Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, non ostandovi la previsione di cui all'art. 42, comma secondo, cod. pen., che, riferendosi soltanto alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 cod. pen. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2002, n. 39680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39680 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 01134
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 001456/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI IA N. IL 04/03/1932;
avverso SENTENZA del 11/10/2001 CORTE APPELLO di FIERNZE;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
1 - Il ricorrente PE GI fu condannato in primo grado, con sentenza resa dal Tribunale di Siena in data 12 maggio 2000, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cp, per il reato di cui all'art. 449 cp in relazione all'art. 423 stesso codice per aver "contribuito a cagionare l'incendio...appiccato da persone rimaste ignote..." ad un deposito a cielo aperto di 4-5 mila tonnellate di pneumatici, non avendo posto in essere per negligenza quelle norme dettate dalla prudenza, nonché le disposizioni generiche e specifiche impartite dai VV.FF. e dal Sindaco di Rapolano Terme (in territorio della Provincia di Siena), atte ad impedire il verificarsi dell'evento. Dal fatto derivava un incendio di vastissime proporzioni, con emissione di fumo e sostanze tossiche, sì da integrare anche la ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 cp contestata in imputazione, ma dalla quale l'imputato venne prosciolto per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 11 ottobre 2001, confermava in loto quella prima pronuncia.
Il fatto appare contestato come commesso alla data del 28 ottobre 1995.
Ricorre innanzi a questa Suprema Corte l'imputato PE GI, e deduce quattro motivi di ricorso.
2 - Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione della legge processuale in relazione alla disposizione di cui all'art. 178 lettera c) cpp per omesso avviso dell'udienza preliminare ad uno dei due difensori dell'imputato, omissione dalla quale sarebbe derivata, a dire del PE, la nullità dell'intero procedimento. In relazione a tale vizio, sostiene il ricorrente, il Giudice di secondo grado è venuto meno al suo dovere di pronuncia avendo omesso del tutto di spiegare le ragioni per le quali ha considerato tale nullità a regime intermedio, rendendo così motivazione solo apparente.
Con il secondo motivo rinnova la deduzione, anche questa già formulata in appello, secondo cui vi sarebbe nullità del giudizio, posto che il Comune di Rapolano Terme, che sarebbe dovuto essere considerato persona offesa, non fu messo in grado di partecipare al processo.
Con il terzo motivo deduce errore di legge penale nell'avere la sentenza configurato la possibilità, non prevista dal vigente ordinamento penale, di cooperazione dell'imputato nel delitto doloso;
ipotesi così espressamente configurata già nella stessa formulazione del fatto contestato. Con il quarto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione agli esiti della consulenza tecnica di parte (là dove si escluderebbe l'incidenza delle omissioni dell'imputato in relazione alla natura dolosa dell'incendio), esiti che egli asserisce apparire condivisi in sostanza dal giudice di merito nel punto in cui escluderebbero la sua responsabilità, mentre poi la responsabilità si fa consistere nella inosservanza delle prescrizioni a suo tempo imposte al PE dai Vigili del Fuoco ed alla conseguente colpa omissiva stessa, in conclusione posta a fondamento della condanna.
3 - Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo la Corte di merito ha motivato il rigetto della eccezione difensiva ritenendo correttamente che il mancato avviso ad uno dei difensori per l'udienza preliminare non abbia implicato il vizio di nullità assoluta, ma quello meno grave, ed a diverso regime "sanzionatorio", di nullità intermedia (art. 180 cpp). Tale nullità, nel caso di specie, è rimasta sanata dalla mancata deduzione nei modi e nei termini di cui all'art. 182, comma 2, stesso codice di rito, giusto anche l'insegnamento di cui a Cass. Pen. Sez. 1^, 16 novembre 1993, Nuzzo. "Cosicché il rilievo formulato in proposito nella fase degli atti preliminari al dibattimento deve considerarsi tardivo ed inammissibile", come esattamente affermato in sentenza impugnata. Per altro, tale orientamento interpretativo, e la conseguente decisione, trova supporto proprio nella giurisprudenza indicata in maniera inadeguata dallo stesso ricorrente, e secondo la quale "La nomina di due difensori prevista dall'art. 96 c.p.p. costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa che è salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso della data di udienza ad uno dei due difensori, non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullità a regime intermedio ex art. 180 e 179 comma 1 c.p.p. che involge anche i procedimenti in Camera di consiglio nelle forme previste dagli art. 127 e 310 comma 2 c.p.p.". Così Cass. Pen. SS.UU. Gattellaro del 25 giugno 1997. Ma tale nullità andava fatta valere a termini della disposizione di cui all'art. 182 n. 2 cpp. Il che non è stato. Sul punto il Giudice territoriale ha compiutamente ed esattamente motivato, ne' avrebbe dovuto aggiungere alcunché; pertanto la specifica doglianza è del tutto infondata.
Quanto al secondo motivo, è evidente che a mente della disposizione di cui all'art. 182, n. 1 cpp, la dedotta nullità, per pretesa omessa citazione della persona offesa (Comune di Rapolano Tenne), non implicava alcun interesse a dedurre dell'imputato; infatti, per la natura del tutto "eventuale" della contestualità del giudizio civile e del giudizio penale, la mancata instaurazione del contraddittorio anche sugli interessi civili nel giudizio penale, non esclude - in via generale - la piena tutelabilità di questi nella sede propria (del separato processo civile). Per altro - e nel caso concreto dedotto in giudizio - la considerazione del ricorrente, secondo cui la mancata partecipazione del Comune de quo al contraddittorio nel processo penale avrebbe poi escluso la possibilità di far valere "l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno...", dava inoltre per scontata una assoluzione che allo stato non v'era (essendo stata pronunciata sentenza di condanna dell'imputato già in primo grado), e dunque dalla omessa partecipazione in giudizio del Comune (astrattamente) interessato il ricorrente ebbe semmai a conseguire il vantaggio di non vedersi condannare subito al risarcimento dei danni, intanto in quella misura di lire ottantamilioni, somma sopportata dal Comune per le spese di spegnimento e di bonifica della quale è cenno nel ricorso qui in decisione e che verosimilmente il ricorrente si sarebbe visto richiedere già in sede di giudizio penale. E poiché l'interesse sotteso ad ogni attività processuale della parte deve essere anche "concreto", per non dire che nel caso di specie il ricorrente ha semmai tratto vantaggio dalla lamentata omissione (non avendo quindi interesse a dedurla), ne discende la piena correttezza del mancato riconoscimento, per il PE, della legittimazione a dedurre il vizio in questione. Anche per questo aspetto la pronuncia della Corte territoriale di Firenze è esente dalla lamentata violazione. Talché il motivo è del pari infondato.
Con il terzo motivo di ricorso il PE deduce violazione della legge penale in relazione alle norme di cui agli artt. 42 e 113 cp. Posto che la contestazione che lo ha attinto ipotizza la responsabilità del PE per aver "contribuito a cagionare l'incendio" appiccato dolosamente da persona rimasta ignota, il ricorrente lamenta una distorta applicazione della ipotesi della cooperazione colposa (art. 113 cp) nel delitto doloso, ipotesi che, a suo dire, sarebbe esclusa dalla espressa mancata previsione di cui all'art. 42, secondo comma, cp.
Sul punto la Corte di Appello di Firenze ha chiarito che nella descrizione della fattispecie criminosa concreta, attribuita in contestazione al ricorrente, nulla legittima il riferimento alla norma di cui all'art. 113 cp, come fa il ricorrente. Infatti, sostiene quel Giudice, "non si tratta di configurare un concorso a titolo di colpa nel delitto da altri voluto...si realizza, invero, un concorso di azioni indipendenti, entrambi causalmente efficienti...". Il preteso vizio, già dedotto in appello, viene pertanto pedissequamente riproposto senza tener conto di quanto esaustivamente ed in maniera del tutto convincente ha chiarito la Corte di merito. Nulla questa Suprema Corte deve aggiungere in sede di valutazione di legittimità, se non che la motivazione impugnata è esente da vizi:
perché potesse ipotizzarsi la violazione denunciata sarebbe stato necessario rinvenire in contestazione l'attribuzione di un apporto sinergico, conosciuto e consapevole, da parte dei due soggetti, il primo dei quali ha agito a titolo di dolo appiccando l'incendio, ed il secondo agevolandone la causazione con la condotta colposa che gli viene contestata. Ciò che non è nella fattispecie dedotta in giudizio.
Ma a tutto voler concedere, e pur in presenza di un non recentissimo orientamento di questa stessa Sezione (sent. N. 9542 del 11 ottobre 1996) secondo il quale "...il concorso colposo, stando al nostro diritto positivo, non è configurabile rispetto al delitto doloso e ciò perché l'articolo 42, comma 2 cp, richiede una espressa previsione, che, invece, manca, in quanto l'art. 113 contempla il solo concorso colposo nel delitto colposo, parlando, come è stato sottolineato da autorevole dottrina, di 'cooperazione nel delitto colposo' e non di 'cooperazione colposa nel delitto'", va detto in premessa che la norma di cui all'art. 42 concerne soltanto le norme c.d. incriminatrici, e dunque la c.d. parte speciale del codice penale. Le articolazioni della condotta, che vanno sempre considerate dal legislatore in via generale, astratta e di principio, sono invece oggetto della disciplina del libro primo, di parte generale, del codice penale.
Dunque, la norma di cui all'art. 42, comma secondo cp, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 in maniera diretta ed immediata, nel senso che non costituisce un limiti alla rispettiva applicabilità.
Deve invece venire in considerazione, quale criterio ermeneutico, il profilo funzionale del rapporto di causalità come è
complessivamente disciplinato nell'ordinamento dagli artt. 40 e 41 cp. E pertanto, se la norma di cui all'art. 40 limita l'attribuibilità di un fatto-reato ad una determinata condotta, a condizione che questa sia causativa dell'evento - fisico o giuridico che sia - l'art. 41, per sua parte, indica la necessità di distinguere fra il caso in cui il reato sia stato posto in essere quale conseguenza di un unico fenomeno causale, ed il diverso caso in cui il reato sia conseguenza di più cause ontologicamente diverse, ma che sommate abbiano tutte contribuito a determinare l'evento. Ed aggiunge (al terzo comma) che la causa indipendente e concorrente può consistere anche nel fatto illecito altrui. Da questo punto di vista, nessuna ragione autorizza a distinguere il profilo del concorso di persone nel reato dal punto di vista del nesso di causalità: ed è pertanto corretta l'affermazione comune secondo la quale ciò che distingue l'ipotesi del concorso di cause indipendenti dalla cooperazione colposa (art. 113 cp) è soltanto l'elemento della rappresentazione dell'altrui condotta che, assente nel primo caso, deve essere presente nel secondo caso. E pertanto, mentre nel primo caso l'evento sarà posto separatamente a carico degli agenti senza alcun vincolo soggettivo, nel secondo caso si avrà un unico reato posto in essere da una pluralità di persone.
Il discrimine fra concorso ex art. 110 cp e cooperazione ex art. 113 cp risiede dunque unicamente, anche per costante giurisprudenza e dottrina, nella rappresentazione (meglio: rappresentabilità) dell'evento antigiuridico come conseguenza, in termini causali, della somma delle varie condotte nel primo caso, ed invece come consapevolezza di accedere ad un'azione antigiuridica altrui, senza con ciò la contestuale rappresentazione dell'evento. La qualcosa colloca le due ipotesi sui due ben diversi e separati piani che accomunano nell'un caso le condotte sinergiche in termini di dolo, e nel secondo in termini di colpa.
Residuano le ipotesi, non oggetto di altrettanto specifica disciplina, della partecipazione sinergica a titolo soggettivo diverso, con particolare riferimento al reato monosoggettivo. Sul punto, escluso il ritenuto effetto preclusivo discendente dalla norma di cui all'art. 42, comma secondo cp, che però, come detto prima, a nostro avviso non opera rispetto alle ipotesi di concorso di persone, restano superate anche le ragioni della (prevalente) opposizione della dottrina, fatta propria dalla pronuncia di questa Sezione prima riferita, a che, una volta ammesso il concorso doloso nel delitto colposo (per il quale il legislatore non avrebbe posto preclusioni formali), si debba escludere la possibilità, astratta ed in via di principio, della corrispondente possibilità di configurare ipotesi di partecipazione colposa nel delitto doloso (cui osterebbe la ripetuta formula di cui al secondo comma dell'art. 42, a nostro avviso impropriamente richiamata sia pure in un apprezzabile sforzo ermeneutico ed in assenza di specifica disciplina). In altri termini, ed esemplificando, è difficile comprendere per qua ragione, mentre è bene ipotizzabile il fatto di chi, assecondando la guida spericolata dell'autista, si rappresenti l'uccisione possibile e voluta anche del parroco che certamente è alla testa del corteo religioso di cui è nota la ricorrenza (rappresentazione che l'agente immediato non ha), così integrando una ipotesi di concorso doloso nel delitto colposo altrui, altrettanto non sarebbe (ipotizzabile) il fatto di chi - come nel caso di specie - pur dovendosi rappresentare il divampare dell'incendio per lo stato di abbandono e di negligente trascuratezza in cui è stato tenuto il deposito di materiale gommoso (contro anche le prescrizioni delle competenti autorità), unitamente alla essenzialità, sotto il profilo causale, della propria condotta, non debba poi rispondere di partecipazione nel reato doloso altrui in funzione anche della sola prevedibilità (e non necessariamente della previsione) dell'evento. Naturalmente poi rispondendo a titolo di colpa per l'analogo reato colposo.
Unica condizione minima, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è poi quella di cui all'art. 42, comma primo, cp che per altro è rafforzata dalla previsione costituzionale di cui all'art. 27, primo comma, ma non di più (una anche lata coscienza e volontà della condotta con rappresentabilità fra i tanti anche di quel determinato evento, quanto alla ipotesi colposa).
E che del resto l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dei compartecipi diversi rilevi poco sul piano della causalità, lo si riscontra nella previsione di cui all'art. 111, primo comma, cp, là dove l'istigatore risponde interamente del reato materialmente posto in essere dal soggetto da lui determinato, anche se costui sia del tutto non imputabile (e dunque esente e da dolo e da colpa). Non sono estranee a tale considerazione, inoltre, le previsioni di cui agli artt. 59, secondo comma cp, in relazione alle circostanze ignorate o ritenute erroneamente inesistenti per colpa, 86 cp, limitatamente alla ipotesi della determinata incapacità non piena. Conclusivamente si ritiene di potersi orientare nel diverso senso di chi invece opina "circa la possibilità del concorso doloso altrui nel fatto colposo anche a realizzazione e disciplina monosoggettive (da noi ammesso) e la reciproca ipotesi della cooperazione colposa in fatto doloso altrui (secondo noi ammissibile in una corretta ricostruzione delle rispettive fattispecie)..." (Così, G. Marini, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993, pag. 781). Per le suesposte ragioni il ricorso è infondato anche su questo punto. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta illogicità della motivazione nella parte in cui da un lato fa proprie le conclusioni del CTP ing. Bedini là dove esclude che le norme antincendio siano predisposte a fronteggiare anche attentati o incendi dolosi, e dall'altra parte afferma la responsabilità dell'imputato proprio per avere disatteso quelle prescrizioni;
e pertanto da atto implicitamente dell'inserimento del fatto doloso del terzo che avrebbe così interrotto il nesso causale in relazione al reato contestato al ricorrente.
La Corte di merito ha ritenuto di tenere fermo il giudizio sul rapporto di causalità svolto dalla sentenza di primo grado, affermando che l'incendio (la cui nozione - per generale accezione segnalata da questo Giudice - deve individuarsi in "fuoco con fiamme distruttrici", e non in un semplice fuoco quale è stato verosimilmente quello appiccato dall'ignoto piromane) è stato determinato nella specie non già solo a quella causa prima (alla quale si riferisce la richiamata relazione del CTP ing. Bedini) che di per sè sola non sarebbe stata adeguata a determinare le fiamme devastanti che hanno coinvolto l'intero deposito, ma ad una serie causale nella quale determinante è stata la negligenza e la colpa specifica (omissione di misure antincendio disposte da norme generali e da ordini specifici dell'autorità amministrativa) per far si di trasformare un semplice "fuoco" nell'incendio del quale egli fu chiamato a rispondere. Egli, afferma la Corte, è imputabile di varie cause, la più grave delle quali consistente nella reiterata e pervicace omissione di dare esecuzione all'ordinanza di sgombero dell'area disposta nei suoi confronti dal Comune di Rapolano. Senza tali cause, e senza quest'ultima in particolare, l'incendio di sì vaste proporzioni non si sarebbe certo potuto verificare. E comunque, osserva quel Giudice, egli non è estraneo, sotto il profilo causale, nemmeno qualora la sua inerzia e sciatteria si sia sommata all'azione dolosa di chi l'incendio ebbe ad appiccare per il profilo partecipativo ad abundantiam anche indiretto qui prima richiamato sub motivo n. tre di ricorso. Conseguentemente viene anche meno la dedotta illogicità della motivazione per mancanza del preteso, mancato coordinamento fra quanto affermato dall'ing. Bedini - con riferimento all'accensione dolosa del fuoco - e l'omessa attuazione delle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco e dal Comune che caratterizzano la colpa omissiva e condicio sine qua non nel reato attribuito al ricorrente.
Anche il quarto motivo di ricorso è conseguentemente infondato.
P.Q.M.
Visti gli articoli 615 e 616 cpp, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2002