Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 19532
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova (Nella fattispecie, è stata esclusa la sussistenza di vizi logici la valutazione della Corte di Appello, sez. Minorenni, che aveva ritenuto non praticabile ed inopportuna l'applicazione dell'istituto per l'estrema gravità dei delitti e per le agghiaccianti modalità esecutive, essendosi creata tra gli imputati e la società una frattura, che non poteva essere risolta e superata nel termine di tre anni previsto dalla legge.)

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso - al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità - è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.

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  • 1la disciplina italiana
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2018

  • 2''Tu si pazz''Accesso limitato
    Dario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 19532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19532
Data del deposito : 9 aprile 2003

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