TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/07/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1459/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto CP_1
Ferrato e Giulia Renzetti - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare
il diritto della ricorrente alla ricostituzione dell'assegno sociale per il periodo 1/1/2018-
31/12/2019 e, conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito
contestato, pari ad €. 11.842,87; 2) in subordine, per i motivi suesposti, dichiarare
CP_ l'insussistenza/irripetibilità dell'indebito oggetto della comunicazione , pari ad €.
11.842,87. 3) condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle distraende spese processuali e competenze difensive, ex art. 93 c.p.c.
…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare improponibile e/o
improcedibile e/o inammissibile il presente giudizio;
nel merito rigettare il ricorso in quanto
destituito di ogni fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere titolare di assegno sociale AS
CP_ n. 04018381; che l aveva comunicato che vi era stata erogazione indebita della prestazione per il periodo 1.1.2018/31.12.2019 per €. 11.842,87; che era seguita comunicazione dell con cui si dava avviso del recupero della somma tramite 72 rate;
CP_1
che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito;
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione anche per il periodo contestato, atteso che la ricorrente non aveva percepito reddito diverso dall'assegno sociale dal 2016 al 2023; che l'indebito era in
CP_ ogni caso irripetibile per assenza di dolo della ricorrente;
che l doveva comunque far salvo il trattamento minimo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'indebito non era stato generato dal superamento dei limiti reddituali da parte della ricorrente ma dalla diversa circostanza per cui la ricorrente non aveva provveduto all'invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018; che l'onere di provare la spettanza delle somme oggetto andava attribuito alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
2 Nel caso in esame, non si pone questione in ordine al riparto degli oneri probatori,
CP_ mancando la contestazione specifica, imposta dall'art. 115 c.p.c., da parte dell della sussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione oggetto di giudizio in favore della ricorrente [si richiama il principio, per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non
contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n.
15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali, evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato)].
CP_ L afferma la sussistenza dell'indebito in base all'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008,
convertito dalla legge 14/2009, secondo cui: “Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di
prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle
prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate
al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei
redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino
della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
3 La norma, dunque, fa riferimento alle ipotesi in cui manca la comunicazione integrale all'Amministrazione finanziaria della situazione reddituale incidente sulle prestazioni in
CP_ godimento (conoscibile dall ), sussistendo in tal caso l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione.
CP_ Nel caso in esame, l non afferma in maniera compiuta la sussistenza della situazione indicata, dovendosi peraltro evidenziare che non vi è stata neppure dimostrazione della
CP_ ricezione alla parte ricorrente delle missive dell in ordine alla necessità di comunicazione delle dichiarazioni reddituali e della sospensione della prestazione.
La domanda deve dunque accogliersi e, per l'effetto, l'indebito oggetto di causa deve dichiararsi insussistente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara l'insussistenza dell'indebito di €. 11.842,87 oggetto di causa;
condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 932,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 5.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1459/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto CP_1
Ferrato e Giulia Renzetti - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare
il diritto della ricorrente alla ricostituzione dell'assegno sociale per il periodo 1/1/2018-
31/12/2019 e, conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito
contestato, pari ad €. 11.842,87; 2) in subordine, per i motivi suesposti, dichiarare
CP_ l'insussistenza/irripetibilità dell'indebito oggetto della comunicazione , pari ad €.
11.842,87. 3) condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle distraende spese processuali e competenze difensive, ex art. 93 c.p.c.
…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare improponibile e/o
improcedibile e/o inammissibile il presente giudizio;
nel merito rigettare il ricorso in quanto
destituito di ogni fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere titolare di assegno sociale AS
CP_ n. 04018381; che l aveva comunicato che vi era stata erogazione indebita della prestazione per il periodo 1.1.2018/31.12.2019 per €. 11.842,87; che era seguita comunicazione dell con cui si dava avviso del recupero della somma tramite 72 rate;
CP_1
che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito;
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione anche per il periodo contestato, atteso che la ricorrente non aveva percepito reddito diverso dall'assegno sociale dal 2016 al 2023; che l'indebito era in
CP_ ogni caso irripetibile per assenza di dolo della ricorrente;
che l doveva comunque far salvo il trattamento minimo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'indebito non era stato generato dal superamento dei limiti reddituali da parte della ricorrente ma dalla diversa circostanza per cui la ricorrente non aveva provveduto all'invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018; che l'onere di provare la spettanza delle somme oggetto andava attribuito alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
2 Nel caso in esame, non si pone questione in ordine al riparto degli oneri probatori,
CP_ mancando la contestazione specifica, imposta dall'art. 115 c.p.c., da parte dell della sussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione oggetto di giudizio in favore della ricorrente [si richiama il principio, per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non
contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n.
15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali, evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato)].
CP_ L afferma la sussistenza dell'indebito in base all'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008,
convertito dalla legge 14/2009, secondo cui: “Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di
prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle
prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate
al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei
redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino
della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
3 La norma, dunque, fa riferimento alle ipotesi in cui manca la comunicazione integrale all'Amministrazione finanziaria della situazione reddituale incidente sulle prestazioni in
CP_ godimento (conoscibile dall ), sussistendo in tal caso l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione.
CP_ Nel caso in esame, l non afferma in maniera compiuta la sussistenza della situazione indicata, dovendosi peraltro evidenziare che non vi è stata neppure dimostrazione della
CP_ ricezione alla parte ricorrente delle missive dell in ordine alla necessità di comunicazione delle dichiarazioni reddituali e della sospensione della prestazione.
La domanda deve dunque accogliersi e, per l'effetto, l'indebito oggetto di causa deve dichiararsi insussistente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara l'insussistenza dell'indebito di €. 11.842,87 oggetto di causa;
condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 932,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 5.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4