CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 38014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38014 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38014 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.1.2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta da SQ TT ex art. 314 cod.proc.pen. in relazione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di custodia cautelare dal 4.12.2010 al 4.1.2011 e fine al 13.4.2012 in regime di arresti donniciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1), 161) e 162) della contestazione). In particolare l'odierno ricorrente era stato sottoposto a fermo in data 4.12.2010 , il successivo 16 dicembre il Gip aveva convalidato il fermo ed aveva applicato la custodia cautelare in carcere ed il 4.1.2011 il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura con quella degli arresti donniciliari e dopo nuova richiesta il Tribunale di Paola in data 13.4.2012 aveva sostituito detta misura con quella dell'obbligo di dimora, successivamente revocata in data 31.10.2012. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Paola in data 15.1.2015, irrevocabile in data 1.3.2018, lo stesso veniva assolto per non aver commesso il fatto. 2. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che l'ordinanza impugnata non ha esplicitato in cosa si sia concretizzata la condotta gravemente colposa non chiarendo in cosa sia consistita la contiguità dell'istante con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter 2 logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4,n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). 2. Ebbene, nella specie l'ordinanza impugnata dopo aver correttamente esposto i principi che disciplinano la materia, ha rimarcato che il compendio istruttorio fondato su attività captativa telefonica ed ambientale nonché su attività di osservazione e controllo, pur se insufficiente a fondare una affermazione di penale responsabilità, era tuttavia tale da integrare la condotta ostativa alla concessione del richiesto indennizzo. A tal fine, tuttavia, ha individuato una condotta gravemente colposa in capo all'istante limitandosi a menzionare genericamente i contatti telefonici con IV IC e le conversazioni comunque intercorse tra terzi ove i conversanti facevano riferimento al SQ quale soggetto coinvolto nella loro attività illecita e fondando su tali elementi la conclusione che il prevenuto fosse contiguo al circuito delinquenziale locale. Ne consegue che difetta l'indicazione della condotta posta in essere dal SQ nonché la sua efficacia sinergica rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare al medesimo applicata. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
3 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Così decis il 9.6.2023 Il Consi tensore IN 6.,‘...._ IL President RA Ma mpi
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38014 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.1.2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta da SQ TT ex art. 314 cod.proc.pen. in relazione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di custodia cautelare dal 4.12.2010 al 4.1.2011 e fine al 13.4.2012 in regime di arresti donniciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1), 161) e 162) della contestazione). In particolare l'odierno ricorrente era stato sottoposto a fermo in data 4.12.2010 , il successivo 16 dicembre il Gip aveva convalidato il fermo ed aveva applicato la custodia cautelare in carcere ed il 4.1.2011 il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura con quella degli arresti donniciliari e dopo nuova richiesta il Tribunale di Paola in data 13.4.2012 aveva sostituito detta misura con quella dell'obbligo di dimora, successivamente revocata in data 31.10.2012. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Paola in data 15.1.2015, irrevocabile in data 1.3.2018, lo stesso veniva assolto per non aver commesso il fatto. 2. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che l'ordinanza impugnata non ha esplicitato in cosa si sia concretizzata la condotta gravemente colposa non chiarendo in cosa sia consistita la contiguità dell'istante con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter 2 logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4,n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). 2. Ebbene, nella specie l'ordinanza impugnata dopo aver correttamente esposto i principi che disciplinano la materia, ha rimarcato che il compendio istruttorio fondato su attività captativa telefonica ed ambientale nonché su attività di osservazione e controllo, pur se insufficiente a fondare una affermazione di penale responsabilità, era tuttavia tale da integrare la condotta ostativa alla concessione del richiesto indennizzo. A tal fine, tuttavia, ha individuato una condotta gravemente colposa in capo all'istante limitandosi a menzionare genericamente i contatti telefonici con IV IC e le conversazioni comunque intercorse tra terzi ove i conversanti facevano riferimento al SQ quale soggetto coinvolto nella loro attività illecita e fondando su tali elementi la conclusione che il prevenuto fosse contiguo al circuito delinquenziale locale. Ne consegue che difetta l'indicazione della condotta posta in essere dal SQ nonché la sua efficacia sinergica rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare al medesimo applicata. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
3 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Così decis il 9.6.2023 Il Consi tensore IN 6.,‘...._ IL President RA Ma mpi