Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che non era nemmeno necessario che l'ordinanza fosse notificata all'imputato dichiarato contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2013, n. 51427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51427 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2788
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 17845/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO N. IL 16/06/1959;
avverso la sentenza n. 1266/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo P. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Piccini Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 luglio 2012, la Corte di appello di Bologna, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante NI SA in ordine alle appropriazioni commesse fino al 3.11.2004 per essere i reati estinti per prescrizione;
rideterminava la pena inflitta per il residuo reato continuato in due anni quattro mesi di reclusione e seicentocinquanta euro di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale era stato dichiarato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata continuata (art. 81 cpv. c.p., art. 646 c.p., commi 1 e 3, art. 61 c.p., nn. 7 e 11) ai danni di NE EA,
titolare della ditta CONSTRULINE per la quale prestava la propria opera come agente per aver trattenuto per sè somme riscosse dai clienti della ditta, fino al marzo 2005. La Corte territoriale, rigettata l'eccezione attinente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena tempestivamente formulata ma non concordata con il P.M., osservava che l'emissione di fatture a proprio nome per la vendita di prodotti della ditta per la quale agiva come agente non faceva venir meno il reato, in quanto strumentale all'indebita appropriazione delle somme riscosse;
che l'emissione di assegno bancario per Euro 11.050,00 in favore di NE, prima della presentazione della querela, non eliminava la già avvenuta appropriazione tanto più che veniva protestato per mancanza di fondi;
che non esisteva alcun credito da porre in compensazione perché tutte le fatture emesse da NI nei confronti della COTRULINE erano state pagate;
che la richiesta di esclusione dell' aggravante dell' art. 61, n. 7) e la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche erano inammissibili per genericità e, in ogni caso erano infondate. La pena doveva essere ridotta, in considerazione della maturata prescrizione delle appropriazioni commesse fino al 3.11.2004, ma, in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali e dell' assenza di ogni forma di resipiscenza, doveva essere quantificata, per la più grave appropriazione di cui al punto 5, in danno della S. Arcangelo Costruzioni, in un anno tre mesi di reclusione e trecento euro di multa, da aumentarsi per le aggravanti e per la continuazione Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso:
1) il difensore di fiducia avv. Franco Pirini, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione d'udienza dell'11.7.2012 alla quale il processo era stato rinviato per impedimento del difensore.
2) l'imputato personalmente che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per non essere stato notiziato del rinvio all'udienza dell'11.7.2012 per impedimento del suo difensore di fiducia;
- violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 192 cod. proc. pen. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto della complessità del rapporto di lavoro intercorrente con la CONTRULINE e dell' esistenza in atti delle prove delle pretese creditorie, l' emissione di fatture da parte del ricorrente nei confronti di clienti, definita in sentenza arbitraria e strumentale induce a ritenere, ragionevolmente, che si tratta di questione meramente civilistica;
- mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio non essendo state indicate le ragioni di quantificazione della pena base in misura notevolmente superiore al minimo edittale, tanto più che si è ritenuta anche la sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7); si è poi omesso di considerare che l'appropriazione in danno della MA NT Immobiliare Case risale all'agosto 2004 sicché doveva esser dichiarata la prescrizione anche di tale reato, con conseguente riduzione di pena;
l'aumento di pena per la continuazione è stato quantificato in 210 giorni (pari a sette mesi) in misura superiore a quanto indicato nella sentenza di primo grado (sei mesi di reclusione) per un numero superiore di reati (perché includevano anche quelli poi prescritta, con violazione del divieto di reformatio in peius.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del difensore nell'interesse dell' imputato e il primo motivo di ricorso proposto dall'imputato personalmente sono manifestamente infondati. Il rinvio è stato disposto ad udienza fissa e quindi non era necessario che fosse notificata l'ordinanza relativa ne' all'imputato (perché dichiarato contumace) ne' al difensore di fiducia perché al suo posto era stato nominato difensore d' ufficio in sostituzione. Va ribadito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerasi presente: Cass. S.U. 28.2.2006 n. 8285).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto personalmente dall' imputato è dedotto in maniera inammissibile, attraverso la sollecitazione della verifica di atti del processo (asseritamente dimostrativi delle pretese creditorie) peraltro genericamente indicati, ovvero attraverso la prospettazione di una possibile diversa lettura della fatturazione "diretta" dimostrativa, secondo il ricorrente, della natura civilistica della questione, senza tuttavia indicarne in maniera specifica le ragioni a sostegno di tale assunto, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), sanzionato dal successivo art. 591.
3. Il terzo motivo di ricorso:
3.1. è manifestamente infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non aver motivato la quantificazione della pena base in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, perché la Corte territoriale ha premesso "la valutazione dei criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen." ed in particolare ha tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali, della determinazione manifestata nel delinquere e dall'assenza di ogni forma di resipiscenza, argomenti che il ricorrente non critica e quindi rimangono come valida giustificazione della decisione adottata sul punto;
3.2. è inammissibile per la parte in cui afferma che erroneamente la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione dell' appropriazione delle somme riscosse dalla ditta MA NT Immobiliare Case per violazione della regola dell' autosufficienza in relazione a denuncia di travisamento della prova in riferimento alla data del commesso reato.
3.3. è fondato per la parte in cui denuncia reformatio in peius relativamente all'aumento di pena per i reati in continuazione. Il Tribunale, per ventitre reati in continuazione aveva effettuato un complessivo aumento di pena di sei mesi di reclusione e Euro 450 di multa. La Corte di appello ha quantificato un aumento di quindici giorni di reclusione e dieci euro di multa per ciascuno dei quattordici reati di appropriazione in continuazione. Si imporrebbe quindi l'annullamento con rinvio per nuova determinazione della pena. Ma nelle more sono maturati i termini di prescrizione per tutti i reati. Restano ferme le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti per prescrizione i residui reati ascritti.
Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013