Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. si applica anche all'ipotesi di ripristino della misura cautelare a seguito della regressione del processo dalla fase esecutiva a quella di cognizione ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. con la conseguenza che i termini di fase della custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare emesso dal giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Restituzione in termini: termine di fase decorre dalla carcerazione (Cass. 25954/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2021
Il termine di fase della custodia cautelare non decorre dal provvedimento che ha restituito nel termine l'imputato, ma dalla data della sentenza di primo grado ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia. Cassazione penale SEZIONE QUARTA PENALE Sent., (ud. 12/05/2021) 08-07-2021, n. 25954 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente - Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere - Dott. CENCI Daniele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: KP, nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di LECCE; udita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 34204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34204 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO CE - Presidente - del 02/07/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1213
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 20447/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS NC n. 3/8/1962;
avverso l'ordinanza 189/2014 dell'11/3/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. SI CE era stato condannato dal Tribunale di Milano in data 11 novembre 2009 alla pena di anni 25 di reclusione per traffico di stupefacenti. Tale sentenza era dichiarata irrevocabile il 7 aprile 2010.
2. Il 17 settembre 2013 SI veniva estradato dalla Colombia.
3. Il 12 dicembre 2013 il Tribunale di Milano restituiva il ricorrente nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., commi 2 e 2 bis per proporre appello e, contestualmente, dichiarava nuovamente efficace l'ordinanza di custodia in carcere in corso al momento della condanna in primo grado.
4. Il successivo 18 dicembre 2013 SI chiedeva al Tribunale di Milano la declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere per decorrenza dei termini massimi di fase, con riferimento alla fase decorrente dalla condanna in primo grado, in quanto andava computato la detenzione sofferta a fini di estradizione in Colombia nel periodo dal 17 giugno 2011 al 26 ottobre 2012 e, poi, dal 24 agosto 2013 al 17 settembre 2013, data della consegna all'Italia.
5. Il Tribunale rigettava la richiesta poiché non risultava con certezza che il ricorrente fosse stato sottoposto ad arresto proprio in ragione della richiesta di estradizione presentata dall'Italia. In ogni caso riteneva applicabile il disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, dovendosi equiparare il caso di specie a quello del regresso del procedimento ad altra fase. Riteneva, in conseguenza, che i termini di fase decorressero nuovamente dalla data del provvedimento che aveva disposto il regresso, ovvero dal 12 dicembre 2013, e che quindi, anche considerando i termini della custodia sofferta in Colombia, in aggiunta a quella sofferta in Italia, non si raggiungeva il doppio del termini di fase pari ad anni tre (limite comunque posto dall'art. 304 c.p.p., comma 6).
6. Proposto dall'SI appello ex art. 310 c.p. avverso tale decisione, il Tribunale del Riesame, con ordinanza dell'11 marzo 2014, qui impugnata, lo rigettava.
7. Anzitutto osservava che anche, con i nuovi documenti prodotti dalla difesa, non risultava se l'arresto a fini estradizionali fosse riferibile alla procedura di estradizione richiesta dall'Italia e che eventuali accertamenti, dovendo essere svolti con rogatorie internazionali, erano incompatibili con le scadenze temporali della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini.
8. Rilevava poi che nel caso di specie la remissione in termini non era conseguenza di alcun errore della A.G. ma soltanto della facoltà di impugnazione concessa all'imputato contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti in contumacia.
9. In conclusione riteneva che i termini di custodia per la fase successiva alla sentenza di primo grado decorressero nuovamente dalla data del provvedimento che aveva rimesso in termini l'imputato. 10. Contro tale provvedimento propone ricorso SI con atto a firma del difensore.
11. Con il primo motivo rileva il vizio di motivazione dell'ordinanza quanto al mancato accertamento della ragione di sottoposizione all'arresto estradizionale, concludendo che, comunque, la Corte di Appello di Milano, innanzi alla quale è in corso il processo di secondo grado, con ordinanza dell'11 febbraio 2014 ha riconosciuto che la carcerazione subita all'estero dal ricorrente è riferibile al presente procedimento.
12. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 303, 304 e 722 c.p.p.. 13. Rileva che il termine di fase decorreva dalla sentenza di primo grado e non dal provvedimento di revoca della esecutività della sentenza in quanto va escluso, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che tale provvedimento rientri nella ipotesi di regressione. In ogni caso non vi era ragione del raddoppio di tali termini.
RITENUTO IN DIRITTO
14. Il ricorso è infondato.
15. Quanto al primo motivo, in ragione di quanto si dirà in ordine al secondo, la questione non ha rilevanza allo stato. Difatti, che vi sia stata o meno detenzione a fini estradizionali in Colombia, nulla muta allo stato poiché la questione è risolta dalla nuova decorrenza del termine di fase a decorrere dalla data della restituzione nel termine. La questione sarà, invece, in futuro rilevante quanto all'eventuale decorso del doppio del termine di fase senza pronuncia della sentenza di appello. Va solo considerato innanzitutto che, come il ricorrente dichiara (ma in atti non risulta) la Corte di Appello ha riconosciuto che la detenzione in Colombia era finalizzata alla estradizione in Italia e che, poi, la motivazione dei giudici di merito è alquanto singolare. O il ricorrente è stato detenuto per la richiesta di estradizione in Italia o non lo è stato;
certamente non spetta a lui l'onere della prova, ai fini della decisione sulla richiesta di decorrenza dei termini, di dimostrare di essere stato detenuto per il processo a suo carico, ancorché all'estero; singolare è anche ritenere che non sia possibile acquisire in termini brevi la notizia e, comunque, sul presupposto della lungaggine dell'accertamento, optare per una decisione che prescinda dalla pregressa detenzione, con piena accettazione della possibilità che vi sia una illegittima protrazione dei termini di custodia.
16. La questione posta è comunque risolta perché quello in esame rappresenta uno dei casi nei quali si realizza una "regressione" ovvero "rinvio ad altro giudice" rilevante al fine della nuova decorrenza dei termini di fase.
17. La norma in questione è quella dell'art. 303 c.p.p., comma 2, secondo la quale "nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento".
18. Sin dalla introduzione del nuovo codice si è posto il problema dell'ambito di applicazione di tale norma, in presenza in particolare di una ipotesi specifica quale è il rinvio da parte della corte di cassazione, e la risposta della giurisprudenza è sempre stata nel senso di ritenere che si sia in presenza di mera esemplificazione e che la nuova decorrenza dei termini si verifichi in ogni possibile ipotesi di regressione o spostamento del processo.
19. In materia di termini di durata della custodia cautelare, la locuzione "per altra causa", usata dal legislatore nell'art. 303 c.p.p., comma 2, si riferisce non solo agli annullamenti o dichiarazioni di nullità delle sentenze o dei provvedimenti in genere che determinano il passaggio del processo ad un grado o ad una fase successiva, ma a qualunque altra decisione in grado di determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizio diversi, senza alcuna distinzione, compresa la sentenza del giudice di appello nelle ipotesi di cui all'art. 604 c.p.p., o nel caso in cui rileva l'incompetenza del giudice di primo grado, nei casi di cui all'art. 23 c.p.p.. (Sez. 6, n. 76 del 14/01/1993 - dep. 08/03/1993, Mascolo, Rv. 193545).
20. L'art. 303 c.p.p., comma 2, pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, e quelle di rinvio ad altro giudice, sia a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, sia per qualunque altra causa. Per questa ragione, la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, invece che direttamente a quest'ultimo, prevista dall'art. 23 c.p.p., comma 1, dopo la sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale,
implica la regressione del procedimento per una causa diversa dell'annullamento disposto dal giudice di diritto, ma con eguali effetti sul piano della custodia cautelare, e cioè la nuova decorrenza dei termini previsti per la fase, fermo quello massimo. (Sez. 1, n. 4361 del 22/08/1995 - dep. 01/09/1995, Gemelli, Rv. 202415).
21. Ai fini del nuovo decorso dei termini di fase della durata della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, la previsione di una situazione sufficientemente determinata, qua è l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha valore semplicemente esemplificativo, e pertanto il meccanismo della nuova decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare va ricollegato a tutti i casi di regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice, anche se questi ne ha avuto già cognizione, e segnatamente al caso in cui la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di giurisdizione o di competenza, rinvia il processo a un giudice diverso da quello che, da ultimo, ha avuto cognizione del procedimento. (Conf. Sez. 1^, 19 giugno 1997 n. 4221, Giacobbe, in corso di massimazione). (Sez. 1, n. 3972 del 05/06/1997 - dep. 08/10/1997, Esen e altri, Rv. 208584).
22. Ciò che rileva non è tanto il rispetto della ordinaria sequenza procedimentale, come del resto è testuale nella ipotesi di rinvio ad altro giudice, quanto l'esigenza di risolvere, nella ipotesi di oggettiva regressione del processo che possa avere effetto di scadenza dei termini di custodia, l'inevitabile vulnus alle esigenze di cautela. La norma ha previsto che tale rischio di scadenza venga risolto contemperando le esigenze da un lato di evitare la scadenza stessa, il che ha realizzato appunto col sistema della nuova decorrenza dei termini di fase, nel contempo tutelando l'imputato non spingendo oltre limiti ragionevoli tale prolungamento dei termini. Per tale motivo ha posto il limite del termine di fase che non può superare il doppio (art. 304 c.p.p., comma 6) ed ha mantenuto comunque il medesimo limite complessivo dei termini di custodia. Ciò è affermato con chiarezza da questa Corte (Sez. U, n. 4 del 19/01/2000 - dep. 29/02/2000, Musitano, Rv. 215214) che, intervenendo sulle modalità dei calcolo del termine di fase, ha, in motivazione, affermato:"La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente attribuito alla disposizione ex art. 303, comma 2, l'effetto di far decorrere un nuovo termine di fase del tutto svincolato da quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito, nel senso che non è stato mai posto in dubbio che la predetta norma ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso ex novo di un distinto termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile (Cass., Sez. 6, 21.10.1998, Paoni Battaglia, rv. 212689; Cass. Sez. 1, 20.10.1998, Accardo ed altri, rv. 212027; Cass., Sez. 1, 14.07.1998, Accardo, rv. 211413; Cass., Sez. 1, 6.07.1998, Todesco, rv. 211273; Cass., Sez. 1, 5.06.1997, Esen e altri, rv. 208584;
Cass., Sez. 5, 25.10.1996, Trubia, rv. 206551; Cass., Sez. 3, 30.07.1993, Soracco, rv. 195976). Inoltre, più volte sono state dichiarate manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 c.p.p. - formulate con riferimento ai parametri degli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. - per la ragione che la disciplina degli effetti della regressione del processo sulla durata della custodia cautelare corrisponde ad una precisa scelta del legislatore, il quale, conformemente a criteri di ragionevolezza e ai principi costituzionali, ha inteso realizzare un equilibrato bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e favor libertatis, da un lato assegnando prevalente rilevanza alle prime con riguardo ai termini di fase e dall'altro riconoscendo la priorità della libertà individuale per ciò che concerne il termine massimo complessivo di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4 (Cass., Sez. 5, 26 maggio 1998, Giacalone, rv. 211613; Cass., Sez. 1, 19 giugno 1998, Todesco, rv. 211157; Cass., Sez. 6, 30 marzo 1993, Esposito, rv. 195641)".
23. Questo rende di per sè poco rilevante discutere se alla ripetizione della fase processuale si arrivi nell'ambito del giudizio di cognizione o, come nel caso di specie, attraverso una sorta di regressione dalla fase di esecuzione. Invero un tale limite non vi è nella lettera della norma e la sua interpretazione è chiaramente nel senso della massima ampiezza in quanto le esigenze per cui la regola è posta non attengono, come detto, ad un profilo di regolare scansione dei tempi del processo ma al dato obiettivo delle conseguenze negative della eventuale regressione sul provvedimento di cautela in corso di applicazione.
24. La questione va affrontata anche sotto il profilo di quella che è la particolare ipotesi di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2. 25. Tradizionalmente l'istituto della restituzione in termini per la impugnazione avverso la sentenza passata formalmente in giudicato era ipotesi straordinaria, legata ad ipotesi di errore ovvero situazioni eccezionali di "caso fortuito" ovvero "forza maggiore". La nuova previsione dell'art. 175, comma 2, in questione ha, invece, un carattere decisamente diverso. Introduce, difatti, un vero e proprio diritto alla proposizione dell'impugnazione da parte del soggetto contumace, pur a fronte di un pieno rispetto delle regole processuali in materia di notifiche (la normativa vigente al momento del processo in contumacia a carico di SI consentiva anche notifiche che si limitassero a garantire la conoscenza legale ma non la conoscenza effettiva).
26. Vi è, insomma, un vero e proprio diritto a tornare dalla fase dell'esecuzione ad una fase del processo di merito rispetto alla quale è solo possibile al PM offrire la prova contraria della effettiva conoscenza (Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire. (Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008 - dep. 21/01/2009, Holczer, Rv. 242430). 27. Quindi si è fatto riferimento alla disciplina della restituzione in termini non per la finalità di riparare ad errori o altri casi eccezionali, ma "Il legislatore italiano ha scelto lo strumento delle misure ripristinatorie, per garantire comunque al contumace inconsapevole la possibilità di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa in giudizio" al fine di riequilibrare, sino alla recente normativa sulla procedimento in assenza della parte, l'ordinamento processuale rispetto al processo in absentia ("In particolare si tratta, nel caso di specie, dell'imputato giudicato in contumacia che non abbia avuto contezza del processo e non abbia potuto, per questo motivo, partecipare al suo svolgimento, vedendosi precluso, in tal modo, l'esercizio del proprio diritto di difendersi, anche mediante la produzione di nuove e diverse prove rispetto a quelle presentate dall'accusa").
28. Il rilievo della esigenza è stato ritenuto tale che, superando il vincolo del "principio di unicità della diritto di impugnazione", la Corte Costituzionale con la sentenza numero 317 del 2009, dichiarando parzialmente incostituzionale l'art. 175 c.p.p., comma 2, ha previsto che l'imputato contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento possa proporre impugnazione anche quando questa sia stata proposta al suo difensore. Pur se in tal caso,introdotto con la decisione del giudice costituzionale, non vige la "presunzione" di non conoscenza, l'effetto è che in questo caso non solo si realizza un ritorno alla fase di cognizione ma, nell'ambito di questa, alla fase antecedente alla sentenza emessa a seguito di impugnazione al difensore.
29. Questo dimostra ancor di più che, nella situazione in esame, vi è una sorta di giudicato provvisorio e, anzi, nel caso introdotto dalla Corte Costituzionale, anche la sentenza è provvisoria e sottoposta alla condizione risolutiva che il ricorrente non dimostri la sussistenza delle condizioni per proporre ulteriore ed autonoma impugnazione.
30. La conclusione, quindi, è che si è di fronte ad una forma di regressione "ordinaria", con la particolarità che la regressione è alla fase di cognizione da una fase provvisoria di giudicato. 31. E, nei casi indicati sopra, la situazione pressoché identica di sentenza emessa in contumacia passata in giudicato può anche comportare una ulteriore regressione di fase laddove vi sia stata sentenza sul impugnazione del difensore.
32. Sono tutti casi rispetto ai quali ricorrono pacificamente le condizioni che hanno giustificato la introduzione della disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2 per disciplinare la situazione in questione con una adeguata contemperanza degli opposti interessi in gioco.
33. Poiché rileva tale profilo fattuale, di effetto prodotto in qualsiasi modo, come dimostra la dizione generica della norma, il fatto che il passaggio di fase non sia interno al giudizio di cognizione non è certamente ragione ostativa.
34. L'unico profilo di apparente dubbio potrebbe essere la assenza di una previsione espressa in occasione della specifica disciplina della restituzione in termini per adeguamento del processo contumaciale alle esigenze del diritto di difesa, ma la evidente ragione di una tale mancanza è che nelle ipotesi disciplinate dall'art. 175 c.p.p., comma 2 è ragionevolmente improbabile che la questione si ponga in quanto la sottoposizione a misura cautelare di norma comporta la prova della conoscenza del processo in corso che esclude la restituzione in termini;
peraltro la nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato introdotta con la L. 28 aprile 2014, n. 67 prevede tra i casi di conoscenza presunta del procedimento proprio il caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a misura cautelare. E, difatti, la vicenda in esame si colloca nel più limitato caso della sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di soggetto estradato dall'estero rispetto al quale è maggiormente possibile, come nel caso avvenuto, che vi sia un'apprezzabile periodo di custodia cautelare (a fini di estradizione) all'estero, equiparato alla custodia nell'ambito del processo, ex art. 722 c.p.p.. Tale misura, come accaduto nel caso di specie, ben può essere applicata successivamente alla fase di formale irrevocabilità della sentenza in contumacia e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, che decorre dal momento della consegna. Quindi non può darsi alcun significato alla assenza di previsioni specifiche nell'art. 175 c.p.p., comma 2 per le misure cautelari in atto.
35. Gli argomenti svolti consentono di superare il contrasto con la decisione Sez. 1, Sentenza n. 33121 del 2011 secondo cui "Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso. (Sez. 1, n. 33121 del 14/07/2011 - dep. 05/09/2011, Gremì, Rv. 250671)".
36. Tale decisione innanzitutto riguarda la diversa ipotesi della restituzione in termini per la diversa situazione dell'errore nel ritenere la sentenza irrevocabile nonostante la non decorrenza del termine per impugnazione, laddove nel caso in esame, per le ragioni anzidette della totale diversità della situazione, si ha un vero e proprio regresso anziché la ordinaria prosecuzione del processo non essendo scaduto il termine per l'appello.
37. Poi, comunque, la predetta sentenza ritiene non possibile una "interpretazione estensiva della norma non può essere accolta, poiché l'espressione "o per altra causa" contenuta nell'art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipotesi di regressione del processo nell'ambito della fase della cognizione - per la quale, peraltro, sono dettate le norme che regolano i termini della custodia cautelare - ma non comprende anche il caso di riapertura del processo, già definito, per costatate irregolarità nella formazione del titolo esecutivo, accertate a seguito di incidente di esecuzione." così ritenendo determinante la circostanza della inapplicabilità della norma all'esterno del giudizio di cognizione laddove, invece, è stato ritenuto che la funzione della disposizione non è collegata alle ragioni per le quali la fase ricomincia considerando ma solo al dato fattuale del regresso senza distinguere fra le ragioni per cui questo sia avvenuto. Va in definitiva affermato che "l'art. 303 c.p.p., comma 2, si applica ad ogni ipotesi di regressione di fase anche quando ciò avvenga per restituzione in termini ai sensi art. 175, comma 2 per la impugnazione la sentenza formalmente passate in giudicato dell'imputato giudicato in contumacia".
38. Pertanto i termini di custodia sono decorsi nuovamente dalla data del provvedimento che restituiva il ricorrente in termini. Il periodo di custodia cautelare presofferto ai fini di della estradizione richiesta per il processo in corso va computato al diverso fine di determinare il limite massimo del doppio dei termini di fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014