Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 35737
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Sentenza 19 maggio 2015

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In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, ed entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data della pronuncia del giudice d'appello e non quella del deposito del relativo provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 35737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35737
    Data del deposito : 19 maggio 2015

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