Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, trova applicazione pur quando, in assenza di connessione qualificata, si sia proceduto separatamente, sempre che i fatti siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente. (v. sent. Corte cost. n. 408 del 2005).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2006, n. 18003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18003 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/05/2006
Dott. ESPOSITO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 865
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 010696/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO N. IL 02/07/1954;
avverso ORDINANZA del 17/02/2006 del Trib. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO IO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Geraci V. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Monaco L. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
CI NI ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 311 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa, in data 17/02/2006, dal Tribunale di Napoli, sezione Riesame, con la quale veniva rigettato l'appello proposto nell'interesse di esso CI NI volto alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Deduce a sostegno i seguenti motivi contestuali:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla perdita di efficacia della ordinanza custodiale in atti ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, per il decorso del termine massimo di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n.
3. Premette il ricorrente che, in data 4 gennaio 2002, veniva tratto in arresto a seguito di notifica della ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 555/01 emessa il 28 Dicembre del 2001 dalla 2^ sezione G.I.P. Napoli su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. Dott. Francesco Curcio.
Le imputazioni riguardavano sia il concorso nell'omicidio di EN NO sia l'appartenenza dell'indagato al clan camorristico denominato dei "casalesi".
Il G.I.P. rigettava la richiesta relativamente all'omicidio ma riteneva grave il quadro indiziario in relazione all'ipotizzata contestazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Gli elementi indiziari posti a fondamento della motivazione erano desunti dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CI FO, DO IG e IE NO contenute negli interrogatori rispettivamente resi il 4-10 Ottobre del 1995, il 28 Ottobre 1996, il 17 Febbraio 1997 e l'8 Gennaio 2000. Per tali fatti in contestazione il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio ed, all'udienza preliminare del 23/11/2002 l'imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. In tale sede, assolto dal reato di omicidio, veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto associativo pena poi ridotta in appello ad anni tre di reclusione a seguito di "patteggiamento in appello" concordato ai sensi dell'art. 599 c.p.p. In data 3 marzo 2004 veniva notificata ad CI NI altra ordinanza di custodia cautelare recante il n. 8304 emessa il 20 febbraio 2004 dal G.I.P. sede XXXI sez. sempre su richiesta del P.M. D.D.A. di Napoli dott. Francesco Curcio.
I fatti contestati erano relativi ad estorsione a far data, per CI NI dal 1996 fino alla data dell'arresto per associazione risalente al gennaio 2002.
I gravi indizi di colpevolezza erano ancora una volta desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IE NO rese in data 11 novembre 2000, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche del 1999 e da intercettazioni ambientali del 1998.
Per tali fatti il P.M. richiedeva rinvio a giudizio ed all'udienza preliminare del 22 dicembre del 2004 il GUP accoglieva la richiesta di giudizio abbreviato ed in data 9 giugno 2005 emetteva sentenza di condanna così come risulta dagli atti pervenuti alla Corte d'Appello per il giudizio di secondo grado.
Ciò premesso e così inquadrato il sofferto cautelare di CI NI, la Corte di Appello prima ed il Tribunale di Napoli, poi, erano stati chiamati a valutare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, invocati dalla difesa affinché l'ordinanza custodiale n. 83/04 in atti potesse retrodatarsi a quella n. 555/01 emessa il 28/12/2001.
In proposito il ricorrente osserva che il Tribunale di Napoli aveva respinto l'appello, ritenendo assenti vincoli di connessione per i diversi fatti che avevano portato all'emissione di più ordinanze di custodia cautelare.
Era palese come, in tal modo, il Tribunale di Napoli, secondo il ricorrente, avesse disatteso la linea guida dettata dalla Suprema Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 21557 del 2005 e, soprattutto, il successivo intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 408/05. Il Giudice delle leggi, infatti, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applicava anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza, sottolineando che, in vicende come quella oggetto del presente ricorso - in cui gli elementi che avevano legittimato l'emissione dell'ordinanza successiva erano già desumibili al momento dell'emissione della prima ordinanza - l'esclusione della retrodatazione dei termini di durata in relazione a reati diversi non legati da connessione era del tutto ingiustificata.
Era evidente, pertanto, a parere del ricorrente che il Tribunale di Napoli, ignorando la sentenza della Consulta n. 408/05, era incorso nella violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b). Chiede, quindi, il ricorrente l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata ordinanza.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata, nel respingere l'appello proposto dall'indagato, ha osservato che non meritava pregio la deduzione difensiva secondo cui il principio affermato recentemente dalla Corte Costituzionale nella sent. N. 408 del 2005, si applicherebbe, in ogni caso, "sic et simpliciter" anche nell'ipotesi di procedimenti diversi, e - dopo aver riportato il contenuto della sentenza emessa S.U. da questa Suprema Corte in data 22/03/05 (Rahulia) - ha concluso che "Una volta affermata la diversità dei procedimenti e l'assenza di alcuna connessione qualificata, mancando per quanto in atti elementi sulla base dei quali desumere l'esistenza del presupposto per operare una riunione dei procedimenti, fare del resto riferimento, per la individuazione del termine di custodia cautelare, ad una decorrenza anteriore alla emissione di provvedimento e relativa ad un procedimento diverso, avrebbe l'effetto ingiustificato di ridurre la durata della misura, con un possibile pregiudizio per le indagini, ed addirittura in alcuni casi di impedirla, perché il termine potrebbe risultare già interamente decorso ". Rileva in proposito questa Corte regolatrice che il Tribunale di Napoli - pur dimostrando di essere a conoscenza della evoluzione in "subiecta materia" culminata nella sentenza delle S.U. n. 21957/ Rahulia e della decisione della Corte Costituzionale n. 408/05 - ha, con l'invocare la diversità dei procedimenti e l'assenza di alcuna connessione qualificata, disatteso del tutto il principio enunciato a S.U. da questa Corte di legittimità e, cioè, che "quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali sussiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto a fatti oggetto di diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto (o i fatti) oggetto della prima ordinanza".
Soprattutto il Tribunale di Napoli non ha applicato - anzi l'ha del tutto disattesa - la sentenza del Giudice delle Leggi del 3/11/2005 n. 408 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza".
Ha precisato la Corte Costituzionale che in una cornice normativa, quale è quella dinanzi delineata, attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale, e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e proporzionalità, nessuno spazio può residuare in capo agli organi titolari del "potere cautelare" di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi riferiscono. Se dunque il legislatore, in perfetta aderenza con i valori di certezza e di "durata minima" della custodia cautelare (art. 13 Cost., comma 1, comma ultimo, art. 5 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, comma 3), ha ritenuto di dover stabilire - come sì è dinanzi accennato - meccanismi legali di retrodatazione automatica del termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui tra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione qualificata, a fortori, l'identico regime di garanzia dovrà operare in tutti i casi in cui, pur potendo diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue che - una volta stabilito che l'art. 297 c.p.p., comma 3, si applica anche ai fatti diversi non connessi - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame perché accerti, in concreto, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della norma - secondo il principio di diritto enunciato - e, cioè, se i fatti diversi sono stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza di custodia cautelare e se i fatti medesimi (e, cioè, gli elementi indiziari) posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla con rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006