Sentenza 25 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI04207/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Obbligazione SEZIONE TERZA CIV I pecuniaria e rivalsa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3728/99 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron.9873 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 974 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 OT IM & TO AN DITTA SNC, elettivamente 1 2.5 MAR 2002 IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA PZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la difende € 0,77 £ 1500 unitamente all'avvocato TOME' RICCARDO, giusta delega CANCELLER in atti;
ricorrente - 1030029
contro
MA ATTILIO, MA FRANCO;
1030030
- intimati -
avverso la sentenza n. 395/98 del Tribunale di PADOVA, 2001 sezione prima emessa il 5/3/1998, depositata il 1898 26/03/98; RG.3072/92; зи udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Francescoudienza del 08/11/01 dal TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.11.1989 CO IN, tito- dell'omonima ditta, conveniva in giudizio la lare s.n.c. TO IM e SE NA per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 4.862.013 a titolo di corrispettivo delle riparazioni effettuate all'autocarro di proprietà della società convenuta, la quale contrastava la domanda assumendo che al pagamento era tenuto IO ON, il quale a tanto si era obbligato all'atto della vendita del veicolo alla stessa società. L'adito TO di TA disponeva la chiamata in causa di IO AR, il quale si costituiva e, pure ammettendo di avere assunto l'impegno in que- stione, contestava la conformità delle eseguite ripara- zioni al contenuto della garanzia da lui prestata. Il TO, ritenuta fondata la domanda ma non la chiamata in causa del terzo, condannava la società con- venuta a pagare all'attore la somma reclamata, oltre la 2 سلام rivalutazione comprensiva degli interessi, nonché le spese del giudizio. Sulla impugnazione della società soccombente il tribunale di Padova, con sentenza pubblicata il 26.3.1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava IO AR a pagare alla ditta IN CO, a titolo di manleva di quanto dovuto ad essa dalla società TO IM e SE NA s.n.c., la somma di lire 933.400, oltre rivalutazione ed interessi secondo il criterio di calcolo indicato dal giudice di primo grado;
condannava la stessa socie- tà alle spese a favore di CO IN;
compensava interamente le spese del doppio grado tra la società predetta ed IO AR. I giudici di appello, premesso che non erano in contestazione l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'importo della relativa spesa, ritenevano che detti lavori, per effetto dell'impegno dallo stesso assunti, dovevano essere pagati da IO AR nella misu- ra di lire 933.400, somma corrispondente a quella oc- corrente per la sola riparazione all'autocarro dei fre- ni elettrici, giacchè il AR non aveva assunto successiva sostituzione alcun obbligo circa la considerava che alla suddetta dell'impianto frenante;
conclusione si perveniva in base alla scrittura privata 3 u R proveniente dal AR;
valutavano irrilevante la prova orale articolata dagli appellanti, poiché il mez- zo istruttorio richiesto, se ammesso, non avrebbe con- dotto ad accertamento diverso da quello risultante dal- la scrittura privata. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- illustrato da successiva memoria, la società TO SO, IM e SE NA s.n.c., che affida la impugna- zione a tre mezzi di doglianza. Non hanno svolto difese gli intimati CO IN ed IO AR. La società ricorrente presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza - deducendo la vio- lazione о la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1988 cod. civ. nonché la insufficiente e con- traddittoria motivazione circa le risultanze probatorie desumibili dalla promessa di pagamento di IO Mar- - la società ricorrente assume che una corretta chiori interpretazione della promessa di pagamento in questio- ne, non disgiunta da una rigorosa applicazione della normativa civilistica, avrebbe dovuto indurre il giudi- ce di appello a ritenere che, secondo il linguaggio Co- mune, l'impegno del promittente di pagare l'importo della spesa occorrente per la riparazione dell'impianto 4 frenante dell'autoveicolo comprendeva anche la sostitu- zione dell'impianto medesimo e non anche la sola spesa necessaria al corretto funzionamento dell'impianto. La doglianza con la quale la società ricorrente, piuttosto che la violazione della norma di cui all'art. 1988 cod. civ., denuncia, invece, una errata interpre- tazione della scrittura privata contenente una promessa di pagamento titolata siccome riferita anche alla indi- cazione della causa debendi" non ha pregio in rap- porto ad entrambi i profili (violazione di legge e vi- zio di motivazione), per i quali la censura viene pro- spettata. Sotto il primo profilo deve questa Corte ribadire che l'interpretazione delle clausole di un contratto, l'accertamento dei presupposti materiali per la sua ap- plicabilità, la valutazione del contenuto delle dichia- razioni dirette da una parte all'altra nello svolgimen- to del rapporto contrattuale ovvero del negozio unila- terale costituiscono indagine di competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindaca- to in sede di legittimità se non sotto l'aspetto della motivazione, che si assuma omessa, insufficiente o con- traddittoria in ordine a punti decisivi della
contro
- versia, per cui non è ravvisabile il denunciato vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. pur 5 Sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 stesso codice, la censura è del tutto infondata, giacchè il giudice di merito ha basato il suo convincimento sulla distinzione tra "riparazione" e " sostituzione" dell'impianto frenante, concetti di- stinti e non compenetrabili secondo il significato let- terale delle due espressioni, ilil primo concernente þet fondo il significato lettorale delle due espressioni primo concernente il mantenimento funzionale della struttura;
il secondo comportante, invece, un interven- to novativo della stessa struttura. Con la conseguenza che, essendo chiara la volontà del promittente circa il contenuto della sua obbligazione in base al significato letterale della espressione adoperata, non doveva il giudice di merito fare ricorso, a tal fine, al compor- tamento complessivo delle parti posteriore alla obbli- costituendo il gazione assunta dal promittente stesso, civ., elemento criterio ex art. 1362, comma 2, cod. sussidiario utilizzabile qualora quello letterale si appalesi insufficiente o equivoco. La suddetta ultima considerazione consente di rite- nere infondata anche la seconda doglianza, con la quale insufficiente la società ricorrente denuncia la omessa, contraddittoria motivazione circa il rigetto delle о istanze istruttorie di primo e di secondo grado dirette 6 a dimostrare con testi il difetto dell'impianto frenan- te, il pattuito accollo della spesa di riparazione, e la protratta durata delle operazioni di riparazione per l'attesa dei pezzi in arrivo dall'estero. Invero, la accertata successiva sostituzione dell'impianto di frenatura dell'automezzo, per un ver- non costituisce evento attribuibile al comportamen- SO, comune delle parti interessate, ma integra circo- to stanza derivante da unilaterale affidamento della SO- stituzione ad opera del solo acquirente del veicolo, senza alcun coinvolgimento del promittente AR;
per altro verso, non può essa siccome il giudice di costituire oggetto di prova te-merito pure enuncia - stimoniale, come tale diretta a dimostrare patti ag- giunti alla scrittura, che la medesima parte istante allega che sarebbero stato coevi e non successivi alla redazione dello scritto (art. 2722 cod. civ.). Per il resto, quanto alle altre circostanze di cui ai capitoli della prova orale, lo stesso giudice di me- rito ha ritenuto la irrilevanza del mezzo istruttorio, trattandosi di fatti che, quando anche dimostrati, non avrebbero potuto determinare una interpretazione dello scritto diversa da quella adottata. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo del- la impugnazione, con il quale la società ricorrente de- 7 зи nuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto condannare alle spese a favore del IN non soltanto essa società, ma an- parzialmente soccombente nel che IO AR, giudizio di appello. La società ricorrente, la quale non lamenta la con- danna in suo danno alle spese né prospetta una situa- zione di solidarietà passiva con il AR rispetto al credito del IN, non ha, infatti, interesse ad impugnare un capo della sentenza, che riguarda il rego- lamento delle spese relativo alla definizione di un rapporto giuridico, cui essa è estranea, e dalla rifor- ma del quale non potrebbero derivare, neppure in via riflessa, effetti ad essa favorevoli. La inammissibilità della censura per detta preva- lente considerazione assorbe l'altra considerazione, secondo cui, comunque, il motivo non avrebbe potuto trovare accoglimento essendo incensurabile la pronuncia di compensazione delle spese per giusti motivi. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, perché gli intimati non hanno svolto dife- se. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. 8 зил Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 8 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зиги Auque quilos Depositata in Cancelleria YAOgi, 25.3.01 IL CANCELLIERE 01 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoll 11 Agenzia delle Entrate 0304 19 Ufficio di Roma 2 4EOT 30,PP 1159Iscritto a ruplo it 16010 Art. n.