Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, cod. proc. pen. e pertanto la richiesta del custode giudiziario delle indennità spettantegli introdotta con le forme dell'incidente di esecuzione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/1999, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 03.12.1999
1.Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 4443
3.Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N. 22534/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES CO NEL PROC. A CARICO DI n. il 21.02.1940 2) MA VA n. il N N. 1999 avverso ordinanza del 29.04.1999 PRETORE di MARSALA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto LA CORTE osserva
- che col provvedimento in epigrafe il Pretore di Marsala ha deciso, col rito degli incidenti di esecuzione, sulle indennità spettanti al custode giudiziario del veicolo targato TP 314333 per il periodo dal 19.8.1997 nel procedimento a carico di RI IO;
- che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il custode Signor TE CO lamentando violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione adottati;
- che il ricorso è sottoscritto personalmente dal custode e, pertanto, va dichiarato inammissibile;
- che, invero, la Sezioni Unite di questa Corte, sebbene occupandosi di diversa fattispecie, hanno affermato il principio generale in base al quale la disposizione della prima parte dell'art.613, comma 1 c.p.p secondo cui, in deroga alla regola generale delle necessaria sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei riguardi dell'imputato, e ciò in quanto alla persona offesa o ad altri soggetti non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1 c.p.p., se non col ministero di un difensore abilitato e munito di procura speciale (Cass. SS.UU. sent. n. 24 del 19.1.1999, Messina);
- che, quindi, tranne che per il caso del ricorso dell'imputato, in ogni altro caso si applica la regola rigida dell'art. 613 c.p.p., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo;
- che la portata generale del principio così affermato - e pienamente condiviso dal Collegio - lo rende applicabile anche alla fattispecie in cui il custode proponga ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione sulle indennità a lui spettanti;
- che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento in favore delle Cassa delle Ammende della somma che stimasi fissare in lire cinquecentomila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire Cinquecentomila, in favore della Cassa delle Ammende.-
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000