CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19113 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da DI TT NG nato a [...] il [...] OC LO nata a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 10 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, dell'avv. RIano Menna per Di TT LO e dell'avv. Scognamiglio per LO AF che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Roma che ha dichiarato la responsabilità di Di TT LO e AF LO per concorso nel reato di rapina aggravata. Si addebita ad LO di TT di avere strappato una catenina d'oro dal collo della persona offesa consegnandola immediatamente a LO AF, che si allontanava, mentre il Di TT tratteneva la persona offesa strattonandola e la minacciava per consentire alla AF di allontanarsi assicurandosi il possesso della cosa sottratta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19113 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di LO Di TT, deducendo: 2.1violazione degli articoli 628 n. 1 e 3, 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato come rapina aggravata, poiché avrebbe dovuto essere contestato il reato di furto con strappo o, al più , il reato di rapina impropria , in quanto non è stata pronunziata alcuna minaccia finalizzata all'appropriazione e la stessa persona offesa ha fatto presente che poteva essersi trattato di una sua impressione soggettiva. Nessuna efficacia intimidatrice può invece essere riconosciuta alle parole proferite dall'imputato anche perché la persona offesa ha dichiarato di avere avuto l'impressione di sentirle. Osserva il ricorrente che la corte avrebbe al più dovuto valutare la condotta come rapina impropria mentre con motivazione illogica ha qualificato il fatto come rapina ex art. 628 comma 1 cod.pen. 3. AF LO, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 3.1 violazione degli art. 148 comma 4, 157 e 161 cod.pen., 178 e 179 cod. proc.pen. poiché all'udienza del 20 Febbraio 2019 il tribunale dava atto dell' irritualità della notifica del decreto di citazione che era stata effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen. al difensore dell'imputata , prima ancora di effettuare un tentativo di notifica nel domicilio dichiarato dell'imputata, poi risultato inidoneo. Il tribunale per sanare detta nullità, dopo avere preso atto dell'impossibilità di notifica del decreto di citazione nel domicilio dichiarato dall'imputata, che si evince dalla relata di notifica del 5 ottobre 2018, disponeva la rinnovazione della notifica, mediante consegna di copia al difensore presente in aula, e alla successiva udienza del 15 Aprile 2019 dichiarava l'assenza dell'imputata. Osserva la ricorrente che nell'atto allegato al verbale di udienza manca la specificazione dei reati contestati agli imputati e l'attestazione della conformità all'originale delle copie da notificare.
Per questi motivi
la notifica era comunque inidonea a fornire sufficiente conoscenza del procedimento a favore della prevenuta e comportava la nullità del decreto di citazione. Inoltre alla stregua delle numerose pronunzie della giurisprudenza di legittimità, tale prima notificazione del decreto che dispone il giudizio non poteva fondare la dichiarazione di assenza dell'odierna ricorrente, in quanto effettuata a mani del suo difensore di fiducia. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte Innaro del 28 Febbraio 2019 e la sentenza Ismail del 28/11/2018. Solo quando ha ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'imputata ha avuto contezza del processo in corso e ha nominato un nuovo difensore. Chiede pertanto dichiararsi la nullità assoluta della notifica del decreto che dispone il giudizio e l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. 3.2 Violazione degli articoli 179 comma 2, 493, 495, 525 comma 2 cod. proc.pen. poiché dai verbali di udienza emerge che il processo si è svolto dinanzi a un collegio ma la sentenza è stata deliberata all'udienza del 10 luglio 2020 da un collegio diverso, senza 2 procedere ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in violazione del principio di immutabilità del giudice. 3.3 violazione degli articoli 110, 379 e 628 codice penale e dell'art. 125 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha affermato il concorso dell'imputata nel reato di rapina, sul rilievo che la stessa è intervenuta nell'immediatezza per assicurare il profitto del reato. Osserva il ricorrente che la AF si era presentata spontaneamente in Commissariato per chiedere notizie del suo fidanzato e che la ricostruzione della vicenda condivisa dalla corte avrebbe dovuto portare a qualificare la sua condotta come favoreggiamento reale, poiché la stessa è intervenuta solo per assicurare il profitto del reato, non avendo tratto alcuna utilità dalla condotta del suo correo. 3.4 Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio poiché i giudici di merito hanno reso una motivazione illogica valorizzando per un verso la giovane età e la condizione di incensurati dei due imputati, ma determinando la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione delle modalità della condotta . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi non possono trovare accoglimento. Occorre premettere che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.DI TT NG Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è generico poiché reitera il motivo di appello e non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza impugnata. 3 La corte, rispondendo alla censura formulata con l'appello in ordine alla qualificazione giuridica del reato attribuito all'imputato, ha spiegato che il tribunale ha effettivamente e correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi della rapina impropria, ritenendo la sussistenza di una condotta violenta e di una condotta minacciosa posta in essere subito dopo la sottrazione della collana per garantirsi la refurtiva. Giova ricordare che le figure criminose previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (rapina propria e impropria) individuano due distinte, autonome ipotesi di reato, in quanto, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, l'elemento psicologico si atteggia in modo differente giacché, mentre nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, che viene spossessata del bene, in quella impropria esse vengono esercitate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ne ha già subito lo spossessamento. Con il ricorso la difesa lamenta che la corte non abbia qualificato la condotta come rapina impropria. La censura deve pertanto ritenersi generica e manifestamente infondata. 3.OC LO 3.1 II primo motivo di ricorso è infondato. Deve al riguardo precisarsi che la notifica destinata all'imputata ed effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc.pen. al difensore, prima di verificare la inidoneità del domicilio dichiarato della stessa, già emersa nel precedente grado di giudizio, non è certamente inesistente ma è stata correttamente ritenuta irregolare dal Tribunale. La sua irregolarità è stata sanata provvedendo alla consegna al difensore di fiducia dell'imputata presente in aula di copia del decreto di citazione. Dal verbale di udienza emerge che il difensore di fiducia che ha ricevuto in aula la notifica della citazione per la sua assistita non ha eccepito alcunchè in ordine al contenuto del documento che gli è stato consegnato e della cui autenticità non poteva di certo dubitare, sicché certamente non può dolersene in questa sede senza neppure allegare l'atto in questione In aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il difensore non ha eccepito alcuna nullità nemmeno in sede di conclusioni o con i motivi di appello mentre, avendo ricevuto ex art. 161 cod. proc.pen. la notifica destinata alla sua assistita, avrebbe dovuto tempestivamente eccepirne l'eventuale irregolarità. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello 4 specifico luogo. (Sez. 1, Sentenza n. 23880 del 05/05/2021 Cc. (dep. 17/06/2021 ) Rv. 281419 - 01;Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271772 - 01 ) Le pronunce delle Sezioni unite di questa Corte richiamate dalla difesa non si attagliano al caso di specie in cui la AF era assistita da un difensore di fiducia e aveva indicato un domicilio. Ed infatti la sentenza Darwish fa riferimento all' ipotesi di notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio ed afferma che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01) La sentenza Innaro ha invece precisato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 275716 - 01 ) Ma nel caso in esame l'imputata risultava assistita da un difensore di fiducia che ha preso parte al giudizio e ha anche chiesto un rinvio di udienza per consentire alla sua assistita di sottoporsi ad esame e non può sostenersi che la notifica mani del difensore di fiducia non sia idonea a garantire la conoscenza del processo da parte dell'imputata proprio in ragione del rapporto fiduciario che intercorre con il difensore. 3.2 La seconda censura è infondata. Dalla lettura dei verbali di udienza si desume che l'ultima udienza del giudizio di primo grado fu celebrata da un collegio parzialmente diverso rispetto a quello che aveva assunto le prove: tuttavia, prima che il collegio si ritirasse per decidere, nessuna delle parti aveva avanzato richieste di rinnovazione delle prove assunte. In merito alla suddetta censura, va rilevato che le S.U. n. 41736 del 30/05/2019 hanno stabilito che: l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 5 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile: infatti «la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Nè può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poichè le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi me/udibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 c.p.p. Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti pur a fronte dell'evidente sopravvenuto mutamento della composizione del giudice, la dedotta nullità deve ritenersi insussistente. 3.3 II terzo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che l'imputata ha offerto un evidente contributo al reato di rapina che ha agevolato l'esecuzione del delitto in corso;
pertanto la sua condotta non può certamente qualificarsi come favoreggiamento reale in quanto tale fattispecie presuppone l'esecuzione e l'avvenuta consumazione di un reato. 6 3.4 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché con l'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere che le circostanze attenuanti generiche fossero riconosciute come prevalenti sull'aggravante, senza considerare che il giudizio di prevalenza era già stato effettuato dal tribunale, e non aveva avanzato censure in ordine al trattamento sanzionatorio che devono ritenersi inammissibili poiché non dedotte con i motivi di appello. La censura è comunque manifestamente infondata poiché il tribunale ha valorizzato la giovane età e la condizione di incensurati dei due imputati per concedere le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante e la corte ha correttamente osservato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale considerato che il massimo edittale è di 10 anni e la pena è stata fissata in anni tre mesi tre di reclusione ed euro e ottocento euro di multa. All'inammissibilità del ricorso di LO Di TT segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. Il rigetto del ricorso di LO AF impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OC LO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Di TT LO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 Febbraio 2023 il consigliere estensore RI EL
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, dell'avv. RIano Menna per Di TT LO e dell'avv. Scognamiglio per LO AF che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Roma che ha dichiarato la responsabilità di Di TT LO e AF LO per concorso nel reato di rapina aggravata. Si addebita ad LO di TT di avere strappato una catenina d'oro dal collo della persona offesa consegnandola immediatamente a LO AF, che si allontanava, mentre il Di TT tratteneva la persona offesa strattonandola e la minacciava per consentire alla AF di allontanarsi assicurandosi il possesso della cosa sottratta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19113 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di LO Di TT, deducendo: 2.1violazione degli articoli 628 n. 1 e 3, 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato come rapina aggravata, poiché avrebbe dovuto essere contestato il reato di furto con strappo o, al più , il reato di rapina impropria , in quanto non è stata pronunziata alcuna minaccia finalizzata all'appropriazione e la stessa persona offesa ha fatto presente che poteva essersi trattato di una sua impressione soggettiva. Nessuna efficacia intimidatrice può invece essere riconosciuta alle parole proferite dall'imputato anche perché la persona offesa ha dichiarato di avere avuto l'impressione di sentirle. Osserva il ricorrente che la corte avrebbe al più dovuto valutare la condotta come rapina impropria mentre con motivazione illogica ha qualificato il fatto come rapina ex art. 628 comma 1 cod.pen. 3. AF LO, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 3.1 violazione degli art. 148 comma 4, 157 e 161 cod.pen., 178 e 179 cod. proc.pen. poiché all'udienza del 20 Febbraio 2019 il tribunale dava atto dell' irritualità della notifica del decreto di citazione che era stata effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen. al difensore dell'imputata , prima ancora di effettuare un tentativo di notifica nel domicilio dichiarato dell'imputata, poi risultato inidoneo. Il tribunale per sanare detta nullità, dopo avere preso atto dell'impossibilità di notifica del decreto di citazione nel domicilio dichiarato dall'imputata, che si evince dalla relata di notifica del 5 ottobre 2018, disponeva la rinnovazione della notifica, mediante consegna di copia al difensore presente in aula, e alla successiva udienza del 15 Aprile 2019 dichiarava l'assenza dell'imputata. Osserva la ricorrente che nell'atto allegato al verbale di udienza manca la specificazione dei reati contestati agli imputati e l'attestazione della conformità all'originale delle copie da notificare.
Per questi motivi
la notifica era comunque inidonea a fornire sufficiente conoscenza del procedimento a favore della prevenuta e comportava la nullità del decreto di citazione. Inoltre alla stregua delle numerose pronunzie della giurisprudenza di legittimità, tale prima notificazione del decreto che dispone il giudizio non poteva fondare la dichiarazione di assenza dell'odierna ricorrente, in quanto effettuata a mani del suo difensore di fiducia. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte Innaro del 28 Febbraio 2019 e la sentenza Ismail del 28/11/2018. Solo quando ha ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'imputata ha avuto contezza del processo in corso e ha nominato un nuovo difensore. Chiede pertanto dichiararsi la nullità assoluta della notifica del decreto che dispone il giudizio e l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. 3.2 Violazione degli articoli 179 comma 2, 493, 495, 525 comma 2 cod. proc.pen. poiché dai verbali di udienza emerge che il processo si è svolto dinanzi a un collegio ma la sentenza è stata deliberata all'udienza del 10 luglio 2020 da un collegio diverso, senza 2 procedere ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in violazione del principio di immutabilità del giudice. 3.3 violazione degli articoli 110, 379 e 628 codice penale e dell'art. 125 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha affermato il concorso dell'imputata nel reato di rapina, sul rilievo che la stessa è intervenuta nell'immediatezza per assicurare il profitto del reato. Osserva il ricorrente che la AF si era presentata spontaneamente in Commissariato per chiedere notizie del suo fidanzato e che la ricostruzione della vicenda condivisa dalla corte avrebbe dovuto portare a qualificare la sua condotta come favoreggiamento reale, poiché la stessa è intervenuta solo per assicurare il profitto del reato, non avendo tratto alcuna utilità dalla condotta del suo correo. 3.4 Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio poiché i giudici di merito hanno reso una motivazione illogica valorizzando per un verso la giovane età e la condizione di incensurati dei due imputati, ma determinando la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione delle modalità della condotta . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi non possono trovare accoglimento. Occorre premettere che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.DI TT NG Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è generico poiché reitera il motivo di appello e non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza impugnata. 3 La corte, rispondendo alla censura formulata con l'appello in ordine alla qualificazione giuridica del reato attribuito all'imputato, ha spiegato che il tribunale ha effettivamente e correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi della rapina impropria, ritenendo la sussistenza di una condotta violenta e di una condotta minacciosa posta in essere subito dopo la sottrazione della collana per garantirsi la refurtiva. Giova ricordare che le figure criminose previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (rapina propria e impropria) individuano due distinte, autonome ipotesi di reato, in quanto, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, l'elemento psicologico si atteggia in modo differente giacché, mentre nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, che viene spossessata del bene, in quella impropria esse vengono esercitate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ne ha già subito lo spossessamento. Con il ricorso la difesa lamenta che la corte non abbia qualificato la condotta come rapina impropria. La censura deve pertanto ritenersi generica e manifestamente infondata. 3.OC LO 3.1 II primo motivo di ricorso è infondato. Deve al riguardo precisarsi che la notifica destinata all'imputata ed effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc.pen. al difensore, prima di verificare la inidoneità del domicilio dichiarato della stessa, già emersa nel precedente grado di giudizio, non è certamente inesistente ma è stata correttamente ritenuta irregolare dal Tribunale. La sua irregolarità è stata sanata provvedendo alla consegna al difensore di fiducia dell'imputata presente in aula di copia del decreto di citazione. Dal verbale di udienza emerge che il difensore di fiducia che ha ricevuto in aula la notifica della citazione per la sua assistita non ha eccepito alcunchè in ordine al contenuto del documento che gli è stato consegnato e della cui autenticità non poteva di certo dubitare, sicché certamente non può dolersene in questa sede senza neppure allegare l'atto in questione In aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il difensore non ha eccepito alcuna nullità nemmeno in sede di conclusioni o con i motivi di appello mentre, avendo ricevuto ex art. 161 cod. proc.pen. la notifica destinata alla sua assistita, avrebbe dovuto tempestivamente eccepirne l'eventuale irregolarità. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello 4 specifico luogo. (Sez. 1, Sentenza n. 23880 del 05/05/2021 Cc. (dep. 17/06/2021 ) Rv. 281419 - 01;Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271772 - 01 ) Le pronunce delle Sezioni unite di questa Corte richiamate dalla difesa non si attagliano al caso di specie in cui la AF era assistita da un difensore di fiducia e aveva indicato un domicilio. Ed infatti la sentenza Darwish fa riferimento all' ipotesi di notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio ed afferma che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01) La sentenza Innaro ha invece precisato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 275716 - 01 ) Ma nel caso in esame l'imputata risultava assistita da un difensore di fiducia che ha preso parte al giudizio e ha anche chiesto un rinvio di udienza per consentire alla sua assistita di sottoporsi ad esame e non può sostenersi che la notifica mani del difensore di fiducia non sia idonea a garantire la conoscenza del processo da parte dell'imputata proprio in ragione del rapporto fiduciario che intercorre con il difensore. 3.2 La seconda censura è infondata. Dalla lettura dei verbali di udienza si desume che l'ultima udienza del giudizio di primo grado fu celebrata da un collegio parzialmente diverso rispetto a quello che aveva assunto le prove: tuttavia, prima che il collegio si ritirasse per decidere, nessuna delle parti aveva avanzato richieste di rinnovazione delle prove assunte. In merito alla suddetta censura, va rilevato che le S.U. n. 41736 del 30/05/2019 hanno stabilito che: l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 5 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile: infatti «la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Nè può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poichè le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi me/udibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 c.p.p. Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti pur a fronte dell'evidente sopravvenuto mutamento della composizione del giudice, la dedotta nullità deve ritenersi insussistente. 3.3 II terzo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che l'imputata ha offerto un evidente contributo al reato di rapina che ha agevolato l'esecuzione del delitto in corso;
pertanto la sua condotta non può certamente qualificarsi come favoreggiamento reale in quanto tale fattispecie presuppone l'esecuzione e l'avvenuta consumazione di un reato. 6 3.4 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché con l'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere che le circostanze attenuanti generiche fossero riconosciute come prevalenti sull'aggravante, senza considerare che il giudizio di prevalenza era già stato effettuato dal tribunale, e non aveva avanzato censure in ordine al trattamento sanzionatorio che devono ritenersi inammissibili poiché non dedotte con i motivi di appello. La censura è comunque manifestamente infondata poiché il tribunale ha valorizzato la giovane età e la condizione di incensurati dei due imputati per concedere le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante e la corte ha correttamente osservato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale considerato che il massimo edittale è di 10 anni e la pena è stata fissata in anni tre mesi tre di reclusione ed euro e ottocento euro di multa. All'inammissibilità del ricorso di LO Di TT segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. Il rigetto del ricorso di LO AF impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OC LO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Di TT LO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 Febbraio 2023 il consigliere estensore RI EL