Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
Nel caso di pronuncia di sentenza di applicazione di pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione può essere risolta attraverso il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.. Infatti, per la natura pattizia della statuizione, il verbale d'udienza, nel quale è consacrato l'accordo riportato in motivazione, prevale sul dispositivo nell'ipotesi di contrasto apparente fra gli stessi e tale divergenza non comporta la nullità della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2005, n. 45526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45526 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 15751
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 47645/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
avverso la sentenza emessa in data 15 luglio 2004 dal Tribunale di Pisa;
nei confronti di:
NDIAYE PAPA, n. il 1 febbraio 1956;
visti gli atti, la sentenza impugnata e l'appello proposto dal Procuratore generale;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
viste le requisitorie scritte con le quali il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Con sentenza in data 15 luglio 2004, il Tribunale di Pisa applicava a Ndiaye Papa, sull'accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena di due mesi, venti giorni di reclusione e 150,00 euro di multa, per il delitto di cui all'art. 648 c.p.. Nella motivazione della sentenza, si dava atto che le parti avevano concordato l'applicazione di una pena nella misura e nei termini che seguono: pena base, ravvisata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p.p., cpv., mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, a mesi quattro di reclusione e euro 200,00 di multa, ulteriormente ridotta per la scelta del rito, a mesi due e giorni venti di reclusione e euro 150,00 di multa.
Il giudice dava altresì atto che non sussistevano elementi per ritenere applicabile l'art. 129 c.p.p., che corretta appariva la qualificazione giuridica dei fatti e, ancora, che la condotta dell'imputato poteva essere agevolmente inquadrata nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., ravvisata dalle parti e con riferimento alla quale era intervenuto l'accordo, stante il modesto valore economico del bene ricettato;
e, infine, che potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione della incensuratezza dell'imputato.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione per violazione di legge il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, rilevando che all'imputato era stata contestato il reato di cui al l'art. 648 c.p., comma 1, (punito con la reclusione da due a otto anni) e che il Tribunale, invece, pur intendendo applicare la pena di cui all'art. 648 c.p., comma 2, (come era dato desumere dalla motivazione), aveva omesso di fare riferimento nel dispositivo a tale diversa ipotesi, di minore gravità rispetto a quella contestata.
Tale omissione, ad avviso del Procuratore generale configura una violazione della legge penale, e segnatamente dell'art. 546 c.p.p., comma 3, determinando la nullità della sentenza perché
all'incompletezza del dispositivo non può supplirsi con la motivazione: in caso di difformità tra motivazione e dispositivo deve, infatti, prevalere quest'ultimo.
Anche il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitorie scritte, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione impugnata condividendo le argomentazioni del ricorrente.
La corretta interpretazione della volontà delle parti, ratificata dal giudice, porta a ritenere che nella specie si sia verificato una semplice omissione nel dispositivo, ove l'ipotesi attenuata non è stata espressamente richiamata, e, quindi, un contrasto solo apparente, di natura non sostanziale, agevolmente risolvibile con l'ausilio della motivazione.
Per l'effetto, il dispositivo della sentenza impugnata va corretto nel senso che ove è scritto "in ordine all'imputazione a lui ascritta", deve leggersi "in ordine al reato di cui all'art. 648, cpv., c.p.".
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è scritto "in ordine all'imputazione a lui ascritta", deve leggersi "in ordine al reato di cui all'art. 648, cpv., c.p.". Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005