Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal.9, concerne armi che utilizzano proiettili cal.9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato per aver detenuto nella propria abitazione 57 cartucce cal.9 "parabellum", definite munizioni per arma da guerra. Il suo difensore aveva proposto ricorso per Cassazione, e, tra i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, aveva,tra l'altro, evidenziato che la pistola "357 Magnum", pure rinvenuta nell'abitazione del prevenuto e regolarmente denunciata, era idonea a sparare le cartucce sequestrate, le quali, pertanto, dovevano anch'esse ritenersi legittimamente possedute. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima, ed evidenziando altresì che, in punto di fatto, era risultato accertato che l'imputato si era impossessato di dette munizioni nel corso di una esercitazione militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Saccucci Presidente del 3/3/98
1. Dott. Santo Belfiore Consigliere SENTENZA
2. Dott. Anna Mabellini " N. 250
3. Dott. Stefano Campo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Emilio Gironi " N. 193/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZZ IC n. a Boscotrecase il 10/10/63 avverso la sentenza 1/10/97 della Corte d'Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa Mabellini
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 1.10.97 la Corte d'Appello di Catanzaro in riforma della sentenza 15.5.96 del Tribunale di Paola, concedeva a ZZ IC il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale l'ZZ era stato condannato per il reato previsto dall'art. 2 legge n. 865 del 1967 per aver illegalmente detenuto nella propria abitazione 57 cartucce cal. 9 parabellum, definite munizioni per arma da guerra.
Rigettava il motivo attinente la dichiarazione di contumacia, pronunciata dal giudice di primo grado nonostante la malattia dell'imputato, osservando che essa era stata comunicata il giorno dell'udienza con un telegramma, seguito da un certificato medico pervenuto due giorni dopo la pronuncia della sentenza e nel quale si certificava genericamente una colica biliare, senza che fosse possibile dedurne l'impedimento a comparire in udienza. Considerava la natura di munizionamento da guerra delle cartucce sequestrate, cal. 9 lungo e non corto, in dotazione esclusiva delle forze armate, come emergeva anche dalle dichiarazioni dell'imputato, riferite da un teste, dalle quali risultava che egli se ne era impossessato nel corso di un'esercitazione militare. II- Ricorre il difensore dell'ZZ, che il quel primo motivo deduce violazione dell'art. 486 c.p.p. in relazione alla contumacia dichiarata nonostante la malattia comunicata il giorno dell'udienza non solo con telegramma, ma anche con trasmissione via fax del certificato medico.
Quale secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 legge 865/67, sottolineando che dal 21 maggio 1990 sono state introdotte nel catalogo delle armi comuni da sparo anche le pistole semiautomatiche cal. 9, sicché il munizionamento relativo non puuò essere considerato da guerra. Sottolinea che la pistola cal. 357 Magnum reperita nell'abitazione dell'imputato e da lui regolarmente detenuta è idonea a sparare le cartucce sequestrate, le quali erano quindi legittimamente possedute.
III- Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo, si rileva che la Corte ha valutato anche il tenore del certificato medico pervenuto due giorni dopo l'udienza e secondo il ricorrente inviato per fax il giorno stesso dell'udienza. La valutazione espressa, secondo la quale dalla colica biliare diagnosticata senz'altra indicazione non era possibile desumere l'assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, non è manifestamente illogica, rientra tra i compiti propri del giudice di merito, ed ha correttamente condotto alla conclusione che non ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 486 c.p.p. per il rinvio del dibattimento.
Sul secondo motivo, si osserva che l'introduzione attuata nel 1990 nel catalogo delle armi comuni da sparo di pistole semiautomatiche cal. 9 concerne armi che utilizzano proiettili calibro 9 corto, e non calibro 9 lungo quali quelli in sequestro, destinati ad armi da guerra. La pertinenza delle munizioni ad armi da guerra è inoltre correttamente motivata nella sentenza impugnata con la testimonianza acquisita, circa l'affermazione dell'imputato di essersi impossessato dei proiettili nel corso di un'esercitazione militare.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998