Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
Deve essere annullato senza rinvio il decreto della Corte d'appello, concernente misure di prevenzione patrimoniali, depositato in epoca in cui il Presidente del Collegio - nella specie anche estensore della motivazione - sia sospeso dalle funzioni giurisdizionali, considerato che, nel procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito che ne segna il momento perfezionativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2012, n. 30833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30833 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/06/2012
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 1268
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P. Roberto - Consigliere - N. 050730/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Milicia PP, quale difensore di NZ PP (n. il 30.01.1941) e di NZ IN (n. il 05.12.1966);
avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 30.10.2008 e depositato in data 28.02.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con susseguente trasmissione alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuova deliberazione.
OSSERVA
Con decreto del 30.10.2008 - depositato in data 28.02.2011 - la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava i decreti emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Misure di prevenzione, in data 01.04.2005 (depositato il 24.06.2005) e in data 27.01.2006 (depositato il 07.02.2006) con i quali era stata disposta la confisca di terreni e fabbricati di NZ PP e intestati alla figlia NZ IN.
Avverso detto decreto ha presentato ricorso per Cassazione l'Avvocato PP Milicia, quale difensore di NZ PP e di NZ IN, che chiedeva l'annullamento del provvedimento di cui sopra perché la decisione è stata presa con il concorso di un Magistrato (il Presidente del Collegio, che ha anche redatto la motivazione) che non poteva svolgere le funzioni giurisdizionali per essere stato sospeso dalle predette funzioni con ordinanza della sezione disciplinare del C.S.M. dell'08.02.2011 comunicata il 10.02.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che nel procedimento in camera di consiglio (nella specie quello regolato dall'art. 611 cod. proc. pen.) la deliberazione costituisce un momento interno della procedura e il dispositivo è privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito che segna il momento perfezionativo di esso, con la sola eccezione del procedimento camerale concernente misure cautelari personali (non è questo il caso poiché il provvedimento impugnato concerne misure di prevenzione patrimoniali) per le quali, a determinati fini, è riconosciuta rilevanza esterna al dispositivo, prima ancora del deposito del provvedimento completo di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 18/11/1996 Cc. - dep. 19/12/1996 - Rv. 206256). Ebbene il provvedimento impugnato è stato depositato in data 28.02.2011 e cioè in epoca in cui il Presidente del Collegio - ed anche estensore della motivazione - non poteva svolgere più le funzioni giurisdizionali per essere stato sospeso dalle predette funzioni con ordinanza della sezione disciplinare del C.S.M. dell'08.02.2011 comunicata il 10.02.2011. Tutti gli altri motivi contenuti nel ricorso restano - ovviamente - assorbiti da quanto sopra. Si deve, pertanto, annullare senza rinvio il decreto impugnato e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012