Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
Il mandato di arresto europeo per scopi processuali conserva piena validità ed efficacia ai fini della consegna, anche in assenza di un mandato di cattura interno dello Stato richiedente, di cui diviene atto surrogatorio, purché contenga le indicazioni formali e le motivazioni proprie dell'euromandato, esponendo tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna comunitaria. (Fattispecie relativa a m.a.e. adottato sulla base di un mandato di cattura nazionale emesso in forma unicamente verbale, come consentito dalla legislazione nazionale olandese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2149
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 53461/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DE OR AN HE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente l'avv. Corroppoli Michele, che si è riportato ai motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23.9.2014 il cittadino dei Paesi Bassi VA DE RS AN HE è stato arrestato in provincia di Torino dalla Squadra Mobile torinese per ragioni di consegna comunitaria, perché attinto da mandato di arresto europeo emesso in data 8.9.2014 dal magistrato del pubblico ministero della Procura di Oost-Brabant (Regno dei Paesi Bassi) per l'esecuzione di un mandato di arresto nazionale emesso in pari data per finalità processuali dalla stessa autorità giudiziaria nei confronti del VA DE RS, indagato per il delitto di concorso in omicidio volontario premeditato con vilipendio di cadavere commesso il 22.6.2014 in territorio olandese in pregiudizio della cittadina belga FA VO Mathilde. Reato previsto dagli artt. 157, 287 e 289 c.p. olandese e punito con la pena dell'ergastolo.
Acquisiti attraverso il Ministero della Giustizia i documenti utili per la decisione e le necessarie informazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, la Corte di Appello di Torino ha innanzitutto rilevato sussistere i necessari gravi indizi di colpevolezza a carico del VA DE RS (non consenziente ad una sua consegna immediata e nei cui confronti, convalidatosene l'arresto di p.g., è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere). Di poi la stessa Corte territoriale, nella riscontrata presenza dei requisiti formali e sostanziali legittimanti la consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 (fatto reato punito con pena edittale non inferiore ad un anno;
doppia punibilità, trattandosi di condotte criminose contemplate anche dalla legislazione penale italiana), ha escluso il ricorrere di cause ostative alla consegna considerate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione VA DE RS AN HE, che ha articolato i motivi di censura di seguito sintetizzati e sussunti negli addotti vizi di violazione dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, art. 6, comma 3, art. 17, comma 4 e art. 18 - lett. t) - e di manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha disposto la consegna del ricorrente, limitandosi a motivare la decisione con un generico riferimento alla sussistenza e idoneità dei gravi indizi di colpevolezza, senza analizzare compiutamente le eccezioni processuali sollevate dalla difesa nell'udienza di discussione del 14.11.2014. La L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 6, comma 3 richiedono, ai fini della regolarità della consegna, l'esistenza di un provvedimento cautelare interno dello Stato emittente in base al quale sia stato emesso l'euromandato di arresto, sempre che tale provvedimento sia sottoscritto da un giudice e sia adeguatamente motivato. Requisito quest'ultimo che è ribadito in maniera specifica per il caso di consegna per motivi processuali dalla citata Legge, art. 18, lett. t).
Ora, in primo luogo, nel caso di specie il provvedimento cautelare olandese presupposto del m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi manca in radice, poiché l'euromandato dell'8.9.2014 è stato adottato sulla base di un "ordine di cattura dato verbalmente", secondo quanto comunicato dall'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi con nota del 31.10.2014. Sul punto i giudici della consegna hanno respinto l'eccezione della difesa del VA DE RS, facendo incongruamente leva sulla oggettiva esistenza del mandato di cattura interno, ancorché "impartito, come consentito dalla normativa olandese, in forma orale".
In secondo luogo, a tutto concedere, il mandato di cattura olandese e - per esso - il mandato di arresto europeo difettano di pertinente motivazione sugli indizi di colpevolezza raccolti nei confronti dell'indagato di cui è stata chiesta la consegna. Il mandato di cattura verbale dell'autorità giudiziaria olandese è stato emesso, come da comunicazione del Procuratore di Giustizia olandese del 13.10.2014, nei confronti del VA DE RS per "sospetto" di concorso nel reato di omicidio della FA avvenuto in una località neppure ben precisata dei Paesi Bassi. La relazione illustrativa spedita dall'autorità dello Stato emittente il m.a.e. non reca puntuali riferimenti a gravi indizi nei confronti del ricorrente ma ipotizza semplici "sospetti".
D'altra parte ne' le testimonianze e le dichiarazioni dei coindagati raccolte dalla p.g. estera, ne' gli esperiti servizi di intercettazione telefonica appaiono, nella loro sommarietà, dare concretezza ai pretesi sospetti di concorso nel reato ricondotti alla persona del VA DE RS. Che il contenuto e le reali finalità dell'euromandato olandese siano costituiti, più che dall'esposizione di un affidabile quadro indiziario, dal solo obiettivo di "compiere con mezzi coercitivi un atto investigativo", è evenienza avvalorata dalla richiesta, avanzata dall'A.G. emittente il m.a.e. nelle forme della rogatoria internazionale urgente, di procedere all'interrogatorio dello stesso VA DE RS (fissato in Italia nella data del 9.12.2014).
CONSIDEATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da VA DE RS AN HE deve essere rigettato per infondatezza dei delineati motivi di censura.
1.1. Muovendo l'analisi dalle censure sulla mancanza di motivazione del mandato di arresto comunitario con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza previsti dal combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4 e art. 18, lett. t), è agevole constatare l'inconsistenza dei rilievi del ricorrente.
La Corte di Appello di Torino ha correttamente valutato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del VA DE RS quale indiziato di concorso nell'efferato delitto attribuitogli in qualità di indagato (come si desume dagli accertamenti medico-legali richiamati nel m.a.e. e nella relazione esplicativa, FA VO è stata uccisa "con violenza" e il suo cadavere è stato trasferito in un furgoncino al quale gli assassini hanno dato fuoco). Indizi che a tacer d'altro sono desumibili, oltre che dalle emergenze dichiarative raccolte dalla p.g. olandese, dalle captazioni foniche avvenute anche sull'utenza mobile in uso al VA DE RS e dagli accertamenti, mediante i tabulati del traffico telefonico, sulla dislocazione delle celle interessate dal telefono del consegnando, che ne attestano la presenza in Olanda in contiguità temporale e in località prossime a quelle teatro dell'evento omicidiario).
Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata si profilano, per tanto, in linea con gli indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice in tema di gravità indiziaria apprezzabile ai fini di una consegna comunitaria per esigenze processuali, alla luce dei quali il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica processuale italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, dovendosi ritenere sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato ragione del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si richiede la consegna;
evidenze la cui valutazione in concreto è riservata all'autorità giudiziaria dello Stato emittente (ex plurimis: Sez. 6, n. 45668 del 29.12.2010, Chaoui, Rv. 248971; Sez. 6, n. 44911 del 6.11.2013, Stoyanov, Rv. 257466).
Nel precisare che la Corte di Appello di Torino ha tralasciato di rilevare che il caso della consegna eurocomunitaria del ricorrente rientra nella peculiare tipologia della consegna obbligatoria, indipendente dal requisito della doppia punibilità, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 8 (che espressamente include l'omicidio volontario), casistica criminosa che vieppiù esalta la piattaforma di "elevato livello di fiducia tra gli Stati membri" della U.E. (considerando n. 10 della decisione quadro 2002/GAI/584), merita aggiungere, da un lato, che la nozione di sospetto, intesa come sinonimo di indizio di reato, non è estranea ai referenti storici e logici della disciplina normativa del mandato di arresto europeo (cfr. Sez. U, n. 4614/2007, Ramoci, con cui è stato rigettato il ricorso di un consegnando fortemente "sospettato" del reato di tentato omicidio) e, d'altro lato, che il significato di persona sospettata di una determinata azione equivale a rappresentarla come raggiunta da indizi e tracce che la designano come artefice di quella azione.
1.2. Privi di fondamento sono anche i rilievi sull'asserita assenza del mandato di cattura nazionale olandese che costituisce premessa o presupposto dell'adozione di un m.a.e. processuale attivo. Innanzitutto la censura ipotizza un dato di per sè erroneo, cioè l'insussistenza di un tale provvedimento interno, che è invece smentita dalla accertata presenza del provvedimento stesso, unicamente emesso in forma orale, come consentito dalla legislazione penale dei Paesi Bassi. I dati informativi provenienti dallo Stato emittente chiariscono che l'adozione di un siffatto provvedimento coercitivo verbale, denominato secondo la normativa processuale olandese "mandato di arresto fuori flagranza", interviene in base a specifici presupposti formali indicati in atti e segnatamente alla previa formazione, a cura del procedente pubblico ministero, di una "squadra investigativa su vasta scala" diretta e coordinata dallo stesso Procuratore della Giustizia.
Nè mancano, in secondo luogo, tracce documentali del mandato di cattura emesso in forma verbale dal pubblico ministero olandese, allorché si osservi che di esso è offerta diffusa enunciazione e documentazione nel "processo verbale di sospetto"
redatto dalla polizia giudiziaria olandese nei confronti del VA DE RS, nel quale si elencano ed espongono in dettaglio tutti i risultati delle indagini svolte e delle acquisizioni conoscitive e documentarie acquisite dalla apposita squadra investigativa diretta dal pubblico ministero emittente il mandato di arresto olandese fuori flagranza.
D'altro canto, in terzo luogo, lo stesso procedente pubblico ministero olandese (il Procuratore della Giustizia dott. De Bruijn M.T.A.) con nota del 13.10.2014 inviata al Ministero della Giustizia italiano, ha chiarito, con dichiarazione che assume il carattere - se così può dirsi - di traslata "sottoscrizione" o autenticazione del provvedimento cautelare dello Stato emittente il m.a.e. (secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3) di aver emesso il provvedimento in esame.
Quando, infine, si consideri che il magistrato disponente la cattura interna del VA DE Host, "autocertificata" come appena detto, è lo stesso magistrato che ha emesso il mandato di arresto europeo e che di conseguenza questo contiene la descrizione di tutti i dati probatori emersi dalle indagini della squadra investigativa all'uopo organizzata dal medesimo Procuratore di Giustizia e che sostanziano e soprattutto motivano i sospetti-indizi nei confronti del VA DE RS, non può non convenirsi sulla autonoma autosufficienza dell'euromandato olandese ai fini della delibata consegna dell'indagato all'autorità giudiziaria del Regno dei Paesi Bassi.
1.3. Impregiudicata, allora, la generale previsione normativa di una dicotomica compresenza del mandato di arresto europeo e del provvedimento coercitivo nazionale dello Stato richiedente, dotati di giuridica autonomia pur nella loro reciproca interferenza, l'enunciata lettura del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, art. 6, comma 3 e art. 17, comma 4 si inscrive nel solco di quella legittima e talora necessaria interpretazione adeguatrice delle norme nazionali interne, pur già evocata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4614 del 30.1.2007, Ramoci) e volta a valorizzare le finalità di speditezza e semplificazione perseguite dalle prescrizioni della decisione quadro 2002/GSI/584 in una prospettiva di crescente reciproco affidamento tra gli Stati membri della U.E.
Ciò tanto più ove si consideri che la menzionata decisione quadro, attribuendo decisivo e privilegiato valore alla adozione del mandato di arresto europeo, non rende obbligatoria (artt. 1 e 8) ai fini della operatività del regime di consegna comunitaria processuale la previa esistenza di un mandato di cattura munito di specifiche forme o contenuti emesso nello Stato emittente il m.a.e. Non sottacendosi, per altro, che più legislazioni nazionali attribuiscono alla emissione dell'euromandato di arresto coevi valore ed effetti di un mandato di cattura nazionale (così, ad esempio, la normativa processuale ungherese).
Ferma restando - quindi - in via generale la valenza precettiva del ridetto combinato disposto normativo italiano (L. n. 69 del 2005), deve riconoscersi che in specifici casi, quale quello dianzi illustrato riguardante l'odierno ricorrente VA DE RS, il mandato di arresto europeo per scopi processuali conservi piena validità ed efficacia ai fini della consegna anche in assenza di un mandato di cattura interno dello Stato richiedente, di cui diviene atto surrogatorio, purché contenga le indicazioni formali e le motivazioni proprie di esso euromandato, esponendo tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna comunitaria (arg. ex Sez. 6, n. 15223 del 3.4.2009, Burlacu, Rv. 243081).
Questa stessa Corte regolatrice, del resto, ha affermato come ciò che rileva ai fini di una consegna processuale sia unicamente il fatto che il m.a.e. sia integrato da una decisione giurisdizionale emessa in funzione dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale ed altresì come i controlli, formali e sostanziali, rimessi all'autorità giudiziaria italiana (giudice dell'esecuzione del m.a.e.) sulla efficacia della richiesta di consegna per motivi processuali, possano essere validamente compiuti - pur in situazioni di mancata acquisizione del provvedimento restrittivo interno dello Stato emittente il m.a.e. (ciò che a ben riflettere equivale, sul piano logico, alla concreta assenza di tale provvedimento) - sulla base dei dati conoscitivi e dei documenti comunque trasmessi dall'autorità giudiziaria estera (cfr.: Sez. 6, n. 45668/2010, Chaoui, cit.; Sez. 6, n. 45525 del 20.12.010, Donnarumma, Rv. 248970).
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere alla comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015