "In tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, alfine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore" (Sez. 3, 23.2.2001, n. 26692 , B., m. 250629). È vero che, però, è stato anche affermato che "In tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità" (Sez. 3, 24.10.2011, n. 38211 , C, m. 251381); che "Non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia" (Sez. 3, 16.12.2010, n. 15157 del 2011, F., m. 249898); e che "In tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità" (Sez. 3, 7.7.2011, n. 38211 , C.,m. 251381). Ciò però significa solo che quando la capacità a testimoniare e l'attendibilità del minore non sia stata accertata attraverso una perizia o quando questa non sia stata svolta col rispetto di protocolli generalmente riconosciuti e condivisi dalle relative comunità scientifiche, allora la valutazione sulle dette capacità ed attendibilità deve necessariamente fondarsi su altri oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro ed è onere del giudice dare di ciò adeguata e puntuale motivazione. Nel caso in esame, invece, questa motivazione manca completamente, sia pure anche soltanto in riferimento alle valutazioni dei due CT del PM e del teste dott. V. .
Il vizio più rilevante della sentenza impugnata consiste peraltro nel mancato rispetto del principio, più volte enunciato da questa Corte, che "Il giudice può fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti al grado di maturità psichica del teste minore vittima di abusi sessuali, per valutarne l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, ma non anche per valutare l'attendibilità della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice" (Sez. 4, 18.10.2011, n. 44644 , F., m. 251662); che "In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, alfine di valutare l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova;
tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (Sez. 3, 20.6.2007, n. 35397 , Tranchida, m. 237539); che "In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice" (Sez. 3, 27.5.2010, n. 24264 , F., m. 247703).
Nella specie, infatti, non solo la valutazione di capacità della minore a testimoniare e di attendibilità dei suoi racconti, ma anche il giudizio - di esclusiva spettanza del giudice - di credibilità delle sue dichiarazioni sono stati invece tutti basati esclusivamente sulle considerazioni svolte da esperti, e per di più non da un perito nominato dal giudice, bensì da due consulenti di parte nominati dal PM e da un teste, che, per quanto possa essere qualificato professionalmente, non era stato nemmeno nominato CT, e non aveva ovviamente operato secondo le regole e i protocolli cui deve attenersi un perito.
A dimostrazione di ciò è sufficiente ricordare quanto scritto a pag. 31-32 della sentenza impugnata, dove, a conclusione delle lunghe testuali trascrizioni delle deposizioni dei tre testi tecnici e di stralci delle relazioni dei CT di parte, si legge che
"L'attendibilità della minorenne e la credibilità di quanto dichiarato, sulla scorta di quanto su detto ed esposto, è stato provato scientificamente, da approfondita ed accurata analisi con l'osservazione test da parte dei due consulenti, la dott.ssa R. e il dott. D.M. ". Secondo la corte d'appello, quindi, l'analisi clinico scientifica dei due consulenti di parte avrebbe fornito la prova anche della credibilità della minore e della veridicità dei fatti narrati. Il tutto senza alcun esame dei fatti stessi alla luce del complesso di tutti gli altri elementi probatori acquisiti nel processo, senza alcun esame del modo in cui la minore aveva vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna, senza alcuna analisi della condotta della minore e dell'esistenza di riscontri esterni, positivi o negativi.
La corte d'appello, avendo così ritenuto provata la veridicità delle dichiarazioni della minore sulla base delle valutazione cliniche dei CT di parte, ha poi omesso di esaminare e valutare tutta una serie di considerazioni ed eccezioni specificamente sollevate dalle difese con gli atti di appello, che sono state ritenute implicitamente superate senza adeguata e congrua motivazione. Così, gli appellanti avevano, tra l'altro, eccepito: - che la bambina non era stata in grado di collocare gli episodi in ordine temporale e quindi di indicare i periodi in cui si sarebbero verificati gli abusi;
- che le dichiarazioni di F. erano state piene di acredine nei confronti di tutti i familiari, tanto da definirli "fango"; - che la stessa aveva a chiare lettere manifestato la volontà di allontanarsi dal contesto familiare in cui viveva disadattata ed incompresa, e ciò a prescindere dai fatti di causa;
- che si era più volte contraddetta sul numero degli abusi da parte del fratello (uno o due); - che la teste suor A. aveva riferito di racconti fantasiosi della minore e dalla stessa poi smentiti;
- che anche altri testi avevano dichiarato che F. era una bambina con spiccato senso di fantasia ed adusa alle bugie;
- che dalla deposizione del dott. V. non era emerso alcun elemento in favore della credibilità di F. , ad eccezione del disturbo borderline;
- che I..B. , altro fratello di F. ,
aveva in sostanza smentito le accuse nei confronti del Ba. , non avendo mai notato nulla a carico di questi ed avendone parlato solo bene;
- che il teste mar. Br. aveva smentito l'accusa di F. di avere subito una minaccia con un coltello da parte delle proprie sorelle, in occasione di una sua fuga a XXXXXXX;
- che una ragione delle false accuse poteva essere individuata dal beneficio costituito dall'essersi sottratta al pesante clima familiare con incomprensioni e continui maltrattamenti;
- che l'accusa al Ba. (rivolta solo in dibattimento) di avere avuto rapporti sessuali completi era stata smentita dalla perizia ginecologica svolta all'epoca, che aveva escluso introduzioni complete del membro, e che l'errore non poteva certo più spiegarsi, provenendo da una teste che era ormai ventenne ed aveva anche avuto un figlio;
- che era inspiegabile che la teste in dibattimento non ricordasse più che il Ba. era chiamato "(omesso) "; - che nella individuazione del B. la minore poteva essere incorsa in errori e che il mantenimento dell'accusa poteva essere solo frutto di una ricostruzione dell'immaginazione quando aveva poco più di dieci anni.
Era stato poi eccepito che la versione originariamente fornita in sede di incidente probatorio contrastava totalmente ed insanabilmente, su elementi non di dettaglio ma fondamentali, con la nuova e rivisitata versione resa in dibattimento, nella quale per la prima volta la ragazza aveva parlato dello strappo dei vestiti;
della presenza della madre durante i presunti abusi ad opera non solo del fratello ma anche del Ba. ; del fatto che quest'ultimo le aveva imposto rapporti orali ed anche sessuali completi (mai menzionati prima); del fatto che alla fine del rapporto il Ba. dava del denaro alla madre presente nell'appartamento di questi;
del fatto che non era stata mai minacciata dal Ba. (contrariamente a quanto detto in incidente probatorio).
Ora, tutte queste specifiche contestazioni ed eccezioni proposte con le impugnazioni, non sono state in sostanza esaminate e valutate puntualmente dalla corte d'appello che sulle stesse ha omesso una adeguata e logica motivazione.
Le stesse carenze di motivazione riguardano anche le eccezioni svolte nei confronti del giudizio di capacità della minore a rendere valida testimonianza e di attendibilità delle sue dichiarazioni e pertanto a sostegno della richiesta di una perizia psicologia o psichiatrica. Le difese, in particolare, avevano richiamato la peculiare situazione familiare della bambina ed il contesto di violenza, incuria, abbandono, ignoranza che aveva portato a molteplici decreti del tribunale per i minori di allontanamento ed istituzionalizzazione dei minori della famiglia B. . In particolare la difesa del Ba. aveva sottolineato le condizioni psicologiche o psichiatriche della teste al momento della prima deposizione e le loro evoluzioni, nonché la circostanza che all'età di XX anni si era presentata ai CT del PM come una ragazzina dall'umore deflesso, con deficienze nell'apprendimento e inibizione intellettiva, dovute anche alla deprivazione affettiva e trascuratezza, derivanti anche dai lungo periodo di istituzionalizzazione. Aveva anche ricordato che il dott. V. (che aveva seguito F. dell'età di XX anni) aveva parlato di tre aree specifiche di sintomatologia: un vissuto depressivo di base, disturbi somatici quali crisi isteriche e perdita di coscienza in cui si presentificava la parte più angosciarne dei ricordi e disturbi comportamentali;
ed aveva eccepito che la situazione patologica poteva avere indotto la persona offesa, sia pure inconsapevolmente, a distorcere la realtà e a ricostruire una situazione di abuso. Aveva altresì ricordato che nonostante il dott. V. avesse parlato di compensazione del disturbo borderline, in dibattimento F. aveva ricondotto un malessere avuto nel commissariato di XXXXXXX quando aveva XX anni ad un bicchiere d'acqua in cui sarebbe stata messa una sostanza nociva, eccependo che tutto ciò lasciava trasparire una non lucida ricostruzione dei fatti, ove realtà e immaginazione si mescolavano.
Tutte queste eccezioni e considerazioni svolte a fondamento della richiesta di una perizia psichiatrica o psicologica d'ufficio (da svolgersi evidentemente ormai sugli atti) non sono state prese in considerazione e motivatamente respinte, ma sono state in sostanza disattese unicamente riportando testualmente lunghi passi delle deposizioni dei CT di parte.
Allo stesso modo, la sentenza impugnata sembra avere apoditticamente attribuito rilevanza al disturbo borderline individuato dal dott. V. ritenendo, sulla base delle dichiarazioni del teste (che, per la verità, aveva parlato solo di una possibile alternativa), che esso costituisse elemento dimostrativo di una avvenuto abuso sessuale. L'affermazione è manifestamente illogica ed immotivata, e non tiene conto del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie nella quale la prova indiziaria dei presunti abusi in danno di minori risultava costituita, oltre che dalle dichiarazioni dei genitori, da due certificati medici di equivoca interpretazione quanto alle potenziali tracce degli abusi o perché compatibili con una patologia congenita ovvero perché non necessariamente riferibili ad atti di natura sessuale)" (Sez. 3, 18.9.2007, n. 37147 , Scancarello, m. 237555). La motivazione della sentenza impugnata è infine assolutamente carente e manifestamente illogica in ordine al punto sicuramente decisivo del numero e soprattutto delle date in cui si sarebbero verificati gli episodi di abuso.
Per quanto riguarda il B. la corte d'appello ha accertato che i fatti delittuosi per i quali è stato condannato sono stati due (pag. 41) e sarebbero continuati fino all'agosto del XXXX. Ha poi affermato: - che sussiste l'aggravante del fatto commesso ad danni di soggetto di età inferiore a dieci anni;
- che "la collocazione temporale dei fatti, dunque, anche per quanto riferito da B.I. è collocabile al tempo in cui B.F.
aveva pressoché cinque anni, mentre il B.I. ne aveva nove, comunque in età inferiore ai dieci anni".
Per quanto riguarda Ba.Sa. la corte d'appello ha accertato (pag. 42) che i fatti da lui commessi in danno di F. "sono avvenuti contestualmente a quelli commessi ai suoi danni dal fratello D. , in epoca antecedente all'allontanamento dalla sua famiglia di origine, avvenuta con decreto del Tribunale per i Minorenni, in data 4.9.2000"; che era pacifico che durante il ricovero in ospedale nell'(omesso) F. aveva raccontato al personale di avere subito un tentativo di violenza sessuale da parte del fratello D. ; che quindi i fatti stessi non erano avvenuti sotto la vigenza della normativa anteriore alla L. n. 66 del 1996. È evidente la manifesta illogicità e la contraddittorietà di queste affermazioni. La corte d'appello ha dato ampio credito (anche per altri aspetti rilevanti) alla versione del fratello I. , il quale ha dichiarato che l'abuso della sorella da parte di D. era avvenuto quando egli aveva nove-dieci anni, ossia quando F. ne aveva cinque-sei. Poiché F. è nata il (omesso) , allora il fatto sarebbe stato commesso nel (omesso) , con la conseguenza che dovrebbe essere applicato l'art. 521 c.p., all'epoca vigente e con l'ulteriore conseguenza che il reato sarebbe ormai prescritto. Subito dopo però la corte d'appello afferma che l'abuso da parte di D. era avvenuto poco prima del ricovero di F. in ospedale, quando l'imputato era entrato nella stanza dove lei si trovava e aveva compiuto l'atto sessuale alla presenza del fratello G. che si trovava malato a letto (di qui anche la rilevanza ai fini del decidere della deposizione del fratello G. ). Secondo questa versione quindi l'abuso sarebbe avvenuto nell'(omesso) (epoca del ricovero) o immediatamente prima, ossia quando la ragazza aveva già superato i dieci anni di età, con la conseguenza della inapplicabilità della aggravante del fatto commesso ai danni di persona che non ha ancora compiuto gli anni dieci. La corte d'appello ha ritenuto che gli episodi di abuso addebitabili a D. sono due, ma non ha accertato quando l'altro di sarebbe verificato, mentre sulla decisiva questione della data degli abusi, a quanto riportato dalla sentenza impugnata, non soccorrono le dichiarazioni della persona offesa che non avrebbe saputo dare indicazioni specifiche. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcun elemento fattuale che possa far pensare che gli unici due abusi accertati dalla corte d'appello si fossero verificati a distanza di ben cinque-sei anni o anche solo a distanza di un anno, dovendo invece presumersi, in difetto di qualsiasi indicazione in senso contrario, che fossero avvenuti a distanza di pochi giorni o al più di poche settimane. Ne consegue che o si crede alla deposizione di I. , ed allora i due reati di cui all'art. 519 c.p. sono estinti per prescrizione, ovvero si crede agli altri testi e si collocano gli abusi nel XXXX, ed allora non sussiste l'aggravante della persona offesa minore di dieci anni e viene messa anche in discussione la piena attendibilità attribuita dalla corte d'appello alla deposizione di I. . Le medesime considerazioni valgono anche per gli abusi attribuiti al Ba. , in quanto la corte d'appello ha espressamente affermato (pag. 42) che non poteva essere esclusa per costui l'aggravante del soggetto passivo minore di dieci anni perché dal (non meglio specificato) compendio probatorio emergeva che i fatti da lui commessi erano avvenuti contemporaneamente a quelli commessi dal fratello D. . Nel ricorso del Ba. si osserva anche che la persona offesa aveva dichiarato di non ricordare l'epoca dei presunti abusi, riuscendo solo a collocare quelli subiti dal Ba. in epoca successiva a quelli subiti dal fratello D. , mentre nella sentenza impugnata si afferma che dal compendio probatorio risultava che gli abusi erano stati contemporanei. In ogni caso, se gli episodi di abuso riferiti al fratello sono stati due (come ritenuto dalla Corte) e se quelli del Ba. sono successivi, essi andrebbero collocati in epoca immediatamente prossima alle rivelazioni fatte dalla persona offesa allorché venne ricoverata in ospedale circa gli abusi da parte del fratello, con conseguente esclusione dell'aggravante.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. Tutti gli altri motivi restano assorbiti, ma non preclusi.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013