Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2025, proposto da OR Calabrò, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Giurdanella Annina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza presentata in data 1 agosto 2025, volta ad ottenere un provvedimento espresso in ordine all’eventuale utilizzazione della graduatoria del 23 febbraio 2021, relativa al Distretto di Messina, concernente il concorso per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale, profilo Direttore, nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. EM MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 22 settembre 2025, l’odierna ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza inoltrata il 1 agosto 2025, con la quale chiedeva all’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’eventuale utilizzazione della graduatoria definitiva del 23 febbraio 2021, relativa al Distretto della Corte d’Appello di Messina, attinente al concorso per il reclutamento di complessive 400 unità di personale non dirigenziale, profilo Direttore.
Espone la ricorrente di essere risultata idonea nella predetta graduatoria, collocandosi al diciannovesimo posto, a fronte di un utilizzo solo parziale della stessa da parte dell’Amministrazione, nonostante la previsione ministeriale di utilizzo integrale delle graduatorie e la proroga delle facoltà assunzionali disposta dal D.L. n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025.
Rappresenta, altresì, l’esistenza di posti vacanti presso uffici giudiziari del Distretto di Messina e la conseguente sussistenza di una legittima aspettativa all’adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo, sull’istanza presentata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con atto di mera forma depositato in data 8 ottobre 2025.
Con memoria depositata in data 18 novembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine certo, ogniqualvolta sia stata presentata un’istanza riconducibile all’esercizio di una funzione amministrativa.
Giova evidenziare che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere – non di provvedere favorevolmente, ma semplicemente di provvedere – quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, obbligo che sussiste anche nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, come espressamente previsto dal secondo periodo del medesimo comma.
Ne consegue che, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 1 agosto 2025, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto adottare un qualsiasi atto amministrativo espresso, idoneo a definire il procedimento, anche al solo fine di rappresentare all’interessata le ragioni ostative all’eventuale accoglimento della domanda, restando del tutto estranea al presente giudizio ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa azionata.
In altri termini, oggetto del presente giudizio non è la legittimità sostanziale dell’eventuale utilizzo della graduatoria del 23 febbraio 2021, bensì esclusivamente la legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, in relazione all’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
A fronte della richiesta di adozione di un provvedimento amministrativo espresso, la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente assume natura di interesse legittimo, con conseguente piena esperibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., senza che possa configurarsi alcun difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, accertata l’inerzia serbata dal Ministero della Giustizia e l’insussistenza di cause giustificative del mancato esercizio del potere, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento avviato con l’istanza del 1 agosto 2025 mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine che sarà indicato in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 1 agosto 2025;
- ordina al Ministero della Giustizia di adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza medesima entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00, (euro mille,00) oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato, laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA CH, Presidente
EM MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM MI | DA CH |
IL SEGRETARIO