Sentenza 21 aprile 2005
Massime • 1
Il termine per la proposizione da parte del P.M. dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.i.p. di diniego dell'applicazione della misura cautelare personale relativamente a taluni indagati, inserita in un unico, più ampio provvedimento comprendente anche l'applicazione della misura privativa della libertà personale nei confronti di altri soggetti, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto al P.M. e non dal momento in cui il provvedimento viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio di Procura nei confronti delle persone assoggettate all'ordinanza limitativa della libertà personale. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta del P.M. di misura cautelare nei confronti di più indagati, il G.i.p. aveva accolto la domanda per alcuni e l'aveva respinta per altri, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti delle persone ad essi assoggettate, omettendo la prescritta comunicazione dell'ordinanza di rigetto relativa alle altre posizioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2005, n. 22705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22705 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/04/2005
Dott. DE NARDO PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1671
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 002803/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI NUORO;
nei confronti di:
1) RI UC, N. il 13/12/1976;
2) CU ES, N. il 17/11/1982;
3) ZI ET, N. il 27/06/1977;
4) OR ON PE, N. il 02/04/1978;
5) GH PP, N. il 30/08/1981;
6) GH VI, N. il 18/12/1982;
7) OR NI, N. il 17/01/1969;
8) IL SA NI ON, N. il 26/04/1980;
9) ED EO, N. il 21/06/1978;
10) IA NI, N. il 25/08/1983;
11) TI GI, N. il 22/02/1981;
12) LE NO, N. il 02/03/1979;
13) ZO ON, N. il 21/01/1951;
avverso ordinanza del 07/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO PE;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PETRONE I., che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentito l'avv. CROSTA A. che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
letta la memoria difensiva presentata nell'interesse di LE NO.
OSSERVA
1. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Sassari, adito ex art. 310 c.p.p., aveva dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di 10 giorni, stabilito dal combinato disposto dagli artt. 310 cpv e 309 c.p.p., l'appello del P.M. contro il provvedimento del
Gip del 20.10.2004, depositato il 21.10.2004, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di DE UC ed altri indagati, salvo che per LI ES nei confronti del quale la richiesta del P.M. era stata accolta, pur se soltanto in relazione a taluni dei reati contestati.
2. Riteneva il Tribunale che il termine di 10 giorni per la proposizione dell'appello da parte del P.M. decorresse dal deposito dell'ordinanza effettuato il 21.10.204 e non già dall'esecuzione in data 26.10.2004 dal provvedimento custodiale nei confronti del LI per i reati per i quali la richiesta era stata accolta e, dunque, l'appello del P.M. proposto il 5.11.2004 doveva considerarsi tardivo.
3. Deduce il P.M. ricorrente erronea applicazione di legge poiché, allorquando sia impugnato dal P.M. un provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, il termine per l'impugnazione non può essere fatto decorrere dalla esecuzione o notificazione del provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 309, comma 1, e p.p. nei casi di accoglimento dalla richiesta, non essendo prevista per il provvedimento di rigetto alcuna esecuzione o notifica. Osserva, comunque, il P.M. nel suo ricorso che, quanto meno nei confronti del LI, il termine per la preparazione dell'impugnazione doveva decorrere anche il P.M. dall'esecuzione dell'ordinanza custodiale.
Ha presentato memoria di replica il difensore di DA NO nei cui confronti la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare era stata respinta.
4. Il ricorso è fondato anche se per motivi diversi da quelli indicati dal P.M. ricorrente.
Invero, in assenza di una specifica indicazione della decorrenza del termine per l'impugnazione del P.M. nel caso di rigetto della richiesta di misura cautelare, non par dubbio che tale termine debba essere fatto decorrere dalla comunicazione del provvedimento di rigetto che deve essere fatta al P.M. secondo i principi generali che regolano i termini per l'impugnazione stabiliti dall'art. 585 c.p.p. Nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 585, comma 2, lett. a) e 128 c.p.p. (secondo cui, quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione), il termine per l'appello del P.M. deve essere fatto decorrere dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento che spettava al P.M. e che non pu? essere sostituito, allorché si tratti di un provvedimento unico come nel caso in esame, dalla comunicazione fatta al P.M. ai fini della esecuzione dalla misura nei confronti degli imputati e per i reati in relazione ai quali la richiesta è stata accolta.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005