Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 2
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 7, comma primo e 10 comma secondo del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, il Tribunale e la Corte di appello devono provvedere, rispettivamente, sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e sul ricorso in appello avverso il decreto di primo grado, sono di natura ordinatoria, in mancanza della previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi.
In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento con pena sospesa non elide l’autonomia del giudizio di prevenzione né l’attualità della pericolosità (Cass. Pen. n. 35856/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 23407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23407 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/03/2015
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 810
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 36848/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN WA, N. IL 03/10/1982;
AI ON ON, N. IL 05/06/1984;
avverso il decreto n. 3/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paol, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e del decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 20.2.2013 con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il coroso ulteriore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 11.7.2014 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento del 20.2.2013 con il quale il Tribunale della stessa sede aveva applicato a IN WA e AI RO RO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di due anni, perché ritenuti socialmente pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. c). La Corte territoriale premetteva che gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità sono riconducigli essenzialmente ai fatti emersi nel procedimento penale nel quale i due proposti, conviventi, sono stati indagati e condannati in primo grado per la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, contraffazione e ricettazione, importando attraverso il porto di Gioia Tauro merce proveniente dalla Cina recante marchi contraffatti e rivenduta al prezzo di quella originale.
In tale associazione, dotata di stabile organizzazione, con distinte cariche e collaudati schemi operativi, i due proposti avevano assunto, unitamente a GL CO, legato ad esponenti di spicco della famiglia mafiosa dei Mole, il ruolo di promotori ed organizzatori e fungevano da terminali dell'organizzazione a Roma,mantenendo contatti con gli esportatori della Cina e con l'organizzazione criminale calabrese.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i proposti, personalmente, con un unico atto.
2.1. Con il primo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge relativamente al D.Lgs. n. 159, art. 10, anche con riferimento agli artt. 11 e 24 Cost. e all'art. 7 della Convenzione EDU, avendo la Corte d'appello provveduto oltre il termine di dieci giorni previsto dalla citata norma, ritenendo che non si tratti di un termine perentorio. Ad avviso dei ricorrenti, tale interpretazione non è conforme ai principi costituzionali e convenzionali perché la misura di prevenzione è fortemente limitativa della libertà personale e viene applicata inaudita altera parte.
2.2. In secondo luogo, i ricorrenti ripropongono la questione di incompetenza territoriale, ritenuta infondata dai giudici di merito, denunciando la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 159 , art.
5. Il concetto di dimora in base al quale deve intendersi radicata la competenza territoriale, inteso come spazio geografico ambientale nel quale si è manifestata la pericolosità sociale, impone di considerare che entrambi i ricorrenti hanno sempre avuto la loro dimora nella città di Roma, rimasta invariata nel tempo, e non si sono mai recati in Calabria;
inoltre, svolgono la loro attività, cui viene collegata la condotta criminale, nella città di Roma dove sono state poste in essere tutte le attività oggetto della contestazione del procedimento penale al quale si riferiscono i fatti che hanno fondato il giudizio di pericolosità. In tale spazio geografico, quindi, deve ritenersi manifestata la pericolosità sociale, non potendo assumere alcun rilievo l'eventuale sfruttamento delle opportunità del porto di Gioia Tauro, ovvero la circostanza che gli altri soggetti appartenenti all'associazione per delinquere operavano nel territorio calabrese.
2.3. Infine, i ricorrenti denunciano il vizio della motivazione del decreto impugnato laddove si richiama a fondamento della pericolosità il delitto di contraffazione per il quale i prevenuti sono stati assolti nel giudizio di secondo grado.
Lamentano, altresì, la valutazione in ordine all'attualità della pericolosità non avendo la Corte d'appello indicato le ragioni per le quali ha disatteso le argomentazioni difensive riferite all'attuale reinserimento sociale dei ricorrenti, alle loro attività lavorative, al cambiamento nel modo di vivere successivamente ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato e,
conseguentemente deve essere rigettato.
1. Palese è l'infondatezza del primo motivo di ricorso, peraltro genericamente articolato, atteso che i termini entro i quali il tribunale (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1) e la Corte di appello (art. 10, comma 2) provvedono rispettivamente sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e sul ricorso in appello avverso il decreto di primo grado non possono che essere ritenuti ordinatori in mancanza della previsione di qualsivoglia conseguenza per il mancato rispetto del termine. Tanto era stato ritenuto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nelle vigenza della disciplina in materia di applicazione delle misure di prevenzione della L. n. 1423 del 1956 (Sez. 1, n. 2531 del 16/04/1996, Biron, rv. 204905; Sez. 1, n. 3797 del 01/10/1993, Vaccaro, rv. 196211).
Conferma di tale interpretazione si trae dalla espressa previsione da parte del legislatore, al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2, di un termine perentorio, a pena di inefficacia, entro il quale il tribunale deve disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni di cui abbia disposto il sequestro, nonché all'art. 27, comma 6, del termine entro il quale, a pena di inefficacia, la Corte di appello deve pronunciarsi sulla misura patrimoniale della confisca.
Risulta evidente, del resto, la genericità con la quale i ricorrenti denunciano il contrasto delle norme richiamate con i principi costituzionali e convenzionali, considerato, peraltro, che è errata l'affermazione che la misura di prevenzione personale viene applicata inaudita altera parte, posto che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1, prevede che la decisione del tribunale intervenga all'esito dell'udienza camerale partecipata nei regolare contraddittorio delle parti.
2. Anche il motivo di ricorso relativo alla incompetenza territoriale non è fondato.
È opportuno premettere che la novella disciplina - richiamata dal ricorrente - di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 5, in materia di titolarità del potere di proposta e competenza a decidere sulla richiesta di applicazione delle misure di prevenzione personali ha vigore, per espressa previsione dell'art. 117, comma 1 del citato decreto, per le proposte avanzate successivamente al 13.10.2011 (entrata in vigore del decreto). Peraltro, detta disposizione, che coordina tra loro alcune norme della L. n. 1423 del 1956, L. n. 575 del 1965 e L. n. 152 del 1975, ha apportato limitate modifiche alla previgente disciplina, non rilevanti ai fini della valutazione in esame ed, in specie, con riferimento al concetto di "dimora" del soggetto proposto per la applicazione della misura di prevenzione, rilevante per la determinazione della competenza dell'autorità proponente e del giudice che deve decidere sulla proposta. Devono, quindi, essere ribaditi alcuni principi già in più occasioni affermati da questa Corte.
Il procedimento di prevenzione, funzionale all'applicazione di misura, ha sempre inizio con l'atto di proposta avanzata dal titolare dell'azione di prevenzione. L'assoluta peculiarità di detto procedimento, all'interno del quale il potere di iniziativa del pubblico ministero territorialmente competente è stato disegnato in termini funzionali ed inderogabili, comporta - come è stato più volte affermato - che l'incompetenza dell'autorità proponente determina l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento di prevenzione (Sez. U., n. 5, 20/06/1990, Corica, rv. 185283; Sez. 1, n. 49994, 27/11/2009, Gioia, rv. 245973). Posto che l'attribuzione della competenza si riferisce alla dimora della persona proposta, ai fini della determinazione del contenuto concettuale della nozione di "dimora" è stato pressoché costantemente ritenuto che occorre avere riguardo ai presupposti ed agli scopi della L. n. 1423 del 1956, che, così come in ordine alla L. n. 575 del 1965, sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto ed al luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Sicché per dimora deve intendersi, ai fini della prevenzione, superando gli angusti limiti di tal concetto in senso civilistico, il luogo in cui il soggetto proposto ha tenuto comportamenti sintomatici di tale sua pericolosità, traendo vantaggi per la propria attività. Non avendo, pertanto, rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, non assumono pregio ne' le risultanze anagrafiche ne' la considerazione del luogo ove la persona vive abitualmente, bensì lo spazio geografico ambientale nel quale il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, idonei, come si premetteva, a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. Il riferimento del legislatore al concetto di dimora va inteso rimarcando la realtà ed effettività del rapporto del soggetto proposto con il territorio, anche prescindendo dalle risultanze anagrafiche e tenuto conto delle finalità della legge che, all'evidenza, rinviano all'esigenza di prevenzione di manifestazioni di pericolosità del proposto nel contesto territoriale al quale la pericolosità è legata e nel quale trova alimento e potenziamento. Sicché, si è affermato che la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura (Sez. U, n. 18, 03/07/1996, Simonelli, rv. 205259; Sez. 1, n. 3837, 26/05/2000, Mincuzzi, rv. 216289; Sez. 6, n. 21710, 14/04/2003, Buonanno, rv. 225687; Sez. 5, n. 19067, 31/03/2010, Gagliano, rv. 247504). E nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza si determina in base al luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza.
Nel caso in cui la pericolosità sociale del proposto si sia manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione ad un sodalizio criminale la identificazione della nozione di "dimora" non può che essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio criminoso di riferimento e non può che condurre a ritenere prevalente (per tutti i soggetti indiziati di appartenenza al sodalizio) il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento, facente capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, luogo nel quale si radica la competenza, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione. Il procedimento di prevenzione nei confronti dei soggetti che partecipano ad una associazione prescinde, quindi, dalle risultanze anagrafiche e sottintende, invece, un giudizio di pericolosità del soggetto con stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata l'esecuzione dell'attività illegale esplicata (Sez. 1, n. 51076 del 04/04/2014, Rustico, rv. 261601). Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati con riferimento alla eccepita incompetenza evidenziando come il giudizio di pericolosità dei proposti sia fondato essenzialmente su fatti emersi nel procedimento penale nel quale sono stati condannati in primo grado per la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, contraffazione e ricettazione nella quale I due proposti avevano assunto il ruolo di promotori ed organizzatori, unitamente a GL CO, legato ad esponenti di spicco della famiglia mafiosa dei Mole, dotata di stabile organizzazione avente il proprio centro decisionale a Gioia Tauro e comunque nel territorio di Reggio Calabria. Di tal che, resta irrilevante, ai fini in esame, che i ricorrenti, stabilmente dimoranti a Roma, rappresentassero il terminale dell'organizzazione in Roma dell'organizzazione criminale calabrese.
3. Infine, a fronte della indicazione di concreti elementi di fatto dai quali giudici di merito hanno tratto l'affermata attuale pericolosità sociale, si palesano manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, le censure dei ricorrenti con le quali lamentano la mancanza della motivazione del decreto della Corte di appello in ordine ai rilievi difensivi.
Il giudizio di pericolosità attuale è stato, invero, ancorato a circostanze di fatto emerse dagli atti del procedimento sulle quali il giudice di merito ha argomentato il proprio convincimento che non è censurabile in questa sede.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2015