Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, preventivamente ammessi ma non citati per l'inerzia della parte, atteso che, tale potere-dovere non ha carattere eccezionale ma è ampio ed ha natura suppletiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per violazione di legge la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 129 c.p.p. dal giudice di primo grado il quale, preso atto della mancata citazione dei testi, già ammessi, indicati dal pubblico ministero, aveva ritenuto essergli precluso l'esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2001, n. 23436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23436 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/04/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 772
3. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 29640/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
avverso:
sentenza 16.12.1999 del Giudice del Tribunale di Belluno (in proc. nei confronti di EL RL, n. il 28.5.1950 a Cesiomaggiore);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Galgano, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 29.12.1999, il Giudice del Tribunale di Belluno ha assolto EL RL dall'addebito di falso ex art.469 cod.pen. con formula perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo violazione di legge.
Rileva che la pronuncia assolutoria - adottata dal giudice ex art.129 cod.proc.pen. sull'erroneo presupposto che l'omessa citazione dei testimoni del P.M., pure preventivamente ammessi, non avrebbe consentito, in difetto di alcuna acquisizione di prova, il ricorso al potere istruttorio officioso di cui all'art.507 cod.proc.pen. - avrebbe introdotto "a carico" della parte una sorta di decadenza dalla prova non prevista ex lege (risultando invece sanzionata di inammissibilità l'omessa presentazione tempestiva della lista dei testimoni, ex art.468 cod.proc.pen.); il provvedimento, sospettabile di abnormità per un eccesso dai poteri tipici del giudice dibattimentale, avrebbe altresì tratto dalla mancata verifica che la mancata comparizione non fosse dipesa da un difetto di prova dell'avvenuta notifica, si da rendere inutile, con un semplice rinvio dell'udienza, il richiamo, peraltro erroneo, all'ambito di operatività della norma.
Autonomo ricorso immediato per cassazione ha proposto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo anch'egli l'erronea applicazione dell'art.507 cod.proc.pen., sul rilievo che il giudice dibattimentale ha non solo il potere, bensì un vero esproprio dovere di utilizzare la norma in questione ogni qual volta ciò si renda necessario per accertare la verità dei fatti, indipendentemente ed anche al di là di eventuali inerzie o negligenze delle parti.
I ricorsi meritano accoglimento, cogliendo entrambi (e con maggior precisione quello del Procuratore Generale presso la Corte territoriale) una evidente violazione di legge nel provvedimento impugnato.
Esattamente, infatti, risulta richiamata (nel secondo ricorso) la pronuncia della Corte Costituzionale 111/1993, con la quale - "in linea" con la sentenza della Cass. Sez.
6.11.1992 n. 11227, Martin, che, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale circa i contorni del potere officioso attribuito al giudice, ha accolto una interpretazione estensiva della norma, ritenuto strumento di controllo del giudice del dibattimento rispetto alle eventuali carenze probatorie - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.507 cod.proc.pen. sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 111 e 112, sull'errato presupposto interpretativo che le condizioni alle quali detta norma subordina il potere di assunzione d'ufficio dei mezzi di prova siano da intendere nel senso che tale potere non possa essere esercitato ne' nel caso in cui da tali prove le parti siano decadute per la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista prevista dall'art.468 stesso codice, ne' nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse una qualunque attività probatoria. Il successivo orientamento del giudice di legittimità si è attestato su tali principi, sì da riconoscere che il giudice ha un vero e proprio obbligo di ricorrere al potere che l'art.507 cod.proc.pen. gli conferisce in ordine all'assunzione anche d'ufficio dei mezzi di prova, quando ciò sia comunque indispensabile ai fini della decisione "non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra il disporre i necessari accertamenti e prosciogliere l'imputato" (Cass. Sez. 3^, 13.5.1997 n. 5747, PM in proc. Fani), per cui va esclusa la sussistenza di un qualsiasi limite all'esercizio di tale potere officioso, attesa la ratio ispiratrice della norma che è da cercarsi nel "fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione, conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti" (Cass. Sez. 5^, 5.3.1998 n. 5770, Agnone;
Cass. Sez. 1^, 12.5.1995 n. 6683, Baggi). Nella specie, il giudice dibattimentale ha viceversa interpretato la norma in parola come espressiva non già di un potere-dovere di tipo suppletivo richiesto ex lege, bensì come un potere "eccezionale" e non utilizzabile per l'ipotesi di inerzia delle parti. Ancor prima di dover verificare la "necessità" del ricorso alla norma, dunque, il giudice si è radicalmente "auto-negato" il diritto di ogni valutazione, considerando preclusa qualsiasi possibilità di accesso al remedium dall'inerzia probatoria imputabile al Pubblico Ministero (qualificata incensurabilmente sub specie di mancata citazione dei testimoni) quando, invece, proprio detta inerzia (nel caso spinta al punto che il PM di udienza non ha neppure richiesto un rinvio perché gli fosse consentita la citazione dei testimoni già tutti ammessi) pone il giudice nella possibilità di utilizzare lo specifico strumento di controllo ai fini "primari ed ineludibili" di accertamento della verità, certamente non raggiungibile attraverso una sostanziale dismissione dei possibili e consentiti mezzi di ricerca.
L'erronea interpretazione della norma si è tradotta in un vero error in procedendo (cui è meramente consequenziale il difetto di motivazione in tema di necessità dei nuovi mezzi di prova), reso maggiormente evidente laddove il giudice dibattimentale ha affermato una preclusione processuale indotta dal concreto difetto di una fase acquisitiva delle prove, posto che è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'espressione "terminata l'acquisizione della prove", richiamata nella, norma indica solamente "il punto dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle prove", e non il presupposto per l'esercizio del potere di integrazione probatoria del giudice, con la precisazione ulteriore che per "prova nuova" deve intendersi anche la prova non disposta precedentemente e non soltanto, quindi, la prova sopravvenuta o scoperta (Sez. Un. 11227/1992 sopra citata), secondo una espressione, peraltro, in tali termini intesa dal giudice di legittimità anche per altra previsione processuale (art.603 cod.proc.pen.). Conseguentemente - pure esclusa l'ipotesi di abnormità, non riconoscibile in un provvedimento che è tipica espressione della volontà decisionale del giudice e non può inserirsi nella categoria di quelli del tutto estranei al sistema processuale - la ravvisata erroneità di applicazione dell'art.507 codice di rito impone la pronuncia di annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001