Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Nel giudizio di espropriazione presso terzi, qualora il creditore procedente con l'istanza formulata a norma dell'art. 458 cod.proc.civ., chiede di accertare che il terzo sia titolare di quote di una società a responsabilità limitata, non incorre in ultrapetizione il giudice che accerti anche il numero delle quote di cui il terzo è titolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, difeso dall'avvocato DI DONATO MICHELE, con studio in 24040 ISSO (BG) VIA RIMA N. 3, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM. SAN GIORGIO SRL, OC MA, VI OS, OC EM, OC LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8725/95 del Tribunale di MILANO emessa il 14/6/1995, depositata il 28/09/95; RG. 22828/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EG DO ha pignorato le quote della srl Immobiliare S. Giorgio spettanti ai suoi debitori OC CA, OC MI, OC IO e ha convenuto davanti al pretore di Cassano d'Adda la società per la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. ed i debitori per assistervi.
Mancata la dichiarazione, si è iniziato su istanza del creditore procedente il giudizio di accertamento dell'obbligo della società; giudizio definito dal pretore con sentenza che ha dichiarato OC CA e IO titolari di 7.500 quote ciascuno e OC MI titolare di 5.000 quote.
Hanno proposto appello il EG e la società; il tribunale di Milano ha rigettato i gravami con sentenza resa il 14.6.1995, considerando: che "l'accertamento della ripartizione delle quote e la loro quantificazione" rientra nella "res in iudicium deducta" a prescindere dalla richiesta di parte, sicché legittimamente ha formato oggetto di decisione;
che, rimettendo la causa sul ruolo, dopo essersene riservata la decisione, il pretore aveva riaperto il termine per la dichiarazione del terzo;
che "l'attestazione dell'autorità comunale si limita a certificare l'autenticità della sottoscrizione, apposta alla procura, e non costituisce essa stessa, come erroneamente ritenuto dalla parte, rilascio di procura speciale"; che il rilievo di non rispondenza della dichiarazione del terzo a realtà non solo era rimasto sfornito di prova, ma "si fonda su un interesse estraneo alla controversia in quanto attinente ad un diverso rapporto".
Per la cassazione di tale sentenza il EG ha proposto ricorso, deducendo quattro motivi, illustrati con memoria;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile, ancorché sia stato proposto oltre il termine lungo per impugnare.
La sentenza è stata, difatti, impugnata per revocazione ed il giudice del relativo procedimento ha sospeso ai sensi dell'art. 398, u.c., c.p.c. il termine per proporre ricorso per cassazione.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice.
Ribaditosi che l'interesse a proporre appello deriva dall'avere la sentenza di primo grado ritenuto che, contrariamente al vero, l'intero capitale sociale appartenesse "pro quota" a OC CA, MI e IO, si deduce che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che la ripartizione e quantificazione delle quote rientrasse nella "res in iudicium deducta", dal momento che la domanda era stata limitata al solo accertamento della titolarità delle quote, spettando, poi, "al giudizio pendente innanzi al tribunale o ad altro giudizio o al giudice dell'esecuzione quantificare l'entità delle quote" sulla base del libro dei soci e non della dichiarazione.
2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
2.2. Nell'espropriazione forzata presso terzi, mancata o contestata la dichiarazione, inizia su istanza di parte il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.). L'istanza è una domanda giudiziale (Cass. 10.10.1972, n. 2979), sicché, una volta che sia proposta in udienza, si costituisce il rapporto giuridico processuale cognitivo tra la parte istante e le altre parti presenti;
se una parte non è presente, la costituzione del rapporto giuridico processuale si - completa con la notificazione del verbale dell'udienza in cui la domanda è stata proposta (Cass. 10.10.1972 n. 2979, in motivazione).
Il giudizio introdotto dall'istanza è un ordinario giudizio di cognizione che ha carattere autonomo rispetto al processo esecutivo, nel quale si inserisce incidentalmente, ed all'eventuale opposizione all'esecuzione promossa dal debitore (Cass.
5.4.1985 n. 2346; Cass. 10.11.1979 n. 5798). La funzione di tale giudizio è di accertare l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato in modo da pervenire all'indispensabile identificazione dei beni oggetto dell'esecuzione e consentire la prosecuzione della stessa (Cass. 22.1.1990 n. 320; Cass. 18.12.1987 n. 9407, specie in motivazione).
Nonostante la sua autonomia dal processo esecutivo, il giudizio è preordinato ad integrare la fattispecie costitutiva del pignoramento mediante la precisa identificazione del suo oggetto, per cui, pur mantenendo la propria individualità, si presenta come la prosecuzione del pignoramento.
Pertanto, qualora con la istanza formulata a norma dell'art. 548 c.p.c. il creditore chieda di accertare che il terzo "debitor debitoris" è titolare di quote di una società a r.l., non incorre in ultrapetizione il giudice che accerti pure il numero delle quote, di cui il terzo è titolare.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 115 c.p.c., 2702 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; si lamenta che i giudici di appello non abbiano portato la loro valutazione sul libro dei soci, pur costituendo lo stesso;
una volta prodotto e non disconosciuto, prova fino a querela di falso;
si sostiene che dal libro risultava che di 4.500 quote erano titolari persone diverse (OC RC e CA SA), così come, del resto, riconosciuto dal tribunale di Milano con la sentenza n. 6650/94. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non contiene la trascrizione dei documenti, di cui si lamenta l'omesso esame, si da consentire la valutazione della loro decisività senza bisogno di ricorrere ad altre fonti processuali (Cass. 13.1.1997 n. 265; Cass. 14.3.1992 n. 3173).
3.2. Ove ammissibile, il motivo sarebbe infondato, non essendo le risultanze del libro dei soci dotate di efficacia probatoria vincolante nei confronti dei terzi, quale è il creditore istante, di tal che al giudice sia inibita una diversa valutazione.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 548 c.p.c. e della legge notarile in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere i giudici di appello fondato il loro convincimento sulla dichiarazione resa dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni da procuratore speciale della società, all'uopo nominato con atto autenticato dal "comune", che in materia è privo di poteri certificativi.
4.1. Neppure questo motivo può ricevere accoglimento.
4.2. Il terzo può rendere la dichiarazione di cui all'art. 548 c.p.c. in qualsiasi momento del giudizio di primo grado fino alla precisazione delle conclusioni e, nel caso in cui il giudice, dopo avere assunto la causa in decisione, la rimetta in istruttoria, anche in questa fase, implicando il relativo provvedimento riammissione delle parti all'esercizio delle facoltà, rispetto alle quali non si siano verificate decadenze o preclusioni (Cass. 28.10.1995 n. 11272). La dichiarazione può essere resa personalmente o a mezzo di persona munita di mandato speciale.
Il difetto o l'invalidità del mandato comporta inefficacia della dichiarazione, di cui non è ammessa la ratifica per la ragione che, trattandosi di atto non negoziale, ma processuale, non è applicabile la normativa concernente i contratti e gli atti unilaterali di contenuto patrimoniale compiuti dal "falsus procurator" (Cass. 30.5.1991 n. 6124). Nella specie, il ricorrente con il motivo all'esame sostiene che il comune non può "autenticare" la "procura speciale", mentre con l'atto di appello ha dedotto che non rientra nei poteri del comune "rilasciare procure speciali per la dichiarazione di terzo". È, pertanto, evidente che la questione se il mandato speciale sia suscettibile di autentica amministrativa, posta con il motivo, è nuova e, come tale, inammissibile.
5. Con il quarto ed ultimo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, si lamenta che i giudici di appello non abbiano riunito la presente causa alle altre due che, come segnalato con l'atto di appello, erano pendenti innanzi allo stesso tribunale di Milano;
cause definite favorevolmente alla tesi dell'attuale ricorrente con la sentenza n. 6650/94 del detto tribunale che, essendo stata pubblicata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stata prodotta, ma semplicemente citata in comparsa conclusionale "come fatto notorio".
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Per quanto concerne la riunione è sufficiente considerare che il relativo provvedimento costituisce esercizio di facoltà affidata al giudice di merito, incensurabile in cassazione (Cass. 10.9.1999 n. 9638). E per quanto concerne il resto va rilevato che il giudice non ha alcun obbligo di tenere conto di sentenza che la parte assuma essere stata pronunciata, ma non produca.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato;
nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001