Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7265/2026 Roma, li, 23/02/2026
AR IC
- Presidente -
IR OR
SA AR NI
- Relatore -
Sent. n. sez. 1947/2025 CC 11/12/2025 R.G.N. 29583/2025
MI CU
NN LI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
IM TT nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta AR Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di TT IM in ordine a due diverse condotte di atti persecutori, commesse ai danni della ex compagna RA PI, in distinti periodi così indicati nel capo di imputazione: "dal mese di febbraio al 10 marzo 2018" (in relazione al reato oggetto del decreto che dispone il giudizio del 4 novembre 2020); "dal 2018 e con permanenza" (in relazione al reato oggetto del decreto che dispone il giudizio del 28 settembre 2021).
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2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem. La difesa sostiene che l'imputato è stato già condannato, con sentenza n. 192 del 2023 del Tribunale di Latina, per il delitto di lesioni personali, commesso il 17 maggio 2019, aggravato dall'essere il responsabile anche autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa. Ne consegue - secondo la difesa che l'imputato è già stato giudicato per il delitto di atti persecutori, quale circostanza aggravante del reato di lesioni personali, e non può essere giudicato una seconda volta per il medesimo fatto.
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3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. È necessario muovere dai fatti processuali in rilievo. Nel presente processo sono confluite le contestazioni mosse in due procedimenti penali, in origine separati, poi riuniti in fase dibattimentale e definiti con la medesima sentenza. Il primo procedimento concerne il delitto di atti persecutori commesso ai danni di RA PI nel periodo dal febbraio al 10 marzo 2018. Il secondo è relativo al delitto di atti persecutori commesso ai danni di RA PI "dal 2018 con permanenza". Secondo il difensore sussisterebbe bis in idem rispetto al fatto deciso dalla sentenza n. 192 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Latina il 18 gennaio 2023 avente ad oggetto il delitto di lesioni personali, aggravato ai sensi degli artt. 585-576, comma primo, n. 5.1., cod. pen. perché commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa. Il ricorso afferma che in tale contesto si "profila proprio l'ipotesi scolastica di cui all'art. 84 cod. pen. che correlato all'art. 649 cod. proc. pen. impone il divieto di secondo giudizio allorché il fatto costituente reato sia stato già valutato e giudicato quale aggravante di altro reato".
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3. L'eccezione di bis in idem sollevata con l'unico motivo di ricorso è infondata sia sotto il profilo astratto dell'inquadramento degli istituti giuridici sia rispetto ai caratteri della fattispecie concreta.
4. Sotto l'aspetto concettuale, il ricorso sovrappone, erroneamente, il piano sostanziale del reato complesso disciplinato dall'art. 84 cod. pen. con quello processuale che regola il divieto di secondo giudizio.
4.1. L'articolo 84 cod. pen. esclude l'applicazione delle disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato». Si parla in dottrina di «reato composto>> per designare il reato costituito da elementi che di per sé integrerebbero altre figure criminose, e di «reato complesso circostanziato, nel quale, ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunge quale circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge. La seconda di tali ipotesi è quella che, secondo la prospettazione difensiva, ricorrerebbe nella specie. *I caratteri del reato complesso sono costruiti come funzionali ad un effetto giuridico immediatamente ed espressamente indicato («<le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano...>>), ossia l'inoperatività dei meccanismi di cumulo sanzionatorio previsti in detti articoli e la conseguente applicazione della sola pena edittale prevista per il reato complesso, escludendo qualsiasi incidenza sanzionatoria dei reati in esso unificati»> (così in motivazione Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri). La ratio della norma riposa sull'intento di evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria per gli stessi fatti (in motivazione Sezioni Unite Magistri cit.). L'art. 649 cod. proc. pen., invece, si muove sul piano processuale e mira ad evitare che una persona venga processata due volte per il medesimo fatto. Il principio del ne bis in idem o divieto di bis in idem assume <l'intrinseca connotazione di regola costitutiva oltre che di presidio al principio di ordine pubblico processuale funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da una decisione irrevocabile- di un diritto civile e politico dell'individuo, sicché il divieto deve ritenersi sancito anche a tutela dell'interesse della persona, già prosciolta o condannata, a non essere nuovamente perseguita. Ne segue che la proliferazione dell'unico processo corrisponde non solo ad un'evidente distorsione dell'attività giurisdizionale, ma, di per sé, anche alla lesione della sfera giuridica dell'interessato, costretto a difendersi da un'accusa rispetto alla quale è stato già
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giudicato con decisione definitiva (così in motivazione Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati). Il principio è riconosciuto dall'ordinamento giuridico interno e da quello sovranazionale (art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU).
4.2. L'eccezione sollevata dal ricorrente, che invoca il divieto di secondo giudizio, va esaminata nell'ottica dell'art. 649 cod. proc. pen., non rilevando invece l'art. 84 cod. pen. L'art. 649 citato stabilisce che l'imputato prosciolto o condannato con decisione irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale *per il medesimo fatto». Per fatto si intende l'accadimento naturalistico interessato dalla pronuncia di condanna o di proscioglimento (cfr. Corte Cost. sent. n. 200 del 2016). Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (cfr. per tutte Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Non rilevano, invece, a tali fini le circostanze del reato. La conclusione rappresenta il naturale esito dell'interpretazione sistematica che muovendo dall'esercizio dell'azione penale, passando attraverso le modifiche dibattimentali dell'imputazione, giungendo sino al "giudicato" consente di evidenziare come il codice di rito assegni al concetto di "fatto" una portata circoscritta all'accadimento storico nelle sue componenti strutturali di condotta, nesso di causalità ed evento, privo delle connotazioni circostanziali e, in particolare, per quanto qui interessa, delle circostanze aggravanti (cfr. in motivazione Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge). Anzitutto fatto e circostanze aggravanti sono tenuti ben distinti quali elementi che deve contenere l'atto con cui si esercita dell'azione penale: gli artt. 429, comma 1 lett. c, e 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. parlano di: «enunciazione chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza [...]». In secondo luogo la disciplina della "diversa definizione giuridica del fatto" prevista dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. diverge da quella stabilita per le circostanze aggravanti emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale dagli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. Invero l'art. 521 cod. proc. pen riguarda soltanto la "diversità" del fatto e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la
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regiudicanda (Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011; Magrini, in motivazione), con esclusione degli elementi circostanziali, che, secondo ius receptum, non connotano la "regiudicanda". In altre parole per scelta del legislatore processuale (al di là di quella che può essere la loro sistemazione concettuale all'interno del diritto sostanziale) - le circostanze sono trattate come elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità (cfr. per tutte l'ampia analisi svolta da Corte Cost. n. 230 del 2022). Infine, come già anticipato, la disciplina del giudicato penale dettata dall'art. 649 cod. proc. pen. è imperniata sull'identità del fatto da intendersi circoscritta all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, al nesso causale ed all'evento, non potendo determinare la diversità del fatto medesimo la configurazione di ulteriori eventuali circostanze aggravanti (Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543 01; Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240895-01).
4.3. Ne consegue che il giudicato non può formarsi su una circostanza aggravante, quale è quella di cui all'art. 576, comma primo, n.
5.1. cod. pen., sicché da una precedente sentenza che riconosce l'aggravante non scaturisce il divieto di giudicare come fatto-reato autonomo l'accadimento storico sotteso a quella circostanza.
4.4. L'affermazione che precede che, si ribadisce, va letta all'intero del sistema processuale scelto dal legislatore senza incidenza sulla concettualizzazione della natura sostanziale delle circostanze non è contraddetta dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 40000, del 26/06/2025 (depositata nelle more della stesura della presente motivazione, informazione provvisoria già nota), la quale esamina il giudicato nella diversa ottica della tutela della parte civile. Detta pronuncia mira ad [...] assegnare rilevanza a tutti gli elementi, comprese le circostanze, che sul piano naturalistico concorrono a definire il fatto di reato e la sua reale offensività con riflessi diretti sulla definizione giuridica e sulla quantificazione del danno cagionato e che assicura alla parte civile una tutela piena ed effettiva in coerenza con il diritto di rilevanza costituzionale di azione e con i principi del giusto processo di cui all'art. 6 Convenzione EDU.» (cfr. § 8.3.3. sentenza citata). La prospettiva di questa decisione è, quindi, eminentemente civilistica, come rivela sia il thema decidendum sia il mancato raffronto con i consolidati principi sanciti dalle Sezioni Unite Sorge e dalla Corte costituzionale, che, quindi, devono ritenersi estranei all'ambito interessato dall'ultimo intervento delle Sezioni Unite.
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5. Ferma la decisività delle considerazioni che precedono, nella specie neppure ricorrono i presupposti del reato complesso, che il ricorrente invoca (erroneamente) a fondamento delle proprie istanze.
5.1. Le Sezioni Unite Magistri hanno sancito il principio per cui: «Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen.». Nella motivazione della decisione, le Sezioni Unite circoscrivono l'ambito di configurabilità del reato complesso alla "contestualità spaziale e temporale fra i singoli fatti criminosi" e al "contesto criminoso unitario, connotato da una comune matrice ideologica quanto ai motivi a delinquere". Le medesime Sezioni Unite spiegano che: «Alla luce di queste indicazioni, oltre ad essere confermata sul piano applicativo la necessità, per la configurabilità del reato complesso, del presupposto sostanziale dell'unitarietà del fatto - in aggiunta alle condizioni strutturali previste dall'art. 84 cod. pen. detto presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica». Tracciano la differenza tra l'omicidio del soggetto perseguitato che «si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto> - e i fatti di lesioni, che, nell'esperienza giudiziaria, «si presentano solitamente come collaterali all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa». Chiariscono che: <<Nella normalità dei casi, pertanto, tali fatti [di lesione] non potranno essere considerati come inclusi nella prospettiva finalistica del contesto persecutorio. Difetteranno di conseguenza, in questi casi, le condizioni per l'assorbimento della condotta persecutoria in quelle di lesioni, che manterranno la loro autonoma e specifica offensività».
5.2. Nella fattispecie in esame non risulta né la contestualità spazio-temporale fra i singoli fatti criminosi né una comune prospettiva finalistica. Come già anticipato in esordio, il presente processo vede riuniti due procedimenti penali. Il primo procedimento, iscritto al n. 1420/2018 RGNR, concerne il delitto di atti persecutori commesso ai danni di RA PI nel periodo dal "mese di febbraio al 10 marzo 2018"; tale delimitazione temporale è fissata dalla contestazione c.d. "chiusa" del capo di imputazione e in tali termini la condotta è stato valutata dai giudici di merito. Il rinvio a giudizio è stato disposto con decreto del 4 novembre 2020.
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Il secondo procedimento penale, iscritto al n. 5254/2020 RGNR, è relativo al delitto di atti persecutori commesso ai danni di RA PI "dal 2018 con permanenza" (così si esprime il capo di imputazione) e ha formato oggetto di rinvio a giudizio con decreto del 28 settembre 2021. Il divieto di secondo giudizio scaturirebbe, secondo la difesa, dal fatto accertato con la sentenza n. 192 pronunciata del Tribunale di Latina il 18 gennaio 2023 che ha riguardato oltre al delitto di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., capo B) - il reato di cui agli artt. 582, 585, 576, n.
5.1. cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente "perché - già imputato in ordine al reato di cui all'art. 612- bis cod. pen. nell'ambito del p.p. n. 1420/18 RGNR, spintonandola e colpendola con una testata, volontariamente cagionava a PI RA lesioni personali di cui alla cartella clinica n. 2019021530 del 18 maggio 2019, giudicate guaribili in gg. 15. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nella qualità di autore del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. In Latina il 17 maggio 2019". Il Tribunale di Latina ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di lesioni personali aggravato ai sensi degli artt. 585-576, n.
5.1. cod. pen. nei termini in premessa indicati. Dalla stringatissima motivazione resa dal Tribunale sul punto, risulta che l'aggravante è stata riconosciuta sul semplice presupposto che all'imputato era contestato il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. "nell'ambito del procedimento penale n. 1420/18 RGNR" (cfr. pag. 4 sentenza citata); null'altro viene aggiunto. È comunque chiaro che l'aggravante di cui all'art. 576, n.
5.1. cod. pen. collegata, come detto, al procedimento penale n. 1420/18 RGNR - si riferisce al fatto-reato contestato in quel procedimento vale a dire alle condotte persecutorie commesse "dal mese di febbraio al 10 marzo 2018". Rispetto ai fatti-reato oggetto di questo processo, viene in rilievo, allora, solo la condotta di atti persecutori oggetto del primo procedimento (quella iscritta al n. 1420/2018 RGNR), la quale si è esaurita nel giro di un mese, da febbraio a marzo 2018, quindi senza alcun legame temporale o finalistico con il delitto di lesioni personali commesso a oltre un anno di distanza. D'altro canto, la conclusione non muta neppure a volere indagare un eventuale rapporto con la condotta di atti persecutori oggetto del secondo procedimento (quello iscritto al n. 5254/2020 RGNR). Difatti l'inizio di detto reato (seppur contestato "dal 2018 con permanenza") viene riportato, dai giudici di merito, al mese di settembre 2020, dopo una cesura temporale e sostanziale dalla prima vicenda, determinata dalla carcerazione dell'imputato e da una momentanea riappacificazione (cfr. pag. 21 sentenza primo grado).
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In definitiva il delitto di lesioni si colloca il 17 maggio 2019, fuori da qualunque collegamento con i reati di atti persecutori e, come accertato dai giudici di merito, costituisce evento collaterale, sviluppatosi in modo estemporaneo a seguito di un litigio (pag. 17 sentenza impugnata).
6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso l'11/12/2025
Il Consigliere estensore Elisabetta AR Morosini
Il Presidente
AR EL
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Firmato Da: AR IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52034d5344780b68- Firmato Da: SA AR NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6de06248a8b7e4e2 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d