Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8857 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE S08 85 7102 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAKE CASSAZIONE Oggetto SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente - R.G.N. 1149/00 Consigliere Cron.24417 Dott. Fernando LUPI Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 16/04/02 ConsigliereDott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EURIDEA SPA (già S.p.A. STANDA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
controricorrente 1649 -1- avverso la sentenza n. 374/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 28/10/99 R.G.N. 1025/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MARESCA per delega PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il ritenuto infondato il motivo di rigetto del ricorso ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che questa Corte, con sentenza n. 12732/98, ha cassato la decisione del Tribunale di Perugia, resa il 20.6.95 nella controversia promossa dalla sign. LA RI nei confronti della spa AN, di cui la stessa era dipendente, avente ad oggetto l'impugnativa del suo licenziamento per superamento del limite di comporto:
2- che il Tribunale aveva ritenuto, sulla base di allegazioni avvenute successivamente al ricorso introduttivo con implicita autorizzazione del Pretore, che il predetto periodo non fosse stato superato, la S.C. ha accolto la censura relativa alla mancata motivazione circa l'autorizzazione, da parte del giudice di primo grado, alla modificazione della domanda;
3- che il Tribunale di Terni, quale giudice di rinvio, con sentenza del 28.10.99, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla sign. RI avverso la sentenza del Pretore che aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento;
4- che tale giudice, dichiarando di attenersi all'ambito del giudizio di rinvio, come determinato dalla sentenza rescindente, che aveva accolto la sola censura relativa alla mancata motivazione in ordine alla concessa autorizzazione di modifica della domanda, ha rilevato che non esisteva alcuna prova che il Pretore avesse autorizzato il mutamento della domanda conseguente alle note difensive nelle quali, per la prima volta, si sosteneva che il periodo di comporto non era stato superato;
5- che la sign. RI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui la AN resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno presentato memoria;
1 RITENUTO IN DIRITTO nonché omessa1- che la ricorrente denuncia violazione degli art. 112,371, 394 cpc., motivazione su punti decisivi e sostiene che il giudice di rinvio, una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello sul punto relativo al mancato superamento del periodo di comporto, in quanto domanda nuova, avrebbe dovuto procedere ad esaminare i residui motivi che sostenevano il ricorso in appello, non esaminati dal giudice del gravame in quanto ritenuti assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo motivo relativo al predetto punto;
l'accoglimento da parte della S.C. della predetta censura, non esonerava il giudice di rinvio dall'esaminare tutti i motivi ritualmente proposti e non esaminate per le ragioni anzidette;
2- che la censura è fondata atteso che è evidente che la sentenza del Tribunale di Perugia cassata non ha esaminato tutti i motivi devolutile con l'atto d'appello avendo accolto il primo relativo al mancato superamento del periodo di comporto" sicchè gli stessi devono considerarsi assorbiti;
3- che, di conseguenza, atteso il carattere prosecutorio del giudizio di rinvio, il giudice dello stesso, una volta assolto al compito demandatogli dalla sentenza rescindente di questa Corte (accertamento di autorizzazione del giudice di primo grado alla modifica della domanda) avrebbe dovuto provvedere ad esaminare tutti i motivi non esaminati dalla sentenza cassata, ritualmente introdotti con l'atto d'appello, perché considerati, sia pure implicitamente, assorbiti dalla decisione stessa;
4- che il giudice di rinvio ha erroneamente circoscritto il suo compito a quanto prescritto dalla Corte ignorando il carattere prosecutorio del giudizio di rinvio – -e che quindi l'ambito della sua cognizione permaneva quello determinato dall'atto introduttivo dell'appello a seguito della mancata pronuncia sui motivi successivi al primo, in esso contenuti, perché assorbiti per effetto dell'accoglimento dello stesso;
5- che egli ha reso, di conseguenza, un erronea pronuncia di inammissibilità dell'atto di appello nel suo complesso, che va, pertanto, cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze. Roma 16 aprile 2002 Il Consigliere es. ↓ Presidente Jukno saules fearselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancell eria 18 610.2002 oggi, I D , A IL CANCELLIE Jee S 0 O S 1 3 L A . L 3 T T O 5 , R B A : I A S ' E D N L P L S A E 3 T I 7 D S - N I O G S P O 1 N IM 1 E A S D A I E D A , E O O O T R R T T N T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 3