Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21186
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione ex art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le due fasi associative fossero distinte e incompenetrabili, con la seconda fase che si sviluppava ben dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare. Inoltre, per le condotte estorsive, ha ritenuto che non vi fosse desumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21186
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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