CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18344 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI NU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorsol;
. letta altresì la memoria trasmessa digitalmente dall'avv. GIOVANNA APRILE, difensore del PI, in data 17/10/2022. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18344 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/3/2022 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da EL IS, osservando che il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto tra i reati accertati con varie sentenze di condanna ed in ulteriori provvedimenti in sede di esecuzione, sicché non vi era spazio per ulteriori valutazioni. È stata inoltre respinta la tesi della difesa per cui si sarebbe dovuta considerare come pena base quella inflitta nella sentenza del 17/7/2013, pena di anni trenta di reclusione, non ridotta per il rito, alla quale andavano sommate tutte le altre condanne, con finale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Giovanna Aprile, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. e all'art. 3 Cost., e connesso vizio di motivazione, con riguardo all'affermazione del giudice dell'esecuzione che aveva rilevato che tutte le sentenze indicate erano già state poste in relazione ed erano state oggetto di riconoscimento della continuazione. Rileva invece il ricorrente che la continua- zione è stata riconosciuta per due gruppi di sentenze, i quali però non sono ancora stati riuniti tra loro. Infine, si è osservato che non appare condivisibile la statuizione del giudice dell'esecuzione nel punto in cui ritiene di non applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Si evidenzia che tutte le condanne del IS sono avvenute con rito abbreviato, sicché il calcolo delle pene riportate doveva assumersi nella quantità derivante precedentemente alla riduzione premiale, con necessità di attuare detta diminuzione soltanto all'esito del computo finale e dell'applicazione del limite massimo di anni trenta di reclusione. Tali argomentazioni, per quanto specificamente concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 cod. pen., sono state ribadite nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa digitalmente dalla difesa del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. Il motivo, sostenuto anche nella memoria difensiva, per cui l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. deve effettuarsi soltanto all'esito del computo delle singole sanzioni per i reati vincolati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è infondato. 2 Invero, alla stregua della consolidata e stabile esegesi di legittimità, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494: in motiva- zione questa Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento di esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato;
precedenti conformi: Sez. 1, n. 42316 del 2010, Cutaia, Rv. 249027; Sez. 1, n. 733 del 2011, Pullia, Rv. 249440; Sez. 5, n. 43044 del 4/5/2015, Dedinca, Rv. 265867). Si è specificato, sul tema, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha negato - per incidens - che nella fase della esecuzione la pena contenuta ai sensi dell'art. 78 cod. pen. sia suscettibile di ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., spiegando: in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'articolo 78 Codice Penale segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, cod. proc. pen."; e, in proposito argomentando che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione" con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena [..] trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità [..] delle situazioni processuali [..] soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato" (v. Sez. U, n. 45583 del 25 ottobre 2007, Pg in proc. Volpe, Rv. 237692). Trattandosi di impostazione che non ha dato luogo a pronunce discordi e che anche questo collegio ritiene di seguire, non vi è margine per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata dalla difesa nella citata memoria difensiva. 1.2. È invece necessario un approfondimento in ordine all'affermazione per cui tutte le sentenze indicate erano già state poste in relazione, con ricono- scimento della continuazione in virtù di diversi provvedimenti giurisdizionali, sicché non vi sarebbe spazio per ulteriori valutazioni. Risulta infatti che il vincolo della continuazione sia stato riconosciuto per due blocchi distinti: da un lato la sentenza della Corte di appello di Catania del 19/6/2019, irr. 23/2/2021, ha riconosciuto la continuazione con i reati accertati con le sentenze della medesima Corte in data 17/7/2013 e 28/2/2013; dall'altro, 3 la sentenza della Corte di appello di Catania dell'11/12/2014, irr. 28/12/2014, riconosceva la continuazione con i reati parimenti accertati con sentenza del 17/7/2013, ed ulteriormente avvinti in continuazione con quelli accertati con sentenza del 14/10/2009 - vincolo riconosciuto con ordinanza del 19/9/2016. Da tale situazione, se esatta, non si comprende se effettivamente - come lamenta la difesa - residuino reati non interessati dal vincolo della continuazione che si afferma essere stato già riconosciuto, tanto da non dare luogo ad ulteriori valutazioni;
né emerge quale sia la pena finale stabilita per l'unico reato continuato, in tesi già riconosciuto. È dunque necessario operare detto chiarimento, provvedendo all'esito a riconoscere ovvero a respingere l'istanza di ulteriore continuazione in executivis avanzata nel presente incidente di esecuzione. 1.3. Va poi rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva - ove risultasse necessario - deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche qui, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la 4 continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che, «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla verifica dei termini della già riconosciuta continuazione in executivis con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il giorno 4 novembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorsol;
. letta altresì la memoria trasmessa digitalmente dall'avv. GIOVANNA APRILE, difensore del PI, in data 17/10/2022. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18344 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/3/2022 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da EL IS, osservando che il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto tra i reati accertati con varie sentenze di condanna ed in ulteriori provvedimenti in sede di esecuzione, sicché non vi era spazio per ulteriori valutazioni. È stata inoltre respinta la tesi della difesa per cui si sarebbe dovuta considerare come pena base quella inflitta nella sentenza del 17/7/2013, pena di anni trenta di reclusione, non ridotta per il rito, alla quale andavano sommate tutte le altre condanne, con finale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Giovanna Aprile, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. e all'art. 3 Cost., e connesso vizio di motivazione, con riguardo all'affermazione del giudice dell'esecuzione che aveva rilevato che tutte le sentenze indicate erano già state poste in relazione ed erano state oggetto di riconoscimento della continuazione. Rileva invece il ricorrente che la continua- zione è stata riconosciuta per due gruppi di sentenze, i quali però non sono ancora stati riuniti tra loro. Infine, si è osservato che non appare condivisibile la statuizione del giudice dell'esecuzione nel punto in cui ritiene di non applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Si evidenzia che tutte le condanne del IS sono avvenute con rito abbreviato, sicché il calcolo delle pene riportate doveva assumersi nella quantità derivante precedentemente alla riduzione premiale, con necessità di attuare detta diminuzione soltanto all'esito del computo finale e dell'applicazione del limite massimo di anni trenta di reclusione. Tali argomentazioni, per quanto specificamente concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 cod. pen., sono state ribadite nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa digitalmente dalla difesa del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. Il motivo, sostenuto anche nella memoria difensiva, per cui l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. deve effettuarsi soltanto all'esito del computo delle singole sanzioni per i reati vincolati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è infondato. 2 Invero, alla stregua della consolidata e stabile esegesi di legittimità, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494: in motiva- zione questa Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento di esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato;
precedenti conformi: Sez. 1, n. 42316 del 2010, Cutaia, Rv. 249027; Sez. 1, n. 733 del 2011, Pullia, Rv. 249440; Sez. 5, n. 43044 del 4/5/2015, Dedinca, Rv. 265867). Si è specificato, sul tema, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha negato - per incidens - che nella fase della esecuzione la pena contenuta ai sensi dell'art. 78 cod. pen. sia suscettibile di ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., spiegando: in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'articolo 78 Codice Penale segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, cod. proc. pen."; e, in proposito argomentando che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione" con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena [..] trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità [..] delle situazioni processuali [..] soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato" (v. Sez. U, n. 45583 del 25 ottobre 2007, Pg in proc. Volpe, Rv. 237692). Trattandosi di impostazione che non ha dato luogo a pronunce discordi e che anche questo collegio ritiene di seguire, non vi è margine per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata dalla difesa nella citata memoria difensiva. 1.2. È invece necessario un approfondimento in ordine all'affermazione per cui tutte le sentenze indicate erano già state poste in relazione, con ricono- scimento della continuazione in virtù di diversi provvedimenti giurisdizionali, sicché non vi sarebbe spazio per ulteriori valutazioni. Risulta infatti che il vincolo della continuazione sia stato riconosciuto per due blocchi distinti: da un lato la sentenza della Corte di appello di Catania del 19/6/2019, irr. 23/2/2021, ha riconosciuto la continuazione con i reati accertati con le sentenze della medesima Corte in data 17/7/2013 e 28/2/2013; dall'altro, 3 la sentenza della Corte di appello di Catania dell'11/12/2014, irr. 28/12/2014, riconosceva la continuazione con i reati parimenti accertati con sentenza del 17/7/2013, ed ulteriormente avvinti in continuazione con quelli accertati con sentenza del 14/10/2009 - vincolo riconosciuto con ordinanza del 19/9/2016. Da tale situazione, se esatta, non si comprende se effettivamente - come lamenta la difesa - residuino reati non interessati dal vincolo della continuazione che si afferma essere stato già riconosciuto, tanto da non dare luogo ad ulteriori valutazioni;
né emerge quale sia la pena finale stabilita per l'unico reato continuato, in tesi già riconosciuto. È dunque necessario operare detto chiarimento, provvedendo all'esito a riconoscere ovvero a respingere l'istanza di ulteriore continuazione in executivis avanzata nel presente incidente di esecuzione. 1.3. Va poi rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva - ove risultasse necessario - deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche qui, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la 4 continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che, «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla verifica dei termini della già riconosciuta continuazione in executivis con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il giorno 4 novembre 2022 Il Presidente