Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1-865/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN E Oggetto avoco Contributi previdenziali Composta dagii Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16244/00Presidente Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 4281 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Ud.13/11/02 Dott. Federico ROSELLI 1 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: --- - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro ¡ tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLAMA/VIA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SB OS, titolare della ditta "M.V." (COMMERCIO STRUMENTI MUSICALI) elettivamente domiciliata in ROMA2002 4550 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE -1- | SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ETHEL LAVENIA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza П. 888/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/02/00 R.G.N. 4899/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | ¡ udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Federico -+ ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore TINNE Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 22 novembre 1991 al Pretore di Catania, OS ER titolare di omonima impresa, proponeva opposizione contro ordinanza ingiunzione n.37/91 del 9 ottobre precedente, emessa dall'INPS per mancata contribuzione sulla quattordicesima mensilità per il personale dipendente e per gli anni 1989 e 1990; che, costituitosi l'Istituto, il Pretore accoglieva l'opposizione ed annullava l'ingiunzione con sentenza del 29 novembre 1996; che, analoga sentenza lo stesso Pretore emetteva in data 30 gennaio 1998, annullando un decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi relativi al mese di giugno 1990 e somme aggiuntive;
che, proposto appello dall'INPS e riuniti giudizi, con sentenza del 25 febbraio 2000 il Tribunale confermava le decisioni di primo grado, ritenendo che della retribuzione assoggettata а contribuzione previdenziale non facessero parte mensilità,somme, tra cui la quattordicesima previste bensì dalla contrattazione collettiva ma in realtà non erogate dal datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulanti;
3 che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS mentre la ER controricorre e deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 1.389 del 1989, come interpretato dall'art. 2, comma 25, 1. 28 dicembre 1995 n.549, sostenendo che la retribuzione assoggettata а contribuzione debba essere quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente della categoria,più rappresentative e ciò quand' anche il datore di lavoro non sia iscritto ad alcuna di quelle organizzazioni;
che il motivo è fondato;
che а norma dell'art.1 d.l. 9 ottobre 1989 n.338, conv. in 1. 7 dicembre 1989 n. 389, la base il calcolo dei contributi imponibile per previdenziali è costituita da quanto dovuto secondo legge, regolamento o contratto collettivo e non da quanto effettivamente pagato dall'imprenditore in violazione di una di queste fonti normative;
che con sentenza 29 luglio 2002 n.11199 le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno escluso poter 4 essere la detta base imponibile inferiore all'importo complessivo previsto nel contratto collettivo astrattamente applicabile, e senza necessità di applicazione dell'art. 36, primo comma, Cost.; che a questa pronuncia il collegio ritiene di doversi attenere, ciò che comporta la cassazione della sentenza ora impugnata, che ha diversamente statuito;
che il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Caltanissetta, determinerà la base principio diimponibile attenendosi al suddetto diritto e provvedendo altresì sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2002 Il Presidente zett Il Cons. extensore: Teduico Ronth IL CANCELLERE Depostin Cancelleria FEB/2083 Ogo IL CANCELLIERE