Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4229
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal.9, concerne armi che utilizzano proiettili cal.9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato per aver detenuto nella propria abitazione 57 cartucce cal.9 "parabellum", definite munizioni per arma da guerra. Il suo difensore aveva proposto ricorso per Cassazione, e, tra i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, aveva,tra l'altro, evidenziato che la pistola "357 Magnum", pure rinvenuta nell'abitazione del prevenuto e regolarmente denunciata, era idonea a sparare le cartucce sequestrate, le quali, pertanto, dovevano anch'esse ritenersi legittimamente possedute. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima, ed evidenziando altresì che, in punto di fatto, era risultato accertato che l'imputato si era impossessato di dette munizioni nel corso di una esercitazione militare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4229
    Data del deposito : 3 marzo 1998

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