Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 115 9 8/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Presidente Dott R.G. N. 7825/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 25473 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.11/10/02 Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ES IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCO ANTONIO COLONNA 44, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che la rappresenta all'avvocato SILVIO CALVOSA,e difende unitamente giusta procura speciale atto notar LUCA FALCIONI di ROMA del 4/6/2002 rep. 16406; - ricorrente
contro
B.N.L. S.P.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, SOCIETA' PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA CORSO2002 tempore, 3983 VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio -1- dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARIO LIGUORI di ROMA del 29/3/2001, rep. 124398; resistente con procura avverso la sentenza n. 20660/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/06/00 R.G.N. 36623/96 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
uditi gli Avvocati DI PASQUALE e CALVOSA;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 20/9/96 SE NA conveniva in giudizio la BNL e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con cui era stata rigettata la sua domanda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole dalla Banca Nazionale del Lavoro, con conseguenti reintegrazione e danni. Il convenuto contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 18/2 - 23/6/00, lo rigettava confermando l'impugnata sentenza. Precisava il giudice del riesame che pacifici erano i seguenti fatti che il licenziamento era stato intimato per giusta causa per gli addebiti risultanti dalla lettera di contestazione del 10/1/94 (omessa comunicazione sia in ordine alla imputazione mossale, sia in merito alla sua rimessione in libertà, per quasi un anno, rimanendo "arbitrariamente” assente dal servizio per tutto il periodo); che la SE, tratta in arresto in data 25/9/92 per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, era stata rimessa in libertà in data 13/1/93 e rinviata a giudizio per concorso in ricettazione e successivamente assolta;
che non informò la Banca degli sviluppi dell'indagine penale, né della cessazione dello stato di detenzione fino al dicembre 1993. La tesi dell'appellante, secondo cui non sussisteva un obbligo di informazione a carico della lavoratrice, era infondata: innanzi tutto non sussisteva nella specie un provvedimento della Banca di sospensione dal servizio in conseguenza dei gravi reati contestati alla 1 dipendente;
con la lettera del 5/11/92 la Banca si limitava a comunicare l'apertura dei un procedimento disciplinare e, dopo avere richiamato il venir meno del sinallagma in conseguenza dello stato di detenzione, la sospensione del trattamento economico: venuta meno la prestazione lavorativa, la Banca, senza prendere alcun provvedimento di sospensione dal servizio, si era limitata a sospendere la controprestazaione a suo carico;
non vi era quindi esercizio di un potere gerarchico di natura cautelare, ma semplice presa d'atto del venir meno del sinallagma contrattuale destinata a perdere efficacia una volta venuta meno l'impossibilità della prestazione lavorativa, Hu anche se in via provvisoria in attesa del giudizio. In questo contesto, l'inerzia della lavoratrice, che per quasi un anno non aveva comunicato la rimessione in libertà, costituiva violazione dell'obbligo di diligenza e collaborazione, ex art. 2094 c.c., My nonché dei principi di correttezza e buona fede, ma anche assenza arbitraria dal servizio, come qualificata dalla Banca. Era una condotta grave di per sé idonea a ledere il vincolo fiduciario e ad integrare giusta causa di licenziamento, investendo l'obbligazione principale del lavoratore, protratta per così lungo tempo da determinare una situazione d'incertezza in ordine al se ed al quando della ripresa lavorativa, con possibili conseguenze anche sulla organizzazione del lavoro. Il comportamento protratto per così lungo tempo appariva intenzionale e non poteva ritenersi giustificato dalla pretesa crisi ansioso depressiva, che non aveva influito sulle capacità cognitive e 2 volitive dalla lavoratrice e quindi non poteva influire sulla inerzia della stessa. La circostanza che detta patologia avrebbe comunque impedito la prestazione lavorativa non era provata e non aveva peraltro natura scriminante della condotta della lavoratrice e comunque, per potere operare sul piano del rapporto di lavoro, doveva essere denunciata e certificata all'azienda. La successiva assoluzione in sede penale ed i precedenti lavorativi non potevano condurre ad una valutazione in termini di minore gravità dei comportamenti addebitati, per la prevalenza degli elementi che incidevano negativamente sul rapporto fiduciario. La sentenza quindi doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Brondolese, fondato su un solo motivo. Resiste la BNL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1428, 1421 e 2119 c.c., e 113 e 115 CCNL, nonché difetto e insufficienza di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la ricorrente che la comunicazione dell'inizio del procedimento disciplinare e quella successiva del 25/10/92, con cui la Banca faceva sapere che “intendeva avvalersi delle risultanze, ancorché non definitive, del procedimento penale” senza aggiungere altro, sono state interpretate dalla ricorrente come un provvedimento di sospensione in attesa di conoscere gli sviluppi penali. In conseguenza di questi fatti l'istante è stata gravemente ammalata e quindi sottoposta a continue cure psicoterapeutiche che durarono per tutto l'anno 1993. Del 3 mutamento della imputazione lei ha dato notizia alla Banca, che peraltro era a conoscenza della sua rimessione in libertà; il datore di lavoro, nel ricevere la notizia che le precedenti accuse erano venute meno, invece di riesaminare la posizione della dipendente aveva contestato per la prima volta la violazione del dovere di comunicazione e poi il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale, da una parte, non ha considerato che lei aveva creduto di non dovere dare alcuna comunicazione fino a che non ci fosse stata una modificazione della precedente imputazione e, dall'altra, che sarebbe stato agevole e più conveniente per la dipendente riprendere servizio e poi dichiarare la propria malattia e percepire la retribuzione. Questo dimostra che lei, in perfetta buona fede, riteneva di essere stata allontanata dal servizio. Dello stato di libertà la Banca era a conoscenza perché più volte la ricorrente si è recata presso gli uffici;
in tali occasioni il datore è venuto a conoscenza dell'errore nel quale la istante è incorsa e non ha chiesto alcuna comunicazione ufficiale, aggravando così l'errore, del quale evidentemente intendeva poi trarre profitto. Di questo comportamento della Banca il giudice non ha tenuto conto;
l'errore dell'istante era riconoscibile dall'altra parte, ma è stato trascurato dal giudice nella valutazione complessiva della vicenda. La sentenza quindi deve essere cassata, con rimessione ad altro giudice per una nuova valutazione. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di 4 diritto, secondo cui “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonce a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. S. U. n. 13045 del 27/12/97). Nel caso di specie l'iter logico della decisione, chiaramente espresso con dovizia di argomentazioni non viene minimamente censurato;
anzi, espressamente accolto dalla ricorrente, che non mette 5 più in dubbio l'argomento base su cui poggia la decisione, relativo I all'inesistenza di provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
si limita, infatti, a porre in luce la propria buona fede nel ritenere il contrario ed anzi il vantaggio economico che le sarebbe derivato certificando alla Banca la propria malattia, conseguente alla gravissima vicenda nella quale era rimasta coinvolta. Il Tribunale, con motivazione più che congrua, ha valutato il fatto oggettivo dell'allontanamento dal servizio per circa un anno dopo la rimessione in libertà, nonché l'aspetto soggettivo di così grave inadempimento;
precisa il giudice del riesame che "l'inerzia della dipendente ... costituisce evidente violazione dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo di collaborazione del lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c., nonché dei generalissimi principi di correttezza e buona fede..", con la conseguenza che corretta appare la configurazione della condotta quale “assenza arbitraria dal servizio”, così come qualificata dalla Banca. Questa motivazione non viene censurata;
la parte si limita ad evidenziare la sua valutazione soggettiva, che in quanto tale è assolutamente irrilevante, data alla lettera di apertura della procedura disciplinare inviatale dalla Banca, precisando che il datore di lavoro poi era venuto a conoscenza della scarcerazione perché lei si era recata in banca;
insiste, quindi, con argomentazioni varie, nella sua buona fede, avanzando l'ipotesi, assolutamente indimostrata, di un comportamento furbesco del datore che avrebbe tentato di approfittare del suo errore;
in sostanza però si limita sollecitare una diversa valutazione del fatto, che la Corte non può fare. 6 Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA ORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 11 ottobre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Пашино Ша оганоFrance, чехо 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , T . A O R T N L , A L IL CANCELLIERE ' Depositato in Cancelleria A L 3 O S L B 7 E - E I P 8 D S D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E oggi, O S IL CANCELLIERE G P A I D G M A I E E O L , A T O D T R A I E T L R S T I L I N D E G E E D S O R E 7