Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2004, n. 29233
CASS
Sentenza 18 febbraio 2004

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Massime1

Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.

Commentario1

  • 1Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2004, n. 29233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29233
Data del deposito : 18 febbraio 2004

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