Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, ed entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data della pronuncia del giudice d'appello e non quella del deposito del relativo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 35737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35737 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
35 737/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE : UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO . DEL 19/05/2015 t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA GRAZIA LAPALORCIA Dott. N. 757 - Consigliere - MAURIZIO FUMO Dott. - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO SETTEMBRE N. 15596/2014 Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI MB N. IL 11/02/1951 GUARNIERI CLORINDA N. IL 08/04/1947 PI VI N. IL 22/12/1975 PI CAMILLO N. IL 17/01/1975 PI NELLA N. IL 06/11/1973 PI IO N. IL 03/04/1972 PI AD N. IL 13/01/1978 PI AN N. IL 27/09/1981 PI ORNELLA N. IL 27/02/1980 PI LI N. IL 04/04/1983 avverso il decreto n. 2/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. он Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con decreto del 15 novembre - 10 dicembre 2013, a conferma di quello emesso dal Tribunale di RA in data 8/9 aprile 2012, ha disposto, a carico di IN ER, IN LA, IN VI e IN AD, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS - senza obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, ai sensi della - L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché l'aggravamento, per anni due, della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per anni tre applicata a IN NZ con decreto n. 18/2008 R.M.S.P. del 12/20 febbraio 2009 del Tribunale di RA (portando quindi la misura ad anni cinque) ed applicando altresì a IN NZ l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per lo stesso periodo. Col medesimo decreto ha disposto, altresì, ai sensi dell'art. 2/ter della L. 31/5/1965, n. 575, la confisca a carico di IN ER, UA - ND, IN NZ, IN LA, IN VI, IN AD, IN IE, IN EL e IN IS - dei seguenti beni: - appartamento sito in RA, via Passo Lanciano, piano terra, int. 2, intestato a IN IS;
- quota di 2/24 dell'appartamento sito in RA, Strada Valle Furci, n. 7, intestata a IN EL;
- appartamento sito in RA, via Colle Innamorati, n. 233, intestato a IN AD;
- immobili siti in RA, via Fonte Romana, n. 15, identificati al foglio 19, particelle nn. 1096 sub 1 e 2631, di proprietà di UA ND, e particella n. 1096 sub 2 e 2630 di IN CA, costituenti l'abitazione familiare e relative pertinenze del nucleo IN ER e UA ND;
- immobili siti in RA, via Colle Marino, n. 19, di proprietà di IN IE;
- autovettura Mercedes classe E tg DW673AC, intestata a IN IS;
- libretto postale n. 32797895 acceso presso le Poste Italiane, succursale n. 5 di RA e libretto postale n. 24623587 acceso presso le Poste italiane, succursale n. 11 di RA, intestati a UA ND;
2. Le misure personali sono state disposte a carico dei soggetti sopra specificati, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e quasi tutti dimoranti in una palazzina a tre piani sita in RA, via Fonte Romana, n. 15, perché ritenuti socialmente pericolosi in considerazione dei numerosi precedenti penali esistenti a carico di ognuno di essi, principalmente per reati contro il patrimonio, e per 1 ли l'esistenza di numerosi carichi pendenti per reati della stessa natura. La misura reale è stata disposta perché il valore dei beni è apparso sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all'attività lavorativa di ciascuno di essi e perché i proposti non sono stati in grado di giustificarne la legittima provenienza.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei proposti IN ER, IN NZ, IN CA, IN LA, IN VI, IN AD, IN IE, IN EL, IN IS e UA ND l'avv. Giancarlo De Marco e l'avv. ON Di Blasio, sollevando censure in rito e in merito. Col primo motivo eccepiscono la nullità del procedimento d'appello in relazione a IN LA e IN NZ, siccome detenuti nel distretto e non tradotti dinanzi al giudice investito della decisione del gravame. Col secondo eccepiscono la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all'immobile di RA, via Fonte Romana, n. 15, siccome già oggetto di una richiesta di confisca rigettata dal Tribunale di RA con provvedimento n. 3/98. Col terzo motivo contestano l'esistenza dei presupposti delle misure patrimoniali e personali. Deducono che, quanto alle misure patrimoniali (stando allo schema espositivo del ricorso): - una parte dell'immobile di via Fonte Romana, n. 15, dove vivono i numerosi membri della famiglia IN, fu acquistato nel lontano 1991 per il prezzo di £ 140.000.000 - col ricavato della vendita dell'abitazione di via Sacco di RA, che era stata acquistata nel 1980 per il prezzo di £ 10.000 corrisposto da IN CA, padre di ER (fatto - deducono - confermato dalla testimonianza di IN ON). Successivamente, IN ER acquistò anche la seconda parte dell'immobile di via Fonte Romana, pagandola 120.000.000 di lire, provenienti dall'attività di compravendita di veicoli usati da lui svolta, sebbene mai formalmente dichiarati al fisco ma documentati da un accertamento della : Guardia di Finanza del 1994 (che avrebbe accertato ricavi per 120 milioni di lire in tre anni). Ritengono pertanto "carente, illogica e contraddittoria" la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, che non ha valorizzato le allegazioni difensive, tra cui una informativa della Guardia di Finanza del 1988, in cui si dava atto - "sia pure in breve sintesi" - dell'esistenza di depositi bancari riferibili al pater AS (IN CA). Immotivatamente e ingiustamente la Corte d'appello ha svalutato le dichiarazioni - rese in sede di indagini difensive - da vari testimoni in ordine ai redditi derivanti dall'attività di compravendita degli immobili svolta da IN ER, per la sola ragione che hanno poi dichiarato alla polizia giudiziaria di essere stati indotti a rendere dichiarazioni compiacenti per timore di ritorsioni, in quanto il timore da costoro nutrito verso gli IN è 2 ли equiparabile a quello di essere tacciati di falsità per quanto dichiarato ai difensori;
- la vettura Mercedes tg DW673AC fu acquistata col ricavato di un indennizzo assicurativo (di € 12.500), la permuta di una Fiat Panda e della Mercedes tg CG572VE (vettura, questa, oggetto di un precedente sequestro, poi revocato a conferma della liceità del possesso); - è "incredibile e inaccettabile" la motivazione concernente i libretti postali di UA ND, essendo del tutto logico che una famiglia di 15-20 persone possegga ori frutto di donativi vari - che decida di impegnare in un momento di difficoltà familiari;
- l'appartamento di RA, via Passo Lanciano, intestato a IN IS, deve essere ancora pagato, avendo la titolare limitato i suoi esborsi a poche rate di mutuo acceso presso il MPS. Peraltro, le rate sono ora pagate dai genitori di IN VI, che lo abita insieme al marito IN NZ, mentre, per il passato, le rate sono state pagate dalla proprietaria coi proventi del proprio lavoro di pulizia e collaborazione domestica;
- l'appartamento di RA, strada Valle Furci, intestato a IN EL per 2/24, venne acquistato con contratto preliminare da BU SA (nipote di UA ND) e "concesso" poi a EL, che non corrispose alcunché alla congiunta. In questo caso aggiungono la Corte di merito non ha potuto tener conto del fatto che IN ER, a cui è stato ricondotto l'immobile, è stato assolto con sentenza del Tribunale di RA del 20/1/2014 - dall'accusa di estorsione in danno di TI UD;
- l'immobile di RA, strada Colle Innamorati, intestato a IN AD, fu venduto a quest'ultima da IN NI, con pagamento rateizzato. In questo caso la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che IN NI è parente di IN EL, entrambi di etnia ROM (per il quali - aggiungono - l'accordo vale più di un contratto scritto) per cui "non può revocarsi in dubbio che costei abbia versato continuativamente piccole rate a pagamento, anche se il NI abbia dichiarato innanzi al notaio di essere stato già pagato"; -- IN AD, proprietaria dell'immobile di RA, via Colle Marino, non corrispose nulla per l'acquisto, accollandosi solo i debiti gravanti sull'immobile. Anche in questo caso, la circostanza che, nell'atto di acquisto, si parli di prezzo già pagato è da ricondurre all'atteggiamento dei nomadi, "che in sostanza contrariamente allo scritto privilegiano gli accordi verbali". : Quanto alle misure personali, lamentano che la Corte, come già il Tribunale, "fa una disamina apparente e non reale delle condizioni delle persone interessate, ritenendo che le condanne ed i procedimenti pendenti costituiscano automaticamente prova della attualità della pericolosità". Per contro, i difensori passano in rassegna i precedenti penali degli interessati, rilevando che si tratta, 3 ли . per tutti, di condanne lontane nel tempo o scarsamente significative sotto il profilo che interessa, certamente inidonee a sostenere il giudizio di pericolosità attuale formulato dai giudicanti.
4. In data 19/11/2014 i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte una memoria difensiva, con cui hanno insistito nei motivi di ricorso. Altra memoria hanno fatto pervenire in data 17 maggio 2015, con cui hanno eccepito la perdita di efficacia della misura per violazione dell'art. 27 D.Lvo 159 del 2011 (il decreto è stato depositato oltre i diciotto mesi previsti dalla norma surrichiamata). CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i motivi di censura sono infondati.
1. Riguardo alla questione posta col primo motivo si osserva che in forza del rinvio, contenuto nel sesto comma dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, agli artt. 636 e 637 del codice abrogato e, quindi, agli artt. 678 e 666 del codice di procedura penale in vigore, il procedimento di prevenzione è regolato dalle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza e, quindi, il procedimento di esecuzione (Cass., Sez. I, 18 marzo 1997 n. 2242, ric. Dell'Arte; Sez. V, 25 ottobre 1993 n. 3311, ric. Ascione e altri). L'art. 666 cod. proc. pen., al quale l'art. 678 rimanda, stabilisce che l'udienza in camera di consiglio, della quale deve essere dato avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, non quindi del proposto, il quale può chiedere : di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno che il giudice non ne disponga la traduzione. LA specie, non risulta che IN LA e IN NZ abbiano chiesto di essere sentiti personalmente, per cui il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato (è infondato anche perché generico, non avendo dimostrato nemmeno di essere detenuti all'epoca dell'udienza).
2. Il secondo motivo - concernente la violazione del principio del ne bis in idem, invocato in relazione all'immobile di RA, via Fonte Romana, n. 15 è - inammissibile per mancanza di specificità. I ricorrenti si limitano a riproporre la questione già sottoposta al vaglio del giudice di merito senza tenere in - - nessuna considerazione la risposta da questi fornita, a pag. 16, ove è stato spiegato che il precedente decreto (n. 38/1998) non affrontò affatto la problematica della confiscabilità del bene, stante - all'epoca - l'accessorietà dela misura patrimoniale rispetto a quella personale (principio venuto meno in epoca ли 4 successiva, col D.L. n. 92/2008, convertito in L. 125/2008). Con consolidato orientamento, valevole per ogni genere di impugnazione, questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013).
3. Le doglianze espresse nell'ultima parte del terzo motivo, concernenti le misure personali, sono infondate. Trattasi di censure che investono sia l'osservanza della legge mancata, per i ricorrenti sia la logicità della motivazione. Ebbene, premesso che le censure del secondo tipo non possono essere prese in considerazione, stante la limitazione del ricorso per Cassazione nella subiecta materia alla sola violazione di legge, si osserva che, nella specie, è - insussistente anche quella particolare forma di violazione di legge rappresentata dalla motivazione apparente. Il decreto impugnato si dilunga ampiamente, invero, nell'esame della personalità e della condotta di vita di IN ER, IN NZ, IN LA, IN VI e IN AD per rilevare che tutti sono gravati da numerosi o numerosissimi precedenti penali - anche recenti per reati contro il patrimonio (ER addirittura in numero di - trentatré e NZ di otto), tutti hanno condanne o carichi pendenti per reati della medesima natura commessi fino al 2010 e alcuni di loro anche per reati di falso, commessi per conseguire o far conseguire l'impunità dai precedenti reati (ER e NZ per false attestazioni in atti destinati all'autorità Giudiziaria e LA e NZ per false dichiarazioni sulle proprie generalità). Tutti, a parte AD, sono stati raggiunti nel 2010 da misura cautelare personale per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento e reati satellite, oltre che per numerosi reati fine (a LA sono contestati undici furti commessi tra aprile e giugno 2010; a VI tredici furti in appartamento commessi nello stesso periodo). La motivazione con cui è stata ritenuta la pericolosità sociale dei proposti poggia, quindi, su solidissime basi fattuali e non è né mancante né carente (oltre a non essere illogica) e a nulla vale sminuire la portata dei precedenti penali o la carica inferenziale dei procedimenti pendenti, come, con palese sconfinamento nel merito, fanno i ricorrenti. 5 au 4. Le censure concernenti le misure patrimoniali sono inammissibili perché si svolgono tutte nell'orbita del merito e non si confrontano in alcuna maniera con la puntuale ed esaustiva motivazione della Corte d'appello, la quale, per ogni immobile ed ogni diverso bene, ha preso in considerazione l'epoca dell'acquisto, il valore, le modalità di pagamento, per rilevare che non sono state allegate - dai formali intestatari spiegazioni plausibili, e comunque verificabili, intorno alle origini della provvista, sicché del tutto consequenziale è il divisamento che siano frutto delle innumerevoli attività illecite poste in esser dal gruppo familiare nel corso del tempo. Infatti: - quanto all'appartamento di RA, via Passo Lanciano, intestato a IN IS, nessuna plausibile spiegazione è stata fornita intorno alle origini della provvista di € 5.234,24, utilizzata per l'anticipo, e della somme mensili necessaria al versamento della rata di mutuo (€ 300), stante la totale impossidenza e mancanza di autosufficienza di IN IS, sicché è solo assertiva la spiegazione che la donna abbia svolto "piccoli lavori di pulizia", non provati e, comunque, inidonei a spiegare l'accumulo di disponibilità eccedente quella necessaria al soddisfacimento dei bisogni primari;
-- quanto all'appartamento di RA, strada Valle Furci, intestato a IN EL per 2/24, è stato fatto rilevare che la donna, impossidente e disoccupata, tanto che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, non ha spiegato in alcuna maniera l'origine dei 25 mila euro necessari all'acquisto e come mai l'appartamento sia stato "concesso" (formula peraltro oscura utilizzata dai difensori) alla proposta dal soggetto che l'aveva acquistato da TI UD. A nulla vale, del resto, insistere sul fatto che IN ER è stato assolto dall'accusa di estorsione in danno del TI, posto che non viene dedotta la fittizietà dell'intestazione (se ciò avesse fatto, il motivo proposto da IN EL sarebbe allora inammissibile per mancanza d'interesse); - quanto all'immobile di RA, strada Colle Innamorati, intestato a IN AD, è stato spiegato che la donna non ha mai lavorato, non ha mai dichiarato redditi e non ha mai avuto entrate "straordinarie", sicché non è né provata né plausibilmente allegata l'origine della provvista di € 29.000 utilizzata per l'acquisto. Inammissibilmente i difensori insistono per un pagamento rateale, posto che contrasta con le risultanze del contratto d'acquisto e non viene comunque spiegata l'origine della "modesta provvista" necessaria al pagamento rateale;
- quanto all'immobile di RA, via Colle Marino, intestato a IN AD, valgono le stesse considerazioni svolte per le altre congiunte della coppia IN-UA: la Corte d'appello ha spiegato che la donna non ha mai lavorato, e quindi non poteva aver lecitamente accumulato la consistente somma di € 119.000 dichiarata per l'acquisto. Anche in questo caso l'esistenza di una 6 ли diversa realtà (il solito "pagamento rateale") rappresenta una propalazione difensiva, priva del benché minimo appiglio nelle risultanze istruttorie e contrastante con la diversa attestazione dell'atto pubblico;
- quanto agli immobili riconducibili alla coppia IN-UA (immobili di via Fonte Romana, 15), la Corte d'appello, sulla falsariga della pronuncia del Tribunale, ha messo in evidenza: a) che nessuna prova vi è dell'acquisto, iure hereditatis, della ragguardevole somma di 380 milioni di lire, solo emergendo un acquisto, a tale titolo, della più modesta somma di £ 27.167.000, ereditata nel 1987 (alla morte di IN CA); b) che nessuna prova è stata fornita circa la lecita provenienza della somma di £ 10.000.000 che, a detta della difesa, giustificherebbe l'acquisto, avvenuto nel 1980 (quando IN ER e UA ND erano già gravati da plurimi precedenti penali e non svolgevano attività lavorativa), dell'immobile di via Sacco (immobile poi venduto a detta della difesaper acquistare quello di via Fonte Romana); c) che - - l'immobile di via Fonte Romana fu acquistato nel 1991 prima della vendita dell'immobile di via Sacco e che il provento della vendita di quest'ultimo immobile non fornì, comunque, la provvista sufficiente all'acquisto di quello confiscato, stante la differenza di cento milioni di lire tra i prezzi delle due compravendite;
d) che i redditi derivanti dall'attività di compravendita di veicoli usati, svolta da IN ER, non sono stati dimostrati nel loro ammontare, né è stata dimostrata l'origine lecita delle somme necessarie ad impiantare l'attività. Inoltre che, anche tenendo dei redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate negli anni 1992-93-94, non è dimostrato nulla a favore dei proposti, trattandosi di redditi comunque necessari detratte le imposte - al - sostentamento della numerosa famiglia dei due e, in ogni caso, di redditi conseguiti successivamente al primo acquisto in via Fonte Romana;
e) che i redditi derivanti dall'attività di compravendita di immobili, esercitata da IN ER, non possono entrare nel conto delle disponibilità, trattandosi di redditi illeciti, perché frutto di estorsione. In ogni caso, perché non è dimostrata l'origine lecita delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili suddetti, successivamente rivenduti. A nulla vale, pertanto, insistere su circostanze smentite dall'indagine disposta dal Tribunale o opporre frontalmente, alle argomentate riflessioni dei giudici di merito, altri dati e altre cifre, ovvero dichiarazioni di soggetti escussi in sede di indagini difensive, che non potrebbero essere apprezzate in questa sede se non mediante un diretto accesso agli atti, improponibile in sede di legittimità; - quanto alla Mercedes classe E, intestata a IN IS, la Corte ha rilevato che non risulta dimostrata né la legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto delle due auto date in permuta, valutate € 19.000, né la legittima provenienza delle somme residue (fino alla concorrenza di 42.000 euro), posto 7 che nessuna spiegazione plausibile è stata fornita in proposito (l'indennizzo di un sinistro stradale, per € 12.500, risulta riscosso da IN ER circa un anno prima, e nessuna spiegazione è stata fornita circa l'ulteriore provvista di € 11.000, versati a saldo in data 17 e 21 settembre 2009); - infine, nemmeno spiegata è la provenienza dei 740 grammi di oro, venduti alla SI.TI.ST. Gold sri in data 3 ottobre 2001 (vendita che fruttò la somma di € 20.000, riversata su libretti postali), non apparendo plausibile che una famiglia si disfi, mentre procede all'acquisto di beni voluttuari o beni immobili, dei ricordi di famiglia, per immobilizzarne il ricavato. In ogni caso, la Corte ha rilevato che la provenienza dichiarata non è stata nemmeno in parte provata, laddove non sarebbe stato difficile all'interessata provare che si trattasse di regali accumulati nel tempo. Illogicamente i ricorrenti parlano di smobilizzi attuati per far fronte a difficoltà familiari, posto che il ricavato non fu impiegato per far fronte alle supposte difficoltà, ma - per quanto si è detto - per investirlo in depositi postali. Deve dirsi, perciò, conclusivamente, che anche sul versante delle misure patrimoniali la motivazione esibita dai Giudici di merito si appalesa completa ed esaustiva, lontana non solo dall'apparenza, ma anche da supposte illogicità, sicché va del tutto esente dal vizio denunciato.
5. Infondato, infine, è anche il motivo contenuto nella "memoria" del 17 maggio 2015, perché, anche ammesso che la perdita di efficacia del provvedimento - ove il decreto della Corte d'appello non intervenga entro diciotto mesi dalla data di deposito del ricorso riguardi anche la confisca disposta in base alla L. 31 - maggio 1965, n. 575, resta il fatto che il termine di riferimento è dato dalla "pronuncia" del giudice d'appello, e non dal deposito del provvedimento: nella specie, il 15 novembre e il 10 dicembre 2013, e quindi prima della data (11 dicembre 2013) assunta dal ricorrente come ultimo termine utile.
6. Consegue a tanto che i ricorsi, contenenti motivi in parte inammissibili e in parte infondati, vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/5/2015 Il Consigliere Estensore Depositata in Cancelleria II Presidente (ON Settembre) Roma, 11 26 AGO 2015 (Grazia Lapalorcia) Lofoloree 8 Il Direttore Amministrativo E R P Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO Y R O C