CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21186 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1) per decorrenza dei termini di fase;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza in data 1 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di AU SI la misura cautelare della custodia cautelare in carcere perché indagato per reato associativo ed altro nell’ambito della indagine a carico della cosca ‘ndranghetista ‘AL’. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato adducendo, quale unico motivo, la violazione ex art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e Penale Sent. Sez. 2 Num. 21186 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Nel ricorso viene innanzitutto evidenziato quello che viene definito l'equivoco su cui poggia la decisione oggi contestata, individuato nel ritenere che la contestazione del reato associativo mossa al ricorrente in seno al procedimento RI (precursore dell’attuale indagine) non fosse temporalmente “aperta” o “con condotta perdurante sino alla data dell'arresto” ma piuttosto chiusa alla data del 28 maggio 2021. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'ordinanza genetica prevedeva una contestazione associativa aperta anche nei confronti dell'indagato. Solo con la richiesta di rinvio a giudizio l'imputazione definitiva venne “chiusa”, retrodatandola addirittura al 25 agosto 2021, data del deposito dell'informativa di polizia giudiziaria in quell’indagine. Per quella vicenda SI è stato arrestato e detenuto per un fatto che l'autorità giudiziaria ha ritenuto sussistere fino al marzo 2023, di tal che non può essere rimessa al puro arbitrio dell'organo d'accusa introdurre ora per allora una così significativa variazione temporale da aver impatto sulla misura cautelare successiva. Si deve ritenere che se il Tribunale avesse tratto il tempus commissi delicti dal provvedimento cautelare e non dalla richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe preso una decisione diversa né si comprende secondo quale criterio il ricorrente possa essere sottoposto ad un nuovo provvedimento cautelare per il medesimo fatto associativo che oltretutto lo ritrae quale partecipe e non organizzatore. In ogni caso, sono errati i tre argomenti utilizzati per giustificare la retrodatazione: - la diversità del fatto associativo tra le indagini RI e ES è meramente formale ed artificiosa, come dimostrato dalla circostanza che alla associazione descritta nella prima indagine è stata imposta una ‘retrodatazione’ postuma, a dimostrazione dell’arbitraria parcellizzazione di un’unica, ininterrotta condotta di partecipazione alla medesima associazione mafiosa;
- non è sufficiente il mero richiamo al carattere aperto della contestazione nel procedimento ES (fino al 25 agosto 2025) per negare il presupposto dell'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza (originata dall'indagine RI). È necessaria una verifica in concreto di elementi di fatto che dimostrino la prosecuzione della condotta di partecipazione in epoca successiva alla prima ordinanza cosicché l'accertamento avrebbe dovuto riguardare non già la capacità dell'associazione di proseguire la sua attività bensì l'esistenza di un effettivo contributo da parte del ricorrente dopo la prima misura cautelare adottata nei suoi confronti, verifica che nel caso concreto è totalmente assente nel provvedimento impugnato;
- infine, quanto al requisito della desumibilità dagli atti previsto dalla seconda parte dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha affermato che il ricorrente non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e che anzi, recando l'informativa 3 conclusiva del procedimento ES una data successiva (19 febbraio 2024) al rinvio a giudizio nel processo RI, sarebbe per tabulas dimostrata la non desumibilità. Occorre tuttavia ricordare che il concetto cui si è fatto riferimento non coincide col momento della formale consegna dell'informativa di polizia quanto, piuttosto, con la materiale disponibilità degli elementi di indagine e della loro presenza presso l'autorità giudiziaria. Nel caso concreto i fatti estorsivi richiamati nei capi 39 e 64 sono contestati come avvenuti rispettivamente il 4 agosto ed il 2 dicembre 2021 (addirittura prima dell'arresto dell'imputato in relazione al procedimento Malapinga puoi conclusosi con archiviazione), di tal che è logicamente impossibile che gli elementi indiziari (intercettazioni e servizi di osservazione) non fossero già materialmente disponibili e noti alle autorità giudiziaria ben prima del rinvio a giudizio nel procedimento RI. La separazione di procedimenti relativi a condotte avvinte da un evidente nesso di connessione qualificata e la successiva “scoperta” di elementi già esistenti, integrano esattamente la fattispecie che la norma intende prevenire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato poiché il motivo unico, che deduce violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. ed al tempo stesso vizio di motivazione, non può trovare accoglimento, in quanto infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare. 1.1. Tra pg. 5 e pg. 6 dell'ordinanza, il Tribunale ha respinto la medesima eccezione di retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., formulata con l’istanza di riesame, sul rilievo della intrinseca diversità dei due fenomeni associativi oggetto delle due indagini (RI, Prima, e ES, dopo), dovendosi identificare l’elemento catalizzatore della seconda vicenda associativa (a far tempo dal 29 maggio 2021) nella intervenuta scarcerazione di GI AL, noto con il soprannome Facciazza, soggetto dalla caratura criminale tale da consentirgli, una volta ritornato in libertà, di avviare un'opera di restaurazione della cosca, con l’attuazione di un progetto di recupero di influenza ‘ndranghetista (da qui, il nome dell’indagine) e l’immediata assunzione della leadership della locale epifania criminale. Per tale ragione, la retrodatazione della cessazione della associazione descritta in RI (inizialmente con data ‘aperta’, ma poi, con la richiesta di rinvio a giudizio, ‘chiusa’ al 28 maggio 2021), ritenuta dalla difesa la ‘cartina al tornasole’ della ‘contestazione a catena’ posta in essere ai danni del proprio assistito, è, invece, l’indice della concreta manifestazione di due distinte ‘fasi associative’ (la prima senza e la seconda con Facciazza a capo della associazione), intrinsecamente incompenetrabili e, quindi, inevitabilmente destinate a generare due fasi cautelari distinte. 4 Anche se relative al medesimo sodalizio criminale, trattandosi di condotte associative diverse, connesse dal vincolo della continuazione, trova applicazione la seconda parte del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. in forza del quale “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza. La disposizione, tuttavia, non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.” Pertanto, ai fini dell’operatività della retrodatazione della misura cautelare ‘per contestazione a catena’, vietata dalla legge, occorre che i fatti su cui si basa la seconda ordinanza cautelare siano connessi a quelli oggetto della prima, siano stati commessi in epoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e, infine, siano desumibili dagli atti all'epoca disponibili. In applicazione di tali regole, non può certamente ravvisarsi nel caso concreto la retrodatazione in relazione al delitto associativo oggetto della misura cautelare oggi in esame, poiché la condotta associativa contestata nel primo giudizio era interrotta a maggio 2021 mentre quella successiva (ed odierna) è descritta sino all'agosto 2025, con sviluppo di gran lunga successivo all’emissione della prima ordinanza genetica risalente al marzo 2023. Infatti, secondo l’orientamento risalente e mai contestato, l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non può configurarsi allorché il provvedimento successivo riguardi un’associazione mafiosa con partecipazione protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235910 – 01), come si assume avvenuto nel caso concreto. Venendo in rilievo ai fini dell’applicazione della disposizione invocata la data di esecuzione della prima misura (nel presente caso risalente al 9 marzo 2023 – cfr. pg. 4 dell’ordinanza), non potrà esservi retrodatazione nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta" (fino a due anni dopo, per SI) che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, [...], Rv. 279222 – 01). Ciò, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza, circostanza nemmeno dedotta dalla difesa, essendo peraltro indiscusso, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mera detenzione in carcere non comporti automaticamente lo scioglimento e la cessazione del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi che palesino un allontanamento dal sodalizio di appartenenza. 5 1.2. Fermo quanto precede, le medesime conclusioni vanno tratte con riferimento alle due ulteriori condotte estorsive di cui ai capi 39) e 64). Invero, in questo caso, la soluzione è ancor più immediata ed intuitiva: pur commessi in epoca indubitabilmente anteriore rispetto al deposito della richiesta di rinvio a giudizio per la prima indagine, per applicare la retrodatazione per fatti diversi in relazione ai quali esista una connessione qualificata, sarebbe necessario stabilirne la desumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 – 01). E, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, si è affermato come non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità: detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una “quaestio facti” che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829 – 01). Ora, a prescindere da ogni questione sull’interesse concreto alla soluzione della questione, in presenza di un titolo cautelare già confermato in relazione al reato associativo, emerge in maniera eclatante da quanto indicato nell’ordinanza impugnata, che nessuna desumibilità potesse essere stabilita tra i due differenti compendi di indagine. Infatti, i due reati (di cui alle imputazioni provvisorie n. 39 e n. 64) risultano contestati come commessi rispettivamente ad agosto ed a dicembre 2021, quindi in epoca successiva al deposito, nella indagine RI, della informativa conclusiva (risalente al 28 maggio 2021). Trattando il tema, il Tribunale, dopo aver rilevato l’inadempimento dell’onere probatorio in capo al ricorrente (onere che sarebbe tardivamente adempiuto in questa sede, dato che richiede l’esame di circostanze di fatto che non possono essere ‘rimesse’ in gioco in questa sede, per l’endemico divieto per questa Corte di occuparsi di questioni di merito e di trarre conclusioni sul fatto: Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236829 – 01) riconosce che “le acquisizioni a disposizione … sembrano andare piuttosto nella direzione di escludere per tabulas la desumibilità” (pg. 7) alla luce dell’epoca di deposito della informativa RI e della diversità dell’unità investigativa coinvolta nelle indagini. 2. Per quanto sin qui illustrato, il motivo unico è infondato, con conseguente rigetto del ricorso che su di esso si basa. 6 Dalla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN FL ND EG
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1) per decorrenza dei termini di fase;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza in data 1 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di AU SI la misura cautelare della custodia cautelare in carcere perché indagato per reato associativo ed altro nell’ambito della indagine a carico della cosca ‘ndranghetista ‘AL’. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato adducendo, quale unico motivo, la violazione ex art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e Penale Sent. Sez. 2 Num. 21186 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Nel ricorso viene innanzitutto evidenziato quello che viene definito l'equivoco su cui poggia la decisione oggi contestata, individuato nel ritenere che la contestazione del reato associativo mossa al ricorrente in seno al procedimento RI (precursore dell’attuale indagine) non fosse temporalmente “aperta” o “con condotta perdurante sino alla data dell'arresto” ma piuttosto chiusa alla data del 28 maggio 2021. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'ordinanza genetica prevedeva una contestazione associativa aperta anche nei confronti dell'indagato. Solo con la richiesta di rinvio a giudizio l'imputazione definitiva venne “chiusa”, retrodatandola addirittura al 25 agosto 2021, data del deposito dell'informativa di polizia giudiziaria in quell’indagine. Per quella vicenda SI è stato arrestato e detenuto per un fatto che l'autorità giudiziaria ha ritenuto sussistere fino al marzo 2023, di tal che non può essere rimessa al puro arbitrio dell'organo d'accusa introdurre ora per allora una così significativa variazione temporale da aver impatto sulla misura cautelare successiva. Si deve ritenere che se il Tribunale avesse tratto il tempus commissi delicti dal provvedimento cautelare e non dalla richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe preso una decisione diversa né si comprende secondo quale criterio il ricorrente possa essere sottoposto ad un nuovo provvedimento cautelare per il medesimo fatto associativo che oltretutto lo ritrae quale partecipe e non organizzatore. In ogni caso, sono errati i tre argomenti utilizzati per giustificare la retrodatazione: - la diversità del fatto associativo tra le indagini RI e ES è meramente formale ed artificiosa, come dimostrato dalla circostanza che alla associazione descritta nella prima indagine è stata imposta una ‘retrodatazione’ postuma, a dimostrazione dell’arbitraria parcellizzazione di un’unica, ininterrotta condotta di partecipazione alla medesima associazione mafiosa;
- non è sufficiente il mero richiamo al carattere aperto della contestazione nel procedimento ES (fino al 25 agosto 2025) per negare il presupposto dell'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza (originata dall'indagine RI). È necessaria una verifica in concreto di elementi di fatto che dimostrino la prosecuzione della condotta di partecipazione in epoca successiva alla prima ordinanza cosicché l'accertamento avrebbe dovuto riguardare non già la capacità dell'associazione di proseguire la sua attività bensì l'esistenza di un effettivo contributo da parte del ricorrente dopo la prima misura cautelare adottata nei suoi confronti, verifica che nel caso concreto è totalmente assente nel provvedimento impugnato;
- infine, quanto al requisito della desumibilità dagli atti previsto dalla seconda parte dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha affermato che il ricorrente non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e che anzi, recando l'informativa 3 conclusiva del procedimento ES una data successiva (19 febbraio 2024) al rinvio a giudizio nel processo RI, sarebbe per tabulas dimostrata la non desumibilità. Occorre tuttavia ricordare che il concetto cui si è fatto riferimento non coincide col momento della formale consegna dell'informativa di polizia quanto, piuttosto, con la materiale disponibilità degli elementi di indagine e della loro presenza presso l'autorità giudiziaria. Nel caso concreto i fatti estorsivi richiamati nei capi 39 e 64 sono contestati come avvenuti rispettivamente il 4 agosto ed il 2 dicembre 2021 (addirittura prima dell'arresto dell'imputato in relazione al procedimento Malapinga puoi conclusosi con archiviazione), di tal che è logicamente impossibile che gli elementi indiziari (intercettazioni e servizi di osservazione) non fossero già materialmente disponibili e noti alle autorità giudiziaria ben prima del rinvio a giudizio nel procedimento RI. La separazione di procedimenti relativi a condotte avvinte da un evidente nesso di connessione qualificata e la successiva “scoperta” di elementi già esistenti, integrano esattamente la fattispecie che la norma intende prevenire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato poiché il motivo unico, che deduce violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. ed al tempo stesso vizio di motivazione, non può trovare accoglimento, in quanto infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare. 1.1. Tra pg. 5 e pg. 6 dell'ordinanza, il Tribunale ha respinto la medesima eccezione di retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., formulata con l’istanza di riesame, sul rilievo della intrinseca diversità dei due fenomeni associativi oggetto delle due indagini (RI, Prima, e ES, dopo), dovendosi identificare l’elemento catalizzatore della seconda vicenda associativa (a far tempo dal 29 maggio 2021) nella intervenuta scarcerazione di GI AL, noto con il soprannome Facciazza, soggetto dalla caratura criminale tale da consentirgli, una volta ritornato in libertà, di avviare un'opera di restaurazione della cosca, con l’attuazione di un progetto di recupero di influenza ‘ndranghetista (da qui, il nome dell’indagine) e l’immediata assunzione della leadership della locale epifania criminale. Per tale ragione, la retrodatazione della cessazione della associazione descritta in RI (inizialmente con data ‘aperta’, ma poi, con la richiesta di rinvio a giudizio, ‘chiusa’ al 28 maggio 2021), ritenuta dalla difesa la ‘cartina al tornasole’ della ‘contestazione a catena’ posta in essere ai danni del proprio assistito, è, invece, l’indice della concreta manifestazione di due distinte ‘fasi associative’ (la prima senza e la seconda con Facciazza a capo della associazione), intrinsecamente incompenetrabili e, quindi, inevitabilmente destinate a generare due fasi cautelari distinte. 4 Anche se relative al medesimo sodalizio criminale, trattandosi di condotte associative diverse, connesse dal vincolo della continuazione, trova applicazione la seconda parte del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. in forza del quale “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza. La disposizione, tuttavia, non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.” Pertanto, ai fini dell’operatività della retrodatazione della misura cautelare ‘per contestazione a catena’, vietata dalla legge, occorre che i fatti su cui si basa la seconda ordinanza cautelare siano connessi a quelli oggetto della prima, siano stati commessi in epoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e, infine, siano desumibili dagli atti all'epoca disponibili. In applicazione di tali regole, non può certamente ravvisarsi nel caso concreto la retrodatazione in relazione al delitto associativo oggetto della misura cautelare oggi in esame, poiché la condotta associativa contestata nel primo giudizio era interrotta a maggio 2021 mentre quella successiva (ed odierna) è descritta sino all'agosto 2025, con sviluppo di gran lunga successivo all’emissione della prima ordinanza genetica risalente al marzo 2023. Infatti, secondo l’orientamento risalente e mai contestato, l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non può configurarsi allorché il provvedimento successivo riguardi un’associazione mafiosa con partecipazione protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235910 – 01), come si assume avvenuto nel caso concreto. Venendo in rilievo ai fini dell’applicazione della disposizione invocata la data di esecuzione della prima misura (nel presente caso risalente al 9 marzo 2023 – cfr. pg. 4 dell’ordinanza), non potrà esservi retrodatazione nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta" (fino a due anni dopo, per SI) che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, [...], Rv. 279222 – 01). Ciò, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza, circostanza nemmeno dedotta dalla difesa, essendo peraltro indiscusso, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mera detenzione in carcere non comporti automaticamente lo scioglimento e la cessazione del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi che palesino un allontanamento dal sodalizio di appartenenza. 5 1.2. Fermo quanto precede, le medesime conclusioni vanno tratte con riferimento alle due ulteriori condotte estorsive di cui ai capi 39) e 64). Invero, in questo caso, la soluzione è ancor più immediata ed intuitiva: pur commessi in epoca indubitabilmente anteriore rispetto al deposito della richiesta di rinvio a giudizio per la prima indagine, per applicare la retrodatazione per fatti diversi in relazione ai quali esista una connessione qualificata, sarebbe necessario stabilirne la desumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 – 01). E, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, si è affermato come non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità: detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una “quaestio facti” che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829 – 01). Ora, a prescindere da ogni questione sull’interesse concreto alla soluzione della questione, in presenza di un titolo cautelare già confermato in relazione al reato associativo, emerge in maniera eclatante da quanto indicato nell’ordinanza impugnata, che nessuna desumibilità potesse essere stabilita tra i due differenti compendi di indagine. Infatti, i due reati (di cui alle imputazioni provvisorie n. 39 e n. 64) risultano contestati come commessi rispettivamente ad agosto ed a dicembre 2021, quindi in epoca successiva al deposito, nella indagine RI, della informativa conclusiva (risalente al 28 maggio 2021). Trattando il tema, il Tribunale, dopo aver rilevato l’inadempimento dell’onere probatorio in capo al ricorrente (onere che sarebbe tardivamente adempiuto in questa sede, dato che richiede l’esame di circostanze di fatto che non possono essere ‘rimesse’ in gioco in questa sede, per l’endemico divieto per questa Corte di occuparsi di questioni di merito e di trarre conclusioni sul fatto: Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236829 – 01) riconosce che “le acquisizioni a disposizione … sembrano andare piuttosto nella direzione di escludere per tabulas la desumibilità” (pg. 7) alla luce dell’epoca di deposito della informativa RI e della diversità dell’unità investigativa coinvolta nelle indagini. 2. Per quanto sin qui illustrato, il motivo unico è infondato, con conseguente rigetto del ricorso che su di esso si basa. 6 Dalla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN FL ND EG