Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
Per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 13/03/2000
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1837
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 43828/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE DI APPELLO di TRENTOnei confronti di
LL IO N. IL 03.10.1941
NC MA N. IL 15.09.1969
avverso sentenza del 29.09.1999 G.I.P. TRIBUNALE di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO SINISCALCHI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del. 299.9.1999 il GIP del Tribunale di Trento applicava a LL IC IARRANCA MA - a seguito di patteggiamento ex art.444 C.P.P., che prevedeva per il LL la derubricazione dei reati di porto e detenzione illegali di armi da guerra, parti di armi da guerra e munizioni da guerra nella contravvenzione di cui all'art.697 C.P., e per lo Irranca la derubricazione dei medesimi reati in quello di porto di strumenti atti ad offendere di cui all'art.4 della L. 18.4.1975 n. 110 - la pena di L 500.000 di ammenda al primo e quella di giorni 20 di arresto e L. 100.000 di ammenda al secondo, con sostituzione dell'arresto nell'ammenda di L.
1.600.000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica. presso la Corte di Appello di Trento, lamentando violazione di legge, sui seguenti rilievi:
1) il GIP non si era limitato a qualificare diversamente i fatti contestati agli imputati, ma aveva operato una illecita immutazione del fatto;
2) il giudice aveva dato ai fatti una diversa qualificazione giuridica in base alla considerazione che la maggior parte del materiale sequestrato "non aveva idoneità bellica", senza tenere conto del fatto che la nozione di arma da guerra prescinde dalla sua efficienza, essendo sufficiente la sua originaria destinazione, e che la legge riguarda comunque anche le parti di armi da guerra. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, qualora, in caso di richiesta consensuale dell'applicazione di una pena concordata, la qualificazione giuridica del fatto sia diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice, oltre ad essere tenuto a motivare in ordine alla legittimità della pattuita derubricazione del reato, non può non rispettare i principi giuridici che presiedono alle fattispecie criminose in gioco.
Deve, cioè, nell'ambito del potere conferitogli di procedere alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto, controllare se il fatto stesso, così come risulta dalla imputazione, sia sussumibile sotto la diversa fattispecie penale prospettata dalle parti, senza tuttavia procedere ad una vera e propria immutazione del fatto stesso (v. Cass., Sez. I, sent. n. 2950 del 20.5.1999, Brida). Nella specie, per quanto riguarda la imputazione contestata al LL, fra gli oggetti in sequestro, oltre a diverse parti di munizioni da guerra, figuravano un proietto da artiglieria da 75 mm. e una bomba a mano Mod. SRCM.
Ora, a parte il fatto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della Legge n. 110 del 1975 "sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra", questa Corte, così come rilevato dal P.G. ricorrente, ha già da tempo spiegato che per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione (v. Cass., Sez. I, sent. n. 449 del 19-01-1994, Grippo). Inoltre, le bombe a mano costituiscono comunque "armi da guerra" poiché sono predisposte per un preciso fine bellico, che non è necessariamente connaturato alla micidialità delle stesse. Per quanto riguarda, poi, la imputazione contestata allo Irranca, è sufficiente il rilievo che le baionette e le sciabole sono "armi" in senso proprio e non strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, sicché la detenzione ed il porto di esse integrano le contravvenzioni previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 cod. pen. e non quella di cui all'art.4 della legge n. 110/75 (v, Cass., Sez. Un., sent. n. 11137 del 18-12-1984, Bottin e, da ultimo, Sez. I, sent. n. 4157 del 03-08- 1995, Rossini). Ne consegue che, avendo il GIP del Tribunale di Trento pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti, e dovendosi l'accordo raggiunto da queste ultime ritenere caducato perché fondato su un errore di diritto su di un punto essenziale, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Trento per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e ordina rimettersi gli atti al Tribunale di Trento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000