Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Il termine per la presentazione del ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione decorre dal momento in cui quest'ultimo provvedimento sia trasmesso alla segreteria dell'ufficio della Procura per gli adempimenti di competenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., escludendo che il termine per l'impugnazione cominciasse a decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza, ex art. 128 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 38722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38722 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/02/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 481
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 12182/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
CC RE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 164/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, applicando l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, sull'intero residuo di pena pecuniaria pari a Euro 3.202,03.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2011 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza emessa il 23 dicembre 2003 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva revocato - nei confronti di CC TO - l'indulto concesso con le sentenze di condanna del 24 gennaio 1989 del Pretore di Napoli e del 4 luglio 1990 della Corte d'appello di Napoli, irrevocabili, rispettivamente, il 24 febbraio 1989 e il 29 aprile 1991; ha accolto l'eccezione di prescrizione delle pene inflitte con le medesime sentenze di condanna, che ha dichiarato estinte, e ha applicato l'indulto in relazione alla pena pecuniaria, di cui al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti N. SIEP 4048/10 - N. 164/11, limitatamente a Euro 2.995,45.
Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:
- alla revoca del beneficio dell'indulto si era pervenuti perché il CC aveva commesso, nel quinquennio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 394 del 1990, un delitto per il quale aveva riportato una condanna superiore ad anni due di reclusione;
- il provvedimento di revoca, contrariamente all'assunto difensivo che ne aveva eccepito la nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., comma 1, per violazione delle regole del contraddittorio, era stato emesso,
assicurandosi il corretto esercizio di una consapevole difesa, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza camerale dell'11 dicembre 2003;
- l'eccezione di prescrizione delle pene, in dipendenza del decorso del termine decennale, previsto dall'art. 172 c.p., dal momento della irrevocabilità della sentenza di condanna per il delitto che aveva comportato la revoca dell'indulto, e quindi dal 22 febbraio 1999 (data della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna), era fondata, dovendo ritenersi preferibile l'orientamento di legittimità più recente che individuava la decorrenza del termine decennale nel momento in cui si erano verificati i presupposti della revoca del beneficio, e non nel momento in cui si era pronunciata la revoca dello stesso;
- l'indulto, pertanto, poteva essere applicato alla sola residua pena pecuniaria, poiché dal cumulo di pene pecuniarie, conteggiato dall'ufficio di Procura, dovevano essere detratte le pene da dichiarare estinte in ragione della intervenuta prescrizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, che ne chiede l'annullamento nella parte in cui si è accolta l'eccezione di prescrizione delle pene irrogate con le due indicate sentenze di condanna e si è applicato l'indulto solo sulla residua pena pecuniaria di Euro 2.995,45, anziché su quella complessiva di Euro 3.202,03. 2.1. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di ricorso, presentata il 16 gennaio 2012, è da considerare ammissibile, perché, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in difetto di una regolare comunicazione al Pubblico Ministero dell'ordinanza ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 128 e 153 c.p.p., il termine per la impugnazione non è mai decorso o, al più, è cominciato decorrere dal 13 gennaio 2012, data in cui lo stesso Pubblico Ministero ha preso personalmente visione dell'ordinanza, come da sua attestazione in pari data.
2.2. Il ricorrente denuncia, quanto al merito, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
Secondo il ricorrente, pur potendosi in astratto condividere l'orientamento espresso con l'ordinanza impugnata, vi è un errore di diritto per essere le pene irrogate con le due sentenze indicate inestinguibili ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 7, per avere il condannato, nel termine necessario per l'estinzione delle pene, riportato condanna alla reclusione per reati della stessa indole, commessi il 26 novembre 1989 e il 25 giugno 1991.
3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con applicazione dell'indulto sull'intero residuo di pena pecuniaria pari a euro 3.202,03.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell'art. 666 c.p.p., comma 6. 1.1. Questa Corte, intervenendo sulla riproposta questione processuale della determinazione del momento iniziale dal quale computare il termine, imposto a pena d'inammissibilità, per l'utile proposizione della impugnazione da parte del pubblico ministero, e pronunciandosi in fattispecie che atteneva alla proposizione dell'appello da parte di detto organo, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza del G.i.p. che, con unico provvedimento, aveva accolto la richiesta di misura cautelare personale, rigettandola per alcuni imputati o per alcune imputazioni, ha già affermato che il termine decorre dal momento in cui il provvedimento medesimo è comunicato, anche se ai fini esecutivi, all'ufficio di Procura mediante consegna di copia dell'atto in segreteria nelle forme di cui all'art. 153 c.p.p., comma 2, poiché tale comunicazione assicura la conoscenza effettiva del provvedimento e non è richiesta la comunicazione formale ex art. 128 c.p.p. (Sez. 1^, n. 19203 del 31 gennaio 2012, dep. 21/05/2012, P.M. in proc. Cacciapuoti). A tale conclusione questa Corte è pervenuta all'esito dell'analisi critica dei principi interpretativi fissati con sue precedenti decisioni, ora evocate dal ricorrente, e precisamente con la sentenza n. 686 del 1996 (Sez. 4^, n. 686 del 28/02/1996, dep. 24/04/1996, Mastrangeli, Rv. 205020) e con la sentenza n. 22705 del 2005 (Sez. 1^, n. 22705 del 21/04/2005, dep. 16/06/2005, P.M. in proc. Deriu e altri, Rv. 231766), e del richiamo al condiviso intervento delle sezioni unite con sentenza n. 27777 del 2006 (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, dep. 03/08/2006, Marseglia, Rv. 234213), considerato come dimostrativo di un mutamento di prospettiva giuridica rispetto alle predette decisioni, sia pure con riguardo alla materia delle misure cautelari reali e alla impugnazione proposta della difesa, per la operata valorizzazione, "ai fini della individuazione dei termini iniziali di decadenza posti dall'ordinamento ai fini dell'utile proposizione di un gravame", della nozione di effettiva conoscenza del provvedimento "collegata non già a generalizzate modalità di avviso, conoscenza o formali attività notificatorie, ma al concreto svolgimento del momento esecutivo del provvedimento giurisdizionale". Detta diversa prospettiva ha trovato, nell'analitico percorso argomentativo svolto dalla predetta decisione (Sez. 1^, n. 19203 del 2012), successivo positivo risconto nella sentenza di questa Corte n. 21888 del 2007 (Sez. 3^, n. 21888 del 08/05/2007, dep. 06/06/2007, De Matteo, Rv. 236961), che, ha rimarcato il rilievo determinante assunto, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322 bis e 324 c.p.p., con riferimento alla posizione del rappresentante della pubblica accusa, dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice e trasmesso al pubblico ministero "per l'esecuzione", e nella più recente sentenza n. 11484 del 2011 (Sez. 1^, n. 11484 del 25/02/2011, dep. 22/03/2011, Soriano, Rv. 250431), che ha ulteriormente sottolineato che il termine per la presentazione dell'appello nell'incidente cautelare decorre per il pubblico ministero dalla data di comunicazione all'ufficio del provvedimento da impugnare, a nulla rilevando, in virtù del principio di unitarietà e impersonalità del pubblico ministero, desumibile dalla L. n. 269 del 2006, n. 269, art. 2, lett. b), che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento, ne' occorrendo, ai fini della decorrenza del suddetto termine, la notificazione del provvedimento impugnabile.
1.2. Alla luce di tali condivisi principi, la cui applicazione al procedimento esecutivo è coerente con il quadro normativo, è priva di alcun fondatezza la tesi della diversa decorrenza del termine dal 13 gennaio 2012, sostenuta dal ricorrente, opponendo l'omissione dell'avviso di cui all'art. 128 c.p.p., l'osservanza delle forme di cui all'art. 153 c.p.p. e la mancanza di una presa di conoscenza diretta dell'ordinanza da parte del Pubblico Ministero in data antecedente a detta data, dovendo,invece, affermarsi che il termine per il ricorso per cassazione è cominciato a decorrere, nel caso di specie, il 21 dicembre 2011 data in cui, in esecuzione delle comunicazioni eseguite all'ufficio funzionalmente investito degli adempimenti di competenza disposti dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza, l'ordinanza stessa è pervenuta nella segreteria dell'Ufficio di Procura - ufficio esecuzione, come da annotazione della eseguita consegna e della relativa data, secondo le modalità prescritte dall'art. 153 c.p.p., comma 2 seconda parte, risultante sulla copia fotostatica in atti è dovendo rimarcarsi che all'indicato Ufficio, considerato nella sua unitarietà e impersonalità, è stata assicurata la effettiva conoscenza dell'atto.
1.3. Il ricorso per cassazione proposto il 16 gennaio 2012, oltre il termine di decadenza di quindici giorni fissato per la impugnazione dell'ordinanza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, è pertanto da considerare tardivo.
2. Per .a rilevata tardività del ricorso, l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e, quindi, preclusiva di ogni ulteriore verifica in ordine alle ragioni della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013