Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 2
In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova (Nella fattispecie, è stata esclusa la sussistenza di vizi logici la valutazione della Corte di Appello, sez. Minorenni, che aveva ritenuto non praticabile ed inopportuna l'applicazione dell'istituto per l'estrema gravità dei delitti e per le agghiaccianti modalità esecutive, essendosi creata tra gli imputati e la società una frattura, che non poteva essere risolta e superata nel termine di tre anni previsto dalla legge.)
Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso - al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità - è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.
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- 1. la disciplina italianaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2018
- 2. ''Tu si pazz''Accesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 19532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19532 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
195 83/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
TE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 09/04/2003 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio SENTENZA URSO dal Sig. N.444 103 per diriti 354 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
16 LUG. 2009 PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO IL CANCELLIERE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. GEMELLI TORQUATO 11 N. 041625/2002 2. Dott. CHIEFFI SEVERO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Dott. CANZIO GIOVANNI 11
UFFICIO COPIE PENALI
4.Dott. URBAN GIANCARLO " Richiesta Copia studio dal Sig JEI ha pronunciato la seguente per dirith € 3,10 SENTENZA / ORDINANZA il sul ricorso proposto da :
. IL CANCELLIERE
.P C
9 N. IL 28/04/1984 8 1) DE RD KA 5 8 2) FAVARO OMAR N. IL 15/05/1983 8
,
. 5 8 C. 8 avverso SENTENZA del 30/05/2002 tt.
8 u
9 c CORTE APPELLO di TORINO ll 4
A visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
CHIEFFI SEVERO
CORTE L A CASSAZIONE
IOCOPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ghjasta sepia studio UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio FOROMI UFFICIO COPIE dal Sig. MONETI 930 per diritti € 1728 Richiesta copia studic
GEN. 2005 117 2.2 FEB. 2016 dal Sig. CANCELLIERE per diritti € 3.12 il 2
6. IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor, Avv. Ti le Racine e MA CA per Be Nando
e CE yetti per FA, che hanno chiesto l'annulle mento con rinune della sexterne impugnate.
e Fatto
Il presente processo riguarda gli omicidi di SS SU e di suo figlio De
NA GI, avvenuti in Novi Ligure nell'abitazione dei De NA la sera del 21/02/2001. Sin dalle prime indagini emerse chiaramente che il duplice omicidio era stato commesso dai due minori De NA RI, figlia della
SS, e FA OM, suo compagno di scuola, i quali avevano accoltellato con numerosi colpi inferti in varie parti del corpo prima la SS e poi suo figlio. In particolare i due minori - dopo aver tentato in concorso tra loro di depistare le indagini, denunciando la De NA di aver subito una rapina ed accusando del duplice micidio due cittadini extracomunitari
- avevano successivamente confessato di essere gli autori del duplice omicidio, descrivendo le modalità esecutive che, tranne qualche particolare marginale, sostanzialmente coincidevano.
Con sentenza 14/12/2001 il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Torino concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente della minore età dichiarate prevalenti sulle aggravanti, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito - condannava la De NA ed il
FA rispettivamente alle pene di anni 16 e anni 14 di reclusione, oltre le pene accessorie consequenziali, siccome ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del duplice omicidio aggravato e di simulazione di reato. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello, Sezione Minorenni, con sentenza
30/05/2002.
I Giudici di merito, con sentenze conformi, ritenevano provata la responsabilità dei due imputati sulla base delle loro piene confessioni, che avevano trovato riscontro in numerosi elementi di generica e di specifica ampiamente riportati in motivazione.
In particolare la Corte di merito riteneva che i due minori al momento del fatto fossero pienamente capaci di intendere e di volere e in grado di comprendere il disvalore morale e sociale della loro condotta.
Quanto al FA la Corte di merito, dopo aver specificato che il ruolo da lui svolto nella commissione del duplice omicidio doveva considerarsi
"paritario" rispetto al ruolo svolto dalla De NA, pur prendendo atto che lo stesso fosse affetto da un disturbo di personalità dipendente, riteneva che tale disturbo non fosse tanto grave da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere fino ad escludere la sua maturità. A tal proposito la Corte analizzava molto dettagliatamente il vissuto del FA con particolare riferimento alle fasi precedenti, concomitanti e successive al fatto delittuoso, traendo il convincimento che il FA non solo avesse agito con sufficiente lucidità tanto da rendersi conto del disvalore della sua condotta, ma anche che l'interazione della sua condotta con quella posta in essere dalla De NA non fosse tale da coartare la sua volontà tanto da farlo diventare succube delle iniziative prese della ragazza.
Quanto alla De NA, la Corte di merito, pur prendendo atto che la ragazza presentava un serio disturbo di personalità di tipo narcisistico, escludeva che tale anomalia integrasse un disturbo “borderline" di tipo psicotico, tenuto conto che dalla anamnesi della ragazza non erano emersi indizi di patologie organiche o "manifestazioni di disorganizzazione mentale di segno psicotico o prepsicotico, anche solo funzionali, come avrebbero dovuto verificarsi almeno episodicamente per attribuirle la sindrome borderline o schizoide". Pertanto la Corte riteneva che la ragazza fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto, tanto più che sua maturità, nonostante i suoi rapporti di conflittualità con la madre, emergeva con tutta evidenza dall'analisi del suo vissuto familiare e sociale e, in particolare, dai comportamenti più che lucidi e determinati da lei tenuti prima, durante e dopo il duplice omicidio. Né, secondo la Corte di merito,
l'interazione dei due disturbi di cui erano affetti i due ragazzi poteva costituire
J 2 il passaggio dal disturbo nevrotico a quello psicotico. Infatti "la nascita della coppia" non implicava la nascita di un soggetto unico, ma manteneva inalterata l'esistenza dei due soggetti, che conservavano una propria individualità ed autonomia. Ciò si desumeva in particolare anche dalla rapidità ed immediatezza con cui, a partire dal giorno successivo al delitto, si era sciolto ogni legame simbiotico tra i due ragazzi, i quali avevano riacquistato una propria autonomia affettiva ed intellettiva.
Inoltre la Corte riteneva sussistente sia l'aggravante della premeditazione, ricorrendo gli elementi psicologico e cronologico idonei ad integrare l'aggravante in questione, sia il reato di simulazione, tenuto conto che i due imputati in concorso tra loro non si limitarono ad inscenare tracce del delitto di rapina, ma proseguirono anche successivamente con la loro condotta, descrivendo le caratteristiche somatiche dei presunti rapinatori e fornendo precise indicazioni per la predisposizione dell'identikit.
Infine la Corte di merito rigettava la richiesta di messa alla prova avanzata dalla difesa del FA, nonché la richiesta di riduzione della pena avanzata da entrambi gli imputati.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi De NA presentati dagli avv.ti Cesare Zaccone e MA CA.
Con l'unico motivo si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in relazione agli artt. 85-88-89 c.p. sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto sussistente la capacità di intendere e di volere della ricorrente senza alcuna prova, in quanto il perito, benché fosse stato formulato uno specifico quesito sul punto, si era limitato ad accertare la maturità della ricorrente ai sensi dell'art. 98 c.p. senza svolgere alcuna indagine in merito alla sua imputabilità con riferimento a disturbi mentali penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 85 e segg. c.p.. Inoltre la Corte di merito, pur rilevando un
3 grave disturbo di personalità della ricorrente, aveva escluso che la stessa fosse incapace di intendere e di volere senza peraltro tenere conto che la mancanza di una infermità nosograficamente individuata non era sufficiente ad escludere la capacità di intendere e di volere. In particolare la Corte di merito aveva dedicato numerose pagine alla valutazione della maturità della ricorrente senza tenere conto che gli elementi acquisiti conducevano ad un giudizio di disturbo "borderline" integrante una situazione patologica assai prossima alla psicosi con conseguente esclusione della imputabilità. D'altra parte gli elementi riferibili alla ricorrente di natura sociale e familiare (vedi rapporti conflittuali con la madre e con i compagni di scuola, uso di droga, ecc.) non erano stati portati a conoscenza dei periti di ufficio, i quali, basandosi su di un quadro di conoscenze diverso, avevano descritto una realtà del tutto diversa da quella descritta dal G.U.P.. Infine la Corte di merito, senza tenere conto di specifiche considerazioni risultanti dalla perizia di ufficio, aveva escluso che l'interazione della coppia, da considerarsi soggetto unico, costituisse un elemento tale da lasciar desumere che i disturbi di personalità degenerassero in una patologia di natura psicotica.
Successivamente i difensori hanno proposto un ulteriore motivo, con il quale si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione rilevando che la Corte di merito, al fine di giustificare la severità della sanzione, aveva tacitamente applicato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. mai contestata, di guisa che la censura relativa alla ridottissima riduzione della pena per effetto delle generiche e della diminuente della minore età era rimasta senza risposta, tanto più che non era stata considerata "l'incidenza nella condotta del grave disturbo mentale di RI così come evidenziato dai periti".
Motivi FA presentati dall'avv. Francesco Gatti
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della
4 motivazione in relazione agli artt. 85-88 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito, dopo aver dato atto di condividere le osservazioni difensive sulla personalità del ricorrente, era giunta a conclusioni diverse senza considerare che il disturbo dipendente di personalità, di cui era affetto l'imputato, essendo fortemente sviluppato, determinava una vera e propria condizione di infermità, tale "da elidere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere". Inoltre, una volta accertato che il FA, a causa dei suoi condizionamenti familiari, aveva sviluppato un peculiare bisogno di dipendenza, aggravato successivamente dai suoi rapporti con la ragazza, doveva considerarsi manifestamente illogico escludere la gravità di tale disturbo, tenuto conto che nel rapporto con la ragazza era venuto meno ogni spazio di autonomia e di autodeterminazione del ricorrente.
Con il secondo motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito, confondendo la capacità di intendere con la maturità, aveva desunto la maturità del soggetto sulla base di parametri sociali, economici e educativi astratti senza tenere conto dei test psicodiagnostici, dai quali emergeva un quadro di sostanziale immaturità del ricorrente.
Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione sul punto riguardante la valutazione circa la persistenza della patologia psichiatrica di cui è affetto il ricorrente.
Con il quarto motivo si deduce la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente sul rilievo che, poiché il delitto era stato commesso per la profonda interazione di coppia ove il ricorrente viveva costantemente la paura dell'abbandono, la sua capacità di volere doveva ritenersi grandemente scemata, in quanto la stessa era stata sicuramente inquinata dalle ansie dell'abbandono.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 9
е 5 D.P.R. 448/1988 sul rilievo che la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto la relazione psichiatrica del dottor NG, depositata nelle more del giudizio di appello a richiesta del Giudice, nella quale si evidenziava la condizione di dipendenza assoluta in cui era caduto il ricorrente a seguito del rapporto intercorso con la ragazza affetta da disturbo di personalità di tipo narcisistico. In particolare la Corte era tenuta ad esaminare tale relazione, in quanto svolta su richiesta del Giudice e riguardante aspetti relativi all'evolversi della personalità del minore.
Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione sul rilievo che la
Corte di merito, una volta riconosciuto alla ragazza il ruolo di ideatrice e di promotrice del delitto, non aveva considerato che il ricorrente, mostratosi
"dubbioso e attendista", non aveva maturato la commissione del delitto con soluzione di continuità. Né l'aggravante poteva essere applicata nei suoi confronti sulla base della mera conoscenza delle intenzioni della ragazza,
ostandovi il disposto di cui all'art. 118 c.p...
Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 110-367 c.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che la
Corte di merito aveva ritenuto sussistente il concorso del ricorrente senza tenere conto che le tracce del delitto di rapina erano state simulate dalla sola ragazza e che l'invito del ricorrente rivolto alla ragazza di descrivere bene l'identikit costituiva un "post factum" non punibile.
Con l'ottavo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 9 e 28
D.P.R. 448/1988 sul rilievo che la Corte territoriale aveva negato la messa alla prova del ricorrente sulla base di presupposti non richiesti per l'applicazione dell'istituto come la commissione di reati suscettibili di riparazione o derivati da condizionamento ambientale. Inoltre la Corte aveva inspiegabilmente escluso che il delitto commesso fosse frutto di una
R 6 personalità "in fieri" senza peraltro tenere conto che gli stessi periti avevano evidenziato l'evoluzione avuta dal ragazzo negli ultimi mesi e la sua capacità di sviluppare attitudini critiche, tanto da indurli a formulare una prognosi positiva.
Con il nono motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto di una serie di circostanze valorizzate nel provvedimento impugnato (sua immediata confessione, piena collaborazione alle indagini, esclusione di una sua personale iniziativa alla commissione dei delitti), procedendo ad una riduzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della minore età uguale a quella riconosciuta alla ragazza, che era stata invece l'ideatrice del progetto omicidiario e non aveva collaborato sin dall'inizio allo svolgimento delle indagini.
Motivi della decisione
I ricorsi non meritano accoglimento.
Per comodità di esposizione saranno trattati prima i motivi relativi alla imputabilità dei ricorrenti e successivamente quelli riferibili alla posizione di ciascun ricorrente.
Non vi è dubbio che la malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione della imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente. In tali termini si è espressa più volte la
Suprema Corte, che ha ritenuto sussistente la capacità di intendere e di volere del soggetto affetto non da infermità mentale, intesa in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità, che come tali non sono idonei ad escludere o a ridurre l'imputabilità. Tuttavia occorre rilevare che il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più
7 ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, qualora queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso al fine della esclusione o della riduzione
-
della imputabilità è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso (Cass. sez. 1^ n. 3536 del 16/04/1997, rv. 207228;
Cass. sez. 1^ n. 4103 del 24/5/1986, rv. n. 172790; Cass. sez. 1^ del
15/12/1986, rv. n. 174635). Naturalmente rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto dai quali viene desunta l'esistenza della infermità mentale rilevante ai fini della esclusione o della riduzione della imputabilità, di guisa che il relativo giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, qualora lo stesso sia sorretto da una logica e puntuale motivazione.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, adeguandosi al suddetto indirizzo giurisprudenziale, con ampia e circostanziata motivazione immune da vizi logici, traendo spunto dalle conclusioni alle quali erano pervenuti i periti di ufficio, ha giustamente escluso che le anomalie psichiche di cui erano affetti i due ricorrenti fossero degenerate in vere e proprie malattie mentali, tali da escludere o grandemente ridurre la capacità di intendere e di volere degli stessi. Il convincimento della Corte di merito è stato correttamente ancorato ad elementi specifici riguardanti le condizioni di vita familiari e sociali dei due ricorrenti, nonché le varie fasi antecedenti, coeve e successive
2 8 all'episodio delittuoso.
In particolare quanto al FA, oltre alla mancanza di elementi dai quali si potesse desumere l'esistenza di patologie organiche, sono stati evidenziate non solo la validità del suo quadro familiare di riferimento, ma anche la sua capacità di fare volta per volta le sue scelte senza subire da parte della ragazza influenze tali da coartare in modo determinante la sua condotta sotto il profilo psicologico. In effetti il disturbo dipendente di personalità di cui era affetto non poteva incidere in qualche modo sulla sua capacità di intendere e di volere, mancando qualsiasi elemento dal quale si potesse desumere che tale disturbo fosse degenerato in una vera e propria psicosi rilevante sotto il profilo della infermità mentale. A tal proposito la Corte di merito ha analizzato il comportamento tenuto dal FA, prima, durante e dopo il delitto, evidenziando i suoi dubbi alla realizzazione del progetto omicidiario, la sua capacità di discutere il progetto stesso, la sua partecipazione "paritaria" alla commissione del duplice omicidio, la sua determinazione ad esortare la complice a descrivere le caratteristiche somatiche dei presunti aggressori durante la predisposizione dell'identikit. Non vi è dubbio che, come rilevato dalla Corte di merito, la piena lucidità dimostrata dal ricorrente in tali occasioni è significativa non solo della sua capacità di autodeterminazione,
ma dimostra altresì che lo stesso aveva raggiunto una maturità tale da rendersi conto del disvalore morale e sociale della sua condotta e delle conseguenze giuridiche alle quali andava incontro.
Analogo discorso va ripetuto per la De NA, il cui disturbo narcisistico di personalità, ancorché ritenuto sussistente dai giudici di merito, non è mai sfociato in un disturbo "borderline” di tipo psicotico, tenuto conto che, come risulta dalla motivazione, dalla anamnesi della ricorrente non erano mai emersi indizi di patologie organiche o manifestazioni di disorganizzazione mentale di segno psicotico. Né può condividersi la censura della ricorrente in
е 9 merito alla mancanza di indagini in ordine alla sussistenza di disturbi mentali penalmente rilevanti, tenuto conto che anche su tale punto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali la metodologia seguita dai periti di ufficio doveva considerarsi corretta, tanto più che gli stessi periti di parte non avevano avanzato specifiche obiezioni al riguardo nel corso delle operazioni peritali. Inoltre deve ritenersi oltremodo corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta maturità della ricorrente, tenuto conto che i comportamenti da lei tenuti prima, durante e dopo il fatto delittuoso denotano piena lucidità e determinazione, elementi questi indubbiamente significativi di una raggiunta maturità psico-fisica.
Né può essere condivisa la tesi difensiva dei ricorrenti secondo cui dalla interazione dei due disturbi di personalità poteva essere desunto il passaggio ad una situazione di tipo psicotico, che conduceva alla esclusione o alla rilevante riduzione della imputabilità. Anche su tale punto non può che condividersi il giudizio espresso dalla Corte di merito, che, pur prendendo atto degli effetti derivanti dalla reciproca influenza delle personalità dei due ragazzi, ha escluso che “la coppia" costituisse un soggetto unico, in quanto ciascun soggetto conservava una propria individualità ed autonomia. In particolare la capacità di autodeterminazione di ciascun soggetto è stata desunta in modo corretto da specifici elementi (vedi il vissuto familiare e sociale dei due ricorrenti, nonché i loro comportamenti nella preparazione ed esecuzione del duplice omicidio), indubbiamente significativi della loro autonomia, dimostrata anche dal fatto che ogni eventuale rapporto simbiotico tra i due ricorrenti si era dissolto rapidamente già il giorno successivo al verificarsi del fatto delittuoso.
Pertanto deve ritenersi che il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla imputabilità dei due ricorrenti sia immune da qualsiasi censura, tanto più che le doglianze dedotte dai difensori (primo motivo della De NA
10 e primi quattro motivi del FA), attenendo ad una diversa valutazione degli elementi già correttamente esaminati con la sentenza impugnata, devono ritenersi al limite della ammissibilità, risolvendosi in parte in censure di fatto non proponibili nel giudizio di legittimità.
Passando all'esame degli altri motivi relativi alla posizione del De NA, devono ritenersi manifestamente infondati quelli riguardanti la mancata valutazione della relazione del dottor NG, la premeditazione e la simulazione di reato.
Invero a parte la considerazione che la suddetta relazione attiene
-
essenzialmente alla evoluzione della personalità del FA in un periodo successivo alla commissione del duplice omicidio è assorbente la 1
circostanza che la Corte di merito, seppure implicitamente, ha comunque già dato una esauriente risposta alle obiezioni sollevate dal dottor NG, escludendo con motivazione immune da vizi logici proprio la circostanza che il FA si fosse trovato in un rapporto di assoluta dipendenza nei confronti della De NA.
Quanto alla premeditazione, è sufficiente rilevare che anche su tale punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione immune da vizi logico- giuridici, specificando le ragioni per le quali dovevano ritenersi sussistenti sia l'elemento psichico che quello cronologico. In particolare il FA, pur mostrando dei dubbi iniziali, aderì qualche giorno prima in modo completo al progetto omicidiario e, avendo piena consapevolezza delle intenzioni della ragazza, partecipò alla esecuzione del duplice omicidio, svolgendo un ruolo
"paritario" insieme alla complice. Ne consegue che, poiché nel caso di specie ricorre un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione, nel corso del quale il proposito criminoso si è consolidato e rafforzato, la sentenza impugnata anche sotto tale profilo non merita alcuna censura, in quanto la sussistenza dell'aggravante della premeditazione è stata ritenuta
е 11 sulla base di elementi correttamente valutati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale.
-Quanto al reato di simulazione, è sufficiente rilevare che a parte la considerazione che anche il FA aveva aderito fin dall'inizio al progetto della falsa rappresentazione di una rapina - la sua condotta tipica non si esauri al momento del falso disordine creato nell'abitazione e alle prime false dichiarazioni della De NA, ma proseguì anche nel giorno successivo, incoraggiando la ragazza a "fare bene" il disegno dei presunti rapinatori, di guisa che correttamente è stato ritenuto sussistente il suo concorso nel reato in esame.
Infondato deve ritenersi l'ottavo motivo del FA, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla denegata “messa alla prova" del ricorrente. Invero - pur convenendo che, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/1988, la cosiddetta "messa alla prova" è applicabile nei confronti di qualsiasi imputato minorenne indipendentemente dalla gravità del reato commesso non può dubitarsi che l'applicazione dell'istituto in esame presuppone una valutazione circa la possibilità di cambiamento in positivo della personalità del minore nel senso che, proprio a seguito del cambiamento da accertare all'esito della prova, il delitto diventa “estraneo" al soggetto che lo ha commesso. Pertanto correttamente è stato affermato che l'ambito di applicazione di tale istituto può essere opportuno nei casi in cui ci si trovi in presenza di delitti suscettibili di riparazione, in quanto in tal caso il cambiamento in positivo del minore ben si concilia con il suo recupero sociale, o in presenza di delitti determinati da condizionamento ambientale, in quanto in tal caso, una volta estraniato il minore dal contesto ambientale, che ha costituito la causa della sua condotta antisociale, diventa più probabile il cambiamento in positivo della sua personalità. Ma, come giustamente osservato dalla Corte di merito, l'applicazione di tale istituto diventa
е 12 inopportuno e non praticabile, allorché, come nel caso di specie, a causa della estrema gravità dei delitti e delle agghiaccianti modalità esecutive, si è venuta a creare un profonda frattura con la società, il cui superamento richiede tempo, non potendosi risolvere nel termine di tre anni previsto dall'art. 28 legge citata. Pertanto, poiché il giudizio espresso dalla Corte di merito sul punto si fonda su considerazioni immuni da vizi logici pienamente aderenti agli elementi di fatto emersi dagli atti, anche il motivo relativo "alla messa alla prova" deve essere senz'altro disatteso.
Infine manifestamente infondati devono ritenersi i motivi relativi al trattamento sanzionatorio avanzati dai due ricorrenti, tenuto conto che la
Corte di merito anche su tale punto ha svolto una adeguata motivazione, ancorando correttamente il proprio giudizio ai parametri fissati dall'art. 133
c.p.. In particolare, quanto al FA, va rilevato che i giudici di merito hanno già irrogato una pena base più ridotta proprio in considerazione della collaborazione da lui prestata e del fatto che il progetto omicidiario fu prevalentemente ideato dalla De NA. Quanto alla De NA è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche e della diminuente della minore età in considerazione della spietatezza e della crudeltà con cui erano stati commessi i delitti (che avrebbero giustificato anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.), di guisa che tale giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, tanto più che il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo specifico la ritenuta congruità della pena, allorché questa venga inflitta in termini alquanto contenuti in relazione alla estrema gravità dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi devono essere rigettati. Va esclusa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in quanto gli stessi all'epoca dei fatti erano minorenni
е 13 (Sez. Un. n. 15 del 31/5/2000, proc. Radulovic).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi.
Roma 09/04/2003
Il Consigliere est. Il Presidente ливи
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
24 APR 2003
IL CANCELLIERE
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14