Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 23407
CASS
Sentenza 24 marzo 2015

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In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 7, comma primo e 10 comma secondo del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, il Tribunale e la Corte di appello devono provvedere, rispettivamente, sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e sul ricorso in appello avverso il decreto di primo grado, sono di natura ordinatoria, in mancanza della previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi.

In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori.

Commentario1

  • 1Patteggiamento con pena sospesa non elide l’autonomia del giudizio di prevenzione né l’attualità della pericolosità (Cass. Pen. n. 35856/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 23407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23407
Data del deposito : 24 marzo 2015

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