Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 38722
CASS
Sentenza 7 febbraio 2013

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Il termine per la presentazione del ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione decorre dal momento in cui quest'ultimo provvedimento sia trasmesso alla segreteria dell'ufficio della Procura per gli adempimenti di competenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., escludendo che il termine per l'impugnazione cominciasse a decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza, ex art. 128 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 38722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38722
    Data del deposito : 7 febbraio 2013

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