Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP04 6 3 1/02 IN NOME Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18879/99 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito Dott. Michele VARRONE Consigliere PURCARO Rel. Consigliere 10635 Cron. Dott. Italo Consigliere Rep. 1072 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 10/12/01 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORL sul ricorso proposto da: per diritti € ASS F2 APR 2012- DUCA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL CANCELLIERE DELLE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difeso dagli avvocati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ANTONINO RUSSO, FRANCESCO RUSSO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig.C.d.s - ricorrente per diritti €1.55 11.03.04.02
contro
IL CANCELLIERE ASSITALIA SPA, corrente in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che 2001 la difende, giusta delega in atti;
2133 controricorrente nonchè
contro
SAI SPA, LI FRANCESCO, LI GI, LI AR RA, LI NI, TT EP COMMISSARIO LIQ SAN MARINO SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 236/99 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa 1'11/3/99 e depositata il 19/05/99 (R.G. 364/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Antonino RUSSO;
udito l'Avvocato Lino Italo NATALE (per delega Avv. F. TRICANICO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di 1° grado ed in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27 aprile 1984, EL CA convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, LE OL e l'Assitalia S. P. a., chiedendo che venisse accertata la responsabilità dell'OL medesimo in ordine al sinistro stradale sua autovettura ed(consistente in uno scontro tra la 2 il camion dell'OL, assicurato presso la società con- venuta), in cui egli era rimasto coinvolto, con conse- guente condanna di entrambi al risarcimento dei danni da lui patiti tanto all'autoveicolo che alla persona. I convenuti si costituirono e contestarono la loro responsabilità;B l'OL chiese, inoltre, in via ricon- venzionale, la condanna del CA a risarcire il danno da lui subito nel medesimo incidente. Autorizzata la chiamata in causa della s. p. a. Marino, presso cui era assicurato il CA, la società assicuratrice, costi- tuendosi, eccepì la prescrizione del diritto al risar- cimento. Interrotto il giudizio a seguito della liqui- dazione coatta amministrativa della società Marino, lo stesso venne riassunto nei confronti delle parti origi- narie nonché del Commissario Liquidatore di detta SO- cietà e della SAI s. P. a. quale impresa designata. Con sentenza in data 20 settembre 1995, il tribuna- le adito rigettò la domanda attorea ed, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannò l'attore a risarci- re il danno subito dall'OL, dichiarando la prescri- zione del diritto nei confronti della SAI s. p. a.. Proposto gravame dal soccombente, la Corte di Ap- pello di Messina, con sentenza in data 19 maggio 1999, rigettò l'appello, osservando, in parte motiva, che, considerata la posizione dei mezzi dopo il sinistro, 3 rilevato il punto di impatto desumibile dal rapporto dei Carabinieri, nonché l'assenza di frenate, doveva concludersi che, mentre il camion dell'OL si trovava sulla propria destra, fu l'autovettura dell'odierno ri- corrente a presentarsi fuori mano all'uscita di una curva ed a determinare, in tal modo, il sinistro. Per la cassazione della suindicata sentenza EL CA ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la sola società Assita- Si lia, mentre altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, non- ché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- ne su punti decisivi della controversia, deduce, in primo luogo, che il giudice del merito aveva errato nel porre a fondamento della propria decisione la circo- stanza di fatto che l'incidente si era verificato in un tratto di strada rettilineo, laddove dal rapporto dei Carabinieri di Roccavaldina risultava che l'incidente ebbe a verificarsi al centro di una curva. Partendo da tale fuorviante premessa, il giudice di appello era giunto ad affermare che appariva più plausibile che fosse stato il CA, che proveniva da una curva, a man- 4 ط tenere una velocità elevata ed a presentarsi fuori ma- no, andando a cozzare contro l'auto dell'OL. Inol- tre, nella sentenza impugnata non erano state prese in considerazione le ulteriori risultanze, di cui al cita- to rapporto CC, secondo cui: a) non era stato possibile stabilire nemmeno approssimativamente la velocità dei veicoli;
b) la strada, nel punto del sinistro, formava una strozzatura, che consentiva a stento il passaggio dei due veicoli%; c) la visuale per entrambi i mezzi era alquanto limitata. Ciò invalidava l'efficacia della mo- tivazione, anche perché il camion dell'OL, proprio per la mancanza di visuale e per le sue dimensioni, aveva l'obbligo di segnalare acusticamente il suo SO- praggiungere. Aveva errato, infine, la corte di merito nel ritenere che il camion del resistente fosse posi- zionato rigorosamente sulla propria destra (essendo ve- rosimile, dalle deposizioni dei testi RO ed Abba- te, che l'autocarro fu spostato dall'OL prima del sopraggiungere dei Carabinieri) e che l'autocarro mede- simo procedesse sulla propria destra, deducendo tale circostanza dal fatto che le ruote fossero spostate lievemente verso destra. La censura non merita accoglimento. Sotto un primo profilo, si osserva che, secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- 5 golatrice, il ricorso per cassazione, stante la previ- sione di cui all'art.366 n. 4 c. p. C., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ra- gioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito, particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di un documento quale nella specie il rapporto dei Carabi- nieri - (cfr. ex plurimis, sul principio di c. d. del ricorso per cassazione, Cass.17"autosufficienza" giugno 1995, n. 6863, 25 maggio 1995, n. 5742, 12 ago- sto 1994, n. 7392). Pacifico quanto precede, si osserva che, nella spe- cie, il ricorrente denuncia, sostanzialmente, 1'omessa valutazione, da parte del giudice del merito, delle nu- merose circostanze risultanti dal rapporto dei C.C. in atti. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento alle ricordate circostanze, non va- lutate ○ malamente valutate dai giudici a quibus, ma doveva, necessariamente, trascrivere testualmente nel ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e 6 pertinenza ai fini del decidere. Sotto un secondo profilo, rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 primo comma C. p. C., sancendo la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale del- l'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipote- si di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valu- tare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimen- to, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di legge, appar- tiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, la violazione dell'art.360 n.5 c. p. c., per i vizi di omessa, insufficiente e contradditto- 7 طر ria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassa- zione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giu- dice di merito sia riscontrabile il mancato о il defi- pro-ciente esame di punti decisivi della controversia, spettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedi- mento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un ap- prezzamento dei fatti indelle prove ○ senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, sce- gliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore ○ minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- re coordinamento dei dati ,ܘ ancora, un loro collega- mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del 8 giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'al 1'art. 360 n.5 c. p. C.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che il motivo in esame tende, in modo evidente, ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito con adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede. Non senza con- siderare, conclusivamente, che, come è stato reiterata- mente insegnato da questo Supremo Collegio, è inammis- sibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabi- lita nella sentenza impugnata, ovvero affermando che il giudice di merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti о comunque contrastanti con le risultanze testimoniali, perché, configurando tutte tali ipotesi un mero travisamento dei fatti, resta esperibile sol- revocazione ai sensi del- tanto il rimedio della l'art.395 n. 4 c. p. C.. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto con esso si deduce in termini assolutamente generici (testualmente: "la sproporziona- ta liquidazione di diritti ed onorari in relazione alla assai modesta attività svolta dalle controparti ritenu- te vittoriose"), la violazione e/o falsa applicazione 9 dell'art.91 C. p. C., nonché l'insufficiente e/o con- traddittoria motivazione sul punto. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere rigettato, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte costitui- ta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento, in favore della resistente costituita delle spese del giudizio di cassazione, oltre onorari, liquidati in₤179700 667,00 Lire 1.5000.000 (= Euro 774,69). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 10 dicembre 2001. 10ST 121 456T 30.99 сопоражаетеIl Consigliere relatore ed estensore Оси 160,10TOT. 150, 10 Il Presidente 806.7 42,02Vilifientiailly 202,10 Depositata in Conceuerla IL CANCELLIERE C1 21.4.07 Gina CCasoli Roma Ci REC ANC Gina Vasoli CORTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17 1. 2012 serie 4 al n. 2710. versate € 203.10 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 10