Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa - quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 17810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17810 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/04/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 762
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 48054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LO, nata a [...] il giorno 17/6/1967;
avverso la sentenza n. 1048/13 in data 19/4/2013 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio delle sentenze di primo e secondo grado. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/4/2013 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale NI LO è stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un'imbarcazione da diporto, con relativo motore e carrello di trasporto, nonché del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per avere illegalmente detenuto delle munizioni omettendone la denuncia all'Autorità competente e condannato per il primo reato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 900,00 di multa e per il secondo reato alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto. Entrambi i reati risultano accertati in Ariano Destro il 9/8/2007 ed all'imputato risulta contestata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 5. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Violazione di legge nonché carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il capo A) della rubrica - vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto prova evidente del reato di ricettazione il fatto che l'imputato si è dato alla fuga. Il comportamento del NI poteva, infatti, essere dovuto ad altre ragioni e non necessariamente può essere ricondotto ad un'ammissione di responsabilità circa la consapevolezza della provenienza delittuosa di un'imbarcazione rinvenuta in uno specchio d'acqua al di fuori della proprietà del prevenuto, bene il cui possesso poteva benissimo derivare da acquisto in buona fede o al più da una azione riconducibile all'alveo di cui all'art. 712 cod. pen.. 2. Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla dichiarazione di contumacia dell'imputato nel giudizio di 1 grado - vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. c). Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice di prime cure non poteva legittimamente dichiarare la contumacia dell'imputato in quanto era a conoscenza del legittimo impedimento dello stesso a comparire perché detenuto per altra causa.
3. Violazione di legge per carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena - vizio risultante dal testo del provvedimento e riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Si duole al riguardo la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello avrebbe confermato la pena irrogata al NI dal Giudice di prime cune sul presupposto dei pregiudizi penali dello stesso e del comportamento tenuto dallo stesso sia durante le indagini che durante il processo. Tale affermazione sarebbe illogica in quanto l'imputato non ha partecipato al processo in quanto nel contempo detenuto per altra causa.
La quantificazione della pena sarebbe poi sperequata rispetto alla non particolare gravità dei fatti-reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trattasi di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed alla quale i Giudici distrettuali hanno dato una risposta congrua e logica.
L'elemento centrale sul quale si è fondata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione dell'imbarcazione (e dei relativi accessori) è costituito dal fatto che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso dei predetti beni di provenienza furtiva.
Ciò risponde ad un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, secondo il quale "ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza" (Cass. Sez. 1, sent. n. 13599 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252285;
Sez. 2, sent. n. 41423 del 27/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248718). In tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. Sez. U, sent, n. 35535 del 12/7/2007, dep. 26/9/2007, Rv. 236914). Per il resto va solo aggiunto che, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, la circostanza che l'imputato si è dato alla fuga durante il controllo di P.G. non è stata certa valutata come elemento costitutivo del reato di ricettazione ma è stata ritenuta prova evidente che lo stesso non era in grado di provare la legittima detenzione a seguito di regolare acquisto di quanto rinvenuto in suo possesso.
In ogni caso al di là della fuga è sufficiente la mancata giustificazione del possesso del bene di provenienza illecita per ritenere configurato il reato di ricettazione in tutti i suoi elementi costitutivi.
2. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato.
Trattasi, anche in questo caso, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed alla quale i Giudici distrettuali hanno dato una risposta evidenziando, innanzitutto, che la circostanza che l'imputato alla data del dibattimento non fosse presente in quanto detenuto per altra causa non è stata presentata come eccezione formale in sede di gravame e, in ogni caso, ha evidenziato che l'imputato aveva regolarmente ricevuto l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonché la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, con la conseguenza che sarebbe stato onere dello stesso informare l'Autorità Giudiziaria del sopravvenuto stato di carcerazione.
In realtà, è oramai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è configurabile a carico dell'imputato, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione del proprio impedimento). (Cass. Sez. 6, sent. n. 2300 del 10/12/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258246;
Sez. U, sent. n. 37483 del 26/09/2006, dep. 14/11/2006, Rv. 234600). Ciò nonostante non può non essere osservato in questa sede che le stesse Sezioni Unite di questa Corte Suprema nel dettare il principio sopra riportato hanno però evidenziato che ciò che vizia la declaratoria di contumacia dell'imputato detenuto non rinunciante a comparire e non tradotto e, di conseguenza, la sentenza pronunciata nei confronti dello stesso è la "accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito". In sostanza non è ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incombe al Giudice l'onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa, ma occorre che comunque il Giudice procedente sia comunque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione (sopravvenuto) dell'imputato.
La situazione descritta non si era verificata nel caso in esame in quanto non solo l'imputato (che, come detto non ne era formalmente tenuto), ma neppure il suo difensore ebbe ad informare il Giudice di prime cure circa il sopravvenuto lo stato di detenzione (per altra causa) del NI nei confronti del quale per i fatti che in questa sede ci occupano si stava procedendo "a piede libero". Non risulta altresì che il Giudice di prime cure fosse stato reso altrimenti edotto del predetto stato di detenzione e, di conseguenza, che l'impedimento del NI a comparire in udienza fosse non solo conosciuto ma anche accertato.
Infatti, in materia, questa Corte Suprema ha anche avuto modo di precisare che "In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto per altra causa - allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l'imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l'impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l'irresistibilità dell'ostacolo e la prova che l'interessato ha tenuto un comportamento adeguato all'intenzione di superarlo (Cass. Sez. 4, sent. n. 40292 del 12/10/2006, dep. 07/12/2006, Rv. 235418).
3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello, con motivazione congrua, nel confermare le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure ha fatto riferimento ai gravi, specifici e numerosi precedenti penali dell'imputato, all'assenza di un positivo comportamento dello stesso sia durante la fase delle indagini che durante quella del processo, nonché all'elevato valore del bene oggetto della ricettazione. Sul punto deve essere solo evidenziato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142).
Da ultimo e per solo dovere di completezza deve essere evidenziato che non risulta essere stato presentato gravame e nulla è stato altrimenti dedotto in questa sede con riguardo all'ulteriore contestato reato di cui all'art. 697 cod. pen., con la conseguenza che in ordine allo stesso è intervenuto il giudicato in epoca anteriore alla maturazione del relativo termine di prescrizione. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015