Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'Albo professionale, considerato che, in tal caso, la notifica è insussistente, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, mentre resta valida la notifica all'imputato presso lo stesso difensore anche domiciliatario, in quanto la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sugli effetti della elezione di domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2016, n. 54168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54168 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
5 4 1 6 8/ 1 6 A s REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2632/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE N.2287/2016 Rel. Consigliere - SERGIO GORJAN - FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC ET nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/05/2013 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità. Considerato in fatto La Corte d'Appello di Milano con la decisione impugnata, resa il 16 21.5.2013, ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico dell'imputato CC dal Tribunale di Pavia in ordine a delitto di bancarotta. La Corte lombarda ha confermata la statuizione di penale responsabilità del CC reputando adeguato il compendio probatorio assunto in causa ad individuare l'imputato quale amministratore di fatto della società fallita. - rimessoHa interposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato appositamente in termini rilevando vizio di nullità della decisione d'appello in - quanto mai perfezionata la notifica a lui ed al suo difensore fiduciario, poiché questi radiato dall'Albo professionale al moneto di effettuazione delle notifiche del decreto di citazione al giudizio avanti la Corte milanese. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso proposto dal CC ha fondamento giuridico e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti del th procedimento d'appello e rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano altra sezione. In effetto il CC ha documentato con apposito certificato dell'Ordine professionale di Pavia che il suo difensore fiduciario, anche domiciliatario, quando raggiunto dalla notifica della citazione a giudizio avanti la Corte lombarda era già stato radiato. Quindi se di certo la notificazione all'imputato risulta regolare - Cass. sez. 1 n° 48741/04 rv 230518, Cass. sez. 6 n° 26287/13 rv 256817 - poiché la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sull'elezione di domicilio ben possibile presso qualsiasi persona, tuttavia oggettivamente non intervenne la notifica al difensore poiché quello nominato dall'imputato di fiducia oramai privo dell'abilitazione professionale ad esercitare detto ufficio. Non reputa la Corte che la nomina intervenuto all'udienza di un difensore,ex art 97 comma 4 cod. proc. pen., all'imputato abbia sanato il vizio, poiché nella specie il CC era rimasto privo di difensore, sicché - Cass. sez. 6 n° 49819/13 rv non era possibile ricorrere ai meccanismi di surroga previsti dal257639 - cennato articolo. In effetto la Corte doveva nominare nuovo difensore all'imputato rimastone privo e procedere a nuova notifica della citazione, situazione non verificatasi nella specie con conseguente nullità ex artt 178 e 179 cod. proc. pen. Nullità denunziata dal ricorrente avente carattere generale ed assoluto con conseguente annullamento della sentenza resa e di tutti gli atti del procedimento d'appello e rinvio alla Corte milanese diversa sezione per nuovo regolare esame.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e tutti gli atti del giudizio d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio d'appello. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Gorjan Paolo Antonio Bruno RADE DEPORTA CANCELLERIA adel 20/019 2016 Lou, un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Le