Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.
Commentario • 1
- 1. Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2004, n. 29233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29233 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 292
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 018040/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL FR N. IL 02/06/1927;
avverso SENTENZA del 14/11/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO CH, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Udito il difensore dell'imputato avvocato PE Astorino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
EL SC, imputato del delitto di falso in cambiali in danno di PE AO, veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica con sentenza del 21 marzo 2001 anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 14 novembre 2002, proscioglieva il EL per essere il reato estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili.
Proponeva ricorso per Cassazione SC EL e deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli articoli 79 e 484 c.p.p. per tardività della costituzione della parte civile;
2) Violazione degli articoli 190 e 603c.p.p. per non essere stata disposta perizia calligrafica ai sensi dell'articolo 507 c.p.p.;
3) Mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della parte lesa AO e mancato rintraccio della trascrizione fonografica delle sue dichiarazioni.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
È fondato il primo motivo di impugnazione.
In punto di fatto è accaduto che il processo venne chiamato una prima volta alla udienza del 19 marzo 1998 ed il AO non si costituì parte civile e venne ascoltato come teste dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.
Alla successiva udienza del mese di novembre 1998 il processo venne nuovamente rinviato per la astensione dalle udienze degli avvocati. Alla successiva udienza del 21 giugno 2000 il giudice Bettini venne sostituito dal giudice Camposano, che ammise la costituzione di parte civile del AO nonostante l'opposizione dell'imputato. La questione relativa alla tardività della costituzione della parte civile venne posta ritualmente dall'imputato con l'atto di appello, ma la Corte di merito si limitò a confermare le statuizioni civili senza motivare affatto in ordine alle precise contestazioni dell'appellante.
Ora a parte l'evidente difetto di motivazione sul punto, va detto che sia il motivo di appello che quello di ricorso sono giuridicamente fondati.
In base al combinato disposto normativo di cui agli articoli 79, 484, 491 e 525 comma 2^ c.p.p. la costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza prima della dichiarazione per la prima volta di apertura del dibattimento.
È del tutto pacifico che nel caso di specie alla prima udienza - 19 marzo 1998 - la parte lesa non ritenne di doversi costituire parte civile;
quindi, la successiva costituzione avrebbe dovuto essere considerata tardiva ai sensi del comma 2^ dell'articolo 79 c.p.p.. Il fatto che alla udienza del 21 giugno 2000 per il mutamento del giudice si è proceduto ad una nuova istruttoria dibattimentale non muta i termini della questione come è lecito desumere dalla lettura degli articoli già indicati e dai principi fissati dalla Suprema Corte.
Quest'ultima ha invero stabilito che il principio della immutabilità del giudice posto dall'articolo 525 comma 2^ c.p.p. impone che quando muti il giudice il dibattimento sia integralmente rinnovato con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dalla esposizione introduttiva, dalle richieste di ammissione prove e dalla assunzione delle stesse (vedi SS.UU. 15 gennaio 1999, Iannasso, in Cass. Pen. 1999, 1429 e 2494). Insomma il principio della immutabilità del giudice del dibattimento, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione, vale per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio ed è dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti (vedi in proposito Cass. 7 maggio 1998, Di Leo, CED Cass. n. 211531). Da quanto detto discende quale ulteriore logica conseguenza anche il principio che le decisioni assunte da giudice diverso prima della apertura del dibattimento non vanno ridiscusse;
cosicché ad esempio una parte civile già esclusa non ha il diritto di presentare una nuova dichiarazione di costituzione ed una parte lesa che non si sia tempestivamente costituita nei termini previsti dall'articolo 79 c.p.p. non può pretendere di essere rimessa in termini per provvedere alla costituzione di parte civile dinanzi al nuovo giudice.
Ha errato, quindi, la Corte di merito che avrebbe dovuto prendere atto della avvenuta decadenza ex articolo 79 comma 2^ c.p.p.. La inosservanza di detto termine comporta la inammissibilità della avvenuta tardiva costituzione che può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità. Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
La inammissibilità della costituzione di parte civile comporta inevitabilmente la caducazione delle statuizioni civili che non si sarebbero potute assumere.
Esse vanno pertanto eliminate.
Sono invece infondati gli altri motivi di gravame che vanno, quindi, rigettati.
Sotto il profilo penale è stata, infatti, dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Non è possibile in siffatta situazione chiedere il compimento di nuovi atti istruttori, a meno che non si rinunci alla prescrizione. Il giudice in ipotesi di tal genere deve giudicare sulla base degli atti già assunti e, se non ricorrono i presupposti per una assoluzione nel merito - è necessaria la evidenza della estraneità dell'imputato ai fatti contestati -, deve dichiarare la estinzione del reato per prescrizione.
Tutto ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per ottenere una rinnovazione della istruttoria dibattimentale, sia perché non sussistevano i presupposti richiesti dall'articolo 603 c.p.p., sia perché non può essere richiesto con tale strumento l'espletamento di una perizia, che va disposta dal giudice soltanto quando ritenga necessario per formulare il giudizio di avvalersi di specifiche competenze tecniche. Oltre a quanto detto, in ordine al terzo motivo di impugnazione va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni della parte lesa non richiedono riscontri oggettivi, perché la parte lesa è un testimone a tutti gli effetti e le sue dichiarazioni vanno valutate, anche se con la necessaria prudenza, dal giudice.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda le statuizioni civili, che elimina;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2004