Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 2
Il proiettile munito di incamiciatura o "blindato" ha effetto perforante e rientra pertanto tra le munizioni da guerra.
Ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi. (Fattispecie di detenzione di materiale esplosivo rappresentato da bombole di acetilene ed ossigeno, collegate tra loro, con innesco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 42872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42872 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
M
428 72 /09 72 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 366/09 SEVERO CHIEFFI Dott.
- Rel. Consigliere - UMBERTO ZAMPETTI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. N. 23945/2009
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
- Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZSENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) GE ER AR N. IL 22/05/1974
2) NT ND N. IL 22/08/1972
avverso la sentenza n. 99/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. DELEHAYE che ha concluso per l'annullamento can rinvio limitatamente al capo D) delle intrica.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
е
1. Con sentenza in data 02.04.2009 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, dichiarava TI TO AR,
NE ND e TU ND colpevoli di concorso in furto pluriaggravato (capo A della rubrica), ed in detenzione e porto di materiale esplosivo (capo B), il solo TI anche di detenzione di materiale esplosivo (capo C), ed il TU anche di detenzione di un proiettile camiciato, qualificabile munizione da guerra (capo D). I predetti imputati -così condannati alle pene di che in atti- sono autori confessi di un assalto predatorio alla cassaforte di una piscina comunale di Milano, fatta saltare con un ordigno esplosivo composto da bombole di gas e di ossigeno, innescate da una pistola elettrica. L'anzidetta Corte territoriale riteneva che l'ordigno usato, e quelli analoghi rinvenuti al domicilio del TI, fossero qualificabili come materiale esplosivo (congegni micidiali) e dunque punibili ai sensi della L. 895/67 e successive modificazioni. Altrettanto riteneva in ordine al proiettile rinvenuto a casa del TU che, per essere camiciato, era utilizzabile per armi da guerra e così qualificabile.-
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati TI e TU che formulavano le seguenti deduzioni (comuni quanto al reato di cui al capo B) : a] errata qualificazione del materiale in questione come vero e proprio esplosivo in mancanza di un accertamento tecnico ed essendosi basata la sentenza solo sugli effetti dell'esplosione; b] quanto d di munitione al proiettile (per il solo TU) la sola camiciatura non determina la qualifica da guerra, mancando di "nucleo perforante".-
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Premesso che non vi è impugnazione in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui sub A), va
т rilevato come il ricorso dei due imputati, limitato agli altri addebiti, sia infondato e debba dunque essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.-
Quanto alle deduzioni difensive in ordine al reato di detenzione e porto di materiale esplosivo
(capo B) che coinvolge entrambi gli odierni ricorrenti, le stesse sono privo di pregio. Ed invero la
Corte territoriale ha correttamente motivato il proprio convincimento, con ciò esaminando e rigettando le tesi difensive, con motivazione lineare e logica, coerente alle risultanze tutte di causa, e dunque immune dalle proposte censure. Non vi possono essere dubbi che il complesso assemblato dagli imputati (bombole di acetilene ed ossigeno, collegate tra loro, con innesco) costituisca congegno micidiale ad effetto esplosivo, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, per l'elevato effetto distruttivo. E' altresì pacifico -così dovendosi rigettare le corrispondenti tesi difensive- sia che tale ordigno debba essere valutato nella sua unitaria complessità funzionale (e non nei singoli elementi, in sé leciti), sia che la categoria degli ordigni micidiali, con effetti esplosivi, comprenda materiale anche privo di esplodente in senso stretto
(polveri), pur che sia atto all'impiego (profilo concreto più che evidente nella presente fattispecie). In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 12223 in data 21.10.1994, Rv. 199680,
Е 1 Piergentili, nonché la nota giurisprudenza sulle bottiglie "molotov" considerate, appunto, ordigni micidiali. Ciò posto, del tutto correttamente i giudici del merito hanno respinto la richiesta difensiva di una perizia -altro argomento di ricorso- attesa la qualità intrinseca e funzionale dell'ordigno costruito dagli imputati (e rinvenuto al domicilio del TI), e stante i verificati -e non contestati, in fatto- effetti dirompenti.-
Anche il secondo motivo di ricorso, che riguarda solo il TU, non è fondato. La tesi difensiva, secondo cui la camiciatura di un proiettile cal. 7,65 non ne determinerebbe la qualifica di munizione da guerra, è invero errata. Va dapprima rilevato come sia erroneo l'assunto del ricorrente secondo cui il proiettile camiciato non sarebbe “perforante", l'effetto della camiciatura essendo in concreto proprio quello di indurre maggiore effetto perforante per la superiore resistenza agli ostacoli che detta camiciatura (di materiale acciaioso) possiede rispetto al normale proiettile non camiciato (di piombo, sostanza più tenera). Tale principio è stato, del resto, già acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, appunto, il proiettile incamiciato ha effetto perforante, e dunque va considerato, proprio per tale caratteristica, munizione da guerra
(così Cass. Pen. Sez. 1°, n. 14617 in data 09.12.1999, Rv. 216108, Genovese). La stessa giurisprudenza di legittimità -che qui va richiamata e ribadita- conferma invero che il proiettile incamiciato deve essere qualificato munizione da guerra, a prescindere dal calibro 7,65 (che in sé configura munizione per arma comune da sparo), proprio perché l'adozione dell'anzidetta caratteristica, che conferisce particolare aggressività incompatibile con gli scopi meramente difensivi connaturati alle armi comuni da sparo, non può essere consentita ai privati (così, espressamente, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 6914 in data 29.04.1992, Rv. 190560, Rivelli;
Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 41978 in data 04.10.2005, Rv. 232872, Basile;
ecc.). Le considerazioni sopra elaborate si confermano, invero, sulla base del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 4, della fondamentale L. n. 110/75 che fa divieto, per le armi comuni da sparo, di utilizzo di proiettili "a nucleo perforante", ai quali sono da parificare -per quanto detto- i proiettili muniti di camiciatura (o "blindati"), il che inevitabilmente rende tali proiettili qualificabili da guerra.
Anche il ricorso del TU, dunque, deve essere rigettato per infondatezza.-
Alla completa reiezione dei gravami consegue, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.-
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma il 15 Ottobre 2009.-
Il consigliere estensore Il Presidente
Umberto Zampetti Severo Chieffi
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IN CANCELLERIA
1 1 NOV. 2009
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