Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
L'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere". (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, nella quale è stata esclusa la configurabilità dell'aggravante in questione nella condotta dell'indagato, che si era appropriato di somme di denaro, approfittando di una delega rilasciatagli da una zia ad operare sul conto corrente di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/11/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2171
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20378/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GE N. IL 20/08/1953 parte offesa nel procedimento;
AR IO N. IL 29/01/1961 parte offesa;
nel procedimento c/:
AR LL N. IL 08/07/1947;
avverso il decreto n. 2502/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 03/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro trecento ciascuno;
letta la memoria di replica dei ricorrenti;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Modena ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di AR LL, generalizzata come in atti, ed indagata per il delitto di cui all'art. 646 c.p., per difetto di querela, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione delle persone offese AR GE e AR IO, generalizzate come in atti, ritenendo la inutilità delle indicate indagini suppletive, in quanto non idonee - quale che ne fosse l'esito - a dimostrare la configurabilità della circostanza aggravante necessaria a fini di procedibilità.
2. Contro tale decreto, le pp.oo. hanno proposto (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 410 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 125 c.p.p., nonché violazione del contraddittorio, violazione ed errata applicazione dell'art. 61 c.p., n. 11 e motivazione meramente apparente, rivendicando, in sintesi, la configurabilità della negata aggravante.
Con requisitoria scritta depositata in data 17 luglio 2014, il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe, evidenziando la correttezza della valutazione del GIP quanto all'irrilevanza degli accertamenti suppletivi richiesti, inerenti a profili non controversi, e non essendo configurabile uno dei rapporti alla cui sussistenza è condizionata la circostanza aggravante che nel caso di specie avrebbe reso il reato procedibile di ufficio, in difetto di rituale querela. Con memoria depositata in data successiva, il difensore di fiducia delle pp.oo. ha ribadito la rilevanza delle indicate investigazioni suppletive anche in relazione alla circostanza de qua, configurabile anche in presenza di un rapporto di mera abituale frequentazione. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. La vicenda oggetto di indagine riguarda la presunta appropriazione indebita da parte dell'indagata, in danno della zia FIORI, di somme di denaro, approfittando di una delega ad operare sul c.c. di quest'ultima.
Le indagini suppletive indicate dalle pp.oo. opponenti riguardavano "l'assunzione a s.i.t. del funzionario BPR che ricevette la delega ad operare sul conto corrente della FIORI e l'acquisizione del relativo documento" (così il provvedimento impugnato a f. 1):
tuttavia il GIP, pur considerando tale circostanza in fatto pacifica, ha ritenuto che essa fosse ininfluente, poiché l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 (la cui configurabilità soltanto poteva supplire all'altrettanto pacifico difetto di querela, rendendo il reato di cui all'art 646 c.p. procedibile di ufficio) risultava comunque non configurabile, in presenza di una delega determinata unicamente "dalla fiducia nascente dal rapporto di parentela", ed in difetto tra le parti di "un rapporto giuridico che comporti un obbligo di fare tale da instaurare tra loro un rapporto di fiducia, non essendo sufficiente che la fiducia nasca da rapporti affettivi o di amicizia" (così il provvedimento impugnato a f. 1). Il GIP si è in tal modo correttamente conformato all'orientamento di questa Corte, per il quale l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, che integra la circostanza aggravante de qua, è configurabile soltanto in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo, e non una mera facoltà, di facere (Sez. 2^, sentenza n. 14651 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 255792). Ciò premesso, le indicate indagini suppletive erano senz'altro prive di concreto rilievo, in quanto non miravano a dimostrare l'esistenza di una fonte obbligatoria, ma soltanto la mera esistenza della delega, già accertata e non contestata.
2. L'infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 14 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015