Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3155/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da nata in [...] il [...] Parte_1 cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...] titolo di studio: licenzia media professione: commessa con l'Avv.to Elisabetta Bianchi
e nato a [...] il [...] CP_1 cittadino: Cod. Fisc.: Pt_3 C.F._2 residente in [...] titolo di studio: diploma di scuola media superiore professione: addetto vendita con l'Avv.to Agostina Agresti
i quali hanno contratto matrimonio, in TO EN, in data 10.8.2017 (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di TO EN - anno 2017, atto n. 40, parte II, serie C)
con i seguenti figli nato il [...] Per_1 Parte_4
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Parte_4 prevalente presso la madre.
Il diritto di visita verrà così regolato:
- a weekend alternati, starà con il padre dal sabato mattina dalle ore 9 alla domenica Parte_4 alle ore 21 quando lo riporterà a casa dalla madre. Nel weekend di competenza starà Parte_4 con il padre 1 giorno infrasettimanale ossia il martedì dall'uscita dall'asilo sino al mercoledì mattina quando lo riporterà all'asilo, salvo diverse esigenze del minore.
Quando passerà il weekend con la madre, il padre lo prenderà il martedì all'uscita Parte_4 dall'asilo e lo terrà con sé sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo. Viene, in ogni caso, garantita una telefonata al giorno all'altro genitore.
I genitori concordano che urgenze lavorative dovranno essere comunicate, in ogni caso, entro le
24 ore precedenti.
Per le festività di Natale e Pasqua: le trascorrerà con il padre, mentre passerà con la Parte_4 madre le festività ortodosse.
Per le vacanze da scuola, starà ad anni alterni con entrambi i genitori dal 23 dicembre Parte_4 al 31 dicembre al mattino con il papà e dal 31 dicembre dal pomeriggio al rientro a scuola con la mamma, dal Giovedì Santo alla Pasqua con il papà e i rimanenti giorni secondo il regime ordinario.
Per le vacanze estive il minore potrà stare col padre per due settimane, non consecutive fino a quando non avrà compiuto i 6 anni, da concordare ogni anno con la madre entro la Parte_4 data del 31 maggio.
Verranno comunicati all'altro genitore eventuali spostamenti fuori domicilio se superiori alla notte, nonché la località delle ferie estive.
Resta inteso che tale piano di visita potrà essere modificato concordemente dalle parti.
I genitori concordano di garantire, al minore, rapporti costanti con le rispettive famiglie d'origine. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e allo Parte_4 sport, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno il figlio con sé.
3) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento ordinario per il figlio , verserà alla sig.ra CP_1 Parte_4 la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, cifra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione decorso un anno dalla pronuncia della separazione). Assegno Unico assegnato al 50% ad entrambi i genitori, mentre l'indennità di accompagnamento/invalidità civile del figlio minore viene interamente assegnata alla sig.ra con espressa rinuncia del sig. a Parte_4 Pt_1 CP_1 percepirla. Circa le spese straordinarie i coniugi concordano che verranno sostenute da entrambi al
50% applicando le linee guida del 25.04.2018 in uso presso il Tribunale di Como e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (ad eccezione di quelle per la baby-sitter, a carico del genitore che ne avrà bisogno), precisando che le spese sanitarie straordinarie di eccedenti la somma Parte_4 complessiva di 100,00 € mensili verranno sostenute, per il momento, con l'indennità di accompagnamento e/o l'invalidità civile riconosciuta allo stesso. A tal proposito la signora Pt_1 dovrà, alla fine di ogni anno, esibire estratti di conto corrente (o documento equivalente) e prova delle spese sostenute.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già proceduto con accordo alla ripartizione dei beni presenti nella casa coniugale, secondo le rispettive esigenze e dichiarano di non avere nessuna ulteriore pretesa da avanzare al riguardo;
5) I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione alla richiesta di passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, senza che sia necessaria altra manifestazione di consenso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , che hanno contratto Parte_5 matrimonio in data 10.8.2017, in TO EN (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO
EN - anno 2017, atto n. 40, parte II, serie C); OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO EN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao