Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2011, n. 35106
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Sentenza 31 maggio 2011

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In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione nel catalogo delle armi comuni da sparo - attuata nel 1990 - di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Fattispecie in cui l'imputato è stato condannato per avere detenuto presso la propria abitazione n. 6 cartucce calibro 9 "parabellum", tutte impiegate in armi da guerra e dotate di efficienza funzionale).

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione.

Commentario1

  • 1Definizione normativa delle armi da sparo e loro qualificazione per tipo di munizionamento
    Roberto D'Aloisio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2022

    Riferimenti normativi: art. 1 – 2 – 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895; art. 11 legge 18 aprile 1975 n. 110 ; Circolare del Ministero dell' Interno n. 559/C-50, 133 – E.99; legge 23 dicembre 2021 n. 238 Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri aveva condannato l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine al delitto di cui all' art. 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola da guerra calibro 9. In particolare, il Giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2011, n. 35106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35106
Data del deposito : 31 maggio 2011

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