Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME034 8 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Contratts SEZIONE TERZA CIVILE mouslots inadempie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 14724/98 Consigliere Cron.7221 Dott. Michele VARRONE Rep.1166 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 02/10/00 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CSF DI MAGGIONI & CIOCIOLA SNC IN LIQ, in persona del IL SOLE 24 ORE... dal Sig per diritti L. 6000 liquidatore pro-tempore sig. Maggioni Isabella, 2001- IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA elettivamente CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARZO CORTE DI RICCARDO, CON STUDIO IN 73100 LECCE VIA DEI CANCELLERIA SALESIANI, 45, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LEASIMPRESA SPA SUCCEDUTA FUSIONE alla Leasingand 00862548 Service S.P.A.in persona del procuratore speciale 2000 dott.ssa Elisabetta Molinari, elettivamente 1528 domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva PACIFICI PAOLO, che la difende, studio dell'avvocato dal Sig. PACIFICI giusta delega in atti;
per diritti L. 2000 tk 30 APR. 2001 - controricorrente il IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 169/98 della Corte d'Appello di LIRE 2000 TORINO, emessa il 30/1/1998, depositata il 16/02/98; CANCELLERIA RG.572/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco BB484233 MANZO;
BB484234 udito l'Avvocato RICCARDO MARZO;
AT979147 udito l'Avvocato PAOLO PACIFICI;
LIRE 10000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANE Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. AT979148 BB484295 BB484271 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 1992, la Leasing and Service S.p.a. conveniva in giudizio la C.S.F. S.n.c. (consulenze e servizi finanziari) di Maggioni e Albis, poi C.S.F. di Maggioni e Ciociola S.n.c. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento alle obbligazioni del contratto di mandato tra loro concluso. L'attrice esponeva di avere conferito alla C.S.F. S.n.c. la facoltà di promuovere per suo conto contratti di leasing e di Quest'ultima si era impegnata ad usufrutto. l'autenticità delle firme apposte su accertare tutti i documenti inerenti ai contratti stipulati, dovendo verificare che le sottoscrizioni fossero apposte dalla persona fisica cui l'atto si riferiva, nonché la materiale esistenza del bene oggetto del contratto, l'effettiva proprietà di chi figurava come alienante le regolari e iscrizioni presso i pubblici registri. Si era impegnata, altresì, a verificare l'effettiva consegna del bene oggetto del contratto da parte locatario e a verificare che ladel fornitore documenti contrattuali descrizione sui corrispondesse realmente al bene medesimo. La 3 r società attrice deduceva, poi, che, nel dicembre 1989, la convenuta le aveva segnalato la possibilità di concludere un contratto di leasing con la Telecentro di ZO Antonino, avente ad un'autovettura, da acquistarsi presso oggetto 1'Autosalone Autoparella di NN LU. Essa aveva dato il proprio assenso per la stipula del contratto e aveva trasmesso alla convenuta tutti i moduli contrattuali necessari e l'assegno di lire 55.000.000, da consegnare al fornitore quando il contratto di leasing fosse stato perfezionato e fossero stati esperiti i controlli. La Leasing and Service s.p.a. Riferiva, poi, che, con lettera del 22 dicembre 1989, la convenuta le aveva trasmesso l'importo di lire 11.238.692, previsto nelall'anticipo corrispondente contratto, assicurando il sollecito inoltro della documentazione contrattuale firmata. Tuttavia, dopo l'emissione delle fatture per i primi canoni, il ZO aveva dichiarato di non aver mai di leasing con essa ed firmato alcun contratto firme. Interpellata, disconosciute le la aveva consegnato i documenti s.n.c. C. F.S. aveva contrattuali, che erano risultati privi dei dati essenziali e di numerose firme. 4 r Ciò premesso, la società attrice, allegando il grave inadempimento della convenuta, che non aveva posto in essere i controlli e le cautele previsti ed aveva, invece, addirittura provveduto al pagamento del prezzo prima che il contratto di leasing fosse stipulato, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, pari all'importo di lire 55.000.000, detratto il ricevuto anticipo di lire 11.238.692, con gli interessi. La convenuta si costituiva, la contestando fatti esposti corrispondenza a verità dei dall'attrice e sostenendo che essa non aveva l'obbligo di garantire la solvibilità del NN. Chiedeva, inoltre, che fosse integrato il contraddittorio nei confronti del ZO e del NN e, comunque, l'autorizzazione a chiamarli in causa. Proponeva infine domanda riconvenzionale, sostenendo di essere creditrice della società Leasing and Service della somma di lire 4.507.940. Il Tribunale, con sentenza del 10 febbraio 1996, ritenuta la sussistenza dell'inadempimento da parte della C.S.F. S.n.c. in liquidazione, la condannava, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento nei confronti della società attrice 5 r lire 43.761.308, oltre alla della somma di e agli interessi dalla domanda. rivalutazione inammissibile la domandaDichiarava sopravvenuta riconvenzionale per carenza di interesse ad agire, avendo la società convenuta riconosciuto l'avvenuta compensazione del credito vantato, come eccepito dalla Leasing and Service S.p.a. diProposto appello, La Corte d'appello Torino, con senter za del 16 febbraio 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, riteneva che Leasing and Service S.p.a. aveva concorso colposamente a cagionare il danno, nella misura del trenta per cento e, conseguentemente, riduceva la somma liquidata а titolo di risarcimento dei danni a lire 30.632.915, oltre gli accessori indicati nella sentenza del Tribunale. Avverso questa sentenza, la C.F.S S.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e illustrato da memoria. La Leasing and Service S.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente 6 R deduce la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e del principio del contraddittorio. Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante nei la mancata integrazione del contraddittorio confronti di ZO e NN. Nullità della sentenza e dell'intero procedimento. Violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 C.C. e 214 e seg. Omessa, insufficiente, contraddittoria c.p.c. motivazione sui purti decisivi della controversia riguardanti la dedotta falsità della firma di ZO NT, la dedotta insolvenza di NN LU, la superfluità della prova certa di tali fatti dedotti dall'attrice>>. Secondo quanto esposto, presupposti della responsabilità della C.F.S. sarebbero l'accertamento della falsità della firma di ZO RO e dell'insolvenza del NN. Di qui la duplice doglianza: a) che tali accertamenti dovevano avvenire in presenza del ZO e del NN, poiché la pronunzia della responsabilità per inadempimento richiedeva che fossero assolutamente certe la falsità della firma e 1'insolvenza>>; b) che le circostanze in questione, in quanto contestate, 7 r dovevano essere provate dalla società attrice, mentre la Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che sussistevano indizi documentali>>, tali da consentire l'inversione dell'onere della prova. Il motivo è infondato. Relativamente alla prima doglianza, si osserva che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione ○ a_ mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, la sentenza sia priva di utilità pratica, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate (v. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593). Avuto riguardo a tale principio, va escluso che nel caso di specie possa ravvisarsi un litisconsorzio necessario con i sig.ri ZO e NN estranei al contratto di mandato del cui inadempimento si discute. In altri termini, la r sentenza è idonea a regolare il rapporto giuridico controverso e a realizzare gli effetti voluti con la domanda, lasenza necessità della partecipazione al processo dei soggetti indicati e che, nella prospettazione restando irrilevante parte convenuta, l'accertamento della possa coinvolgere anchedell'inadempimento valutazioni del comportamento del ZO ○ del NN. E' infondata anche la prospettazione con la lamenta che la Corte territoriale aveva quale si domanda, ritenendo che sussistevano accolto la indizi documentali>> dell'inadempimento, tali da consentire l'inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale ha ritenuto che, avendo, la mandante documentato indizi dell'adempimento della mandataria producendo un modulo contrattuale senza tutte le firme nonché un processo verbale di consegna senza l'indicazione del giorno in cui il fornitore avrebbe consegnato il bene all'utilizzatore>> allora la mandataria aveva l'onere di provare (attraverso la produzione di documenti che la mandataria stessa avrebbe dovuto acquisire per eseguire il mandato, e se necessario, attraverso testimoni) di avere 9 r adempiuto il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia>>. La motivazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata non appare corretta. Tuttavia, essendo il dispositivo conforme al diritto, questa Corte deve limitarsi a correggere la motivazione. stato dedottoNel caso di specie l'inadempimento al contratto di mandato, deducendo il comportamento negligente della società convenuta e la non conformità della prestazione alle obbligazione assunte. Ciò premesso, come è stato più volte ritenuto da questa Corte, in relazione alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento, la prova dell'adempimento è a carico del convenuto, dovendo l'attore provare semplicemente il rapporto (Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629; 27 marzo 1998, n. 3232; 7 febbraio 1996, n. 973; 5 dicembre 1994, n. 10446; 31 marzo 1997, n. 3099). L'onere della prova va, dunque, ripartito tra le parti nel senso indicato. E in ciò consiste la correzione della motivazione in diritto della sentenza della Corte d'appello di Torino, che, peraltro, per altra via ha posto la prova dell'adempimento а carico della società 10 r convenuta, quale conseguenza della documentazione di indizi d'inadempimento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 269, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la richiesta tempestiva formulata di chiamare in causa Deduce che, pur se si ZO e NN. 141 dovesse ritenere sussistente un litisconsorzio necessario, non vi era motivo per negare l'autorizzazione sia sotto il profilo della comunanza di causa che sotto quello della garanzia impropria. Il potere discrezionale del giudice al riguardo sarebbe viziato da eccesso di potere. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto chiarito che, avuto riguardo alla data della richiesta di chiamata in causa, contenuta nella comparsa di risposta e, anche, provvedimento con il quale si alla data del chiamata in causa, trova respingeva la applicazione l'art. 269 nel testo anteriore alla novella del 1990. Ciò premesso, questa Corte ha costantemente affermato che la parte, la quale non ha chiamato il terzo in giudizio con le modalità e nei termini fissati dall'art. 269 cod. proc. civ., non può denunciare la mancata concessione, da parte del giudice, di un termine per effettuare la chiamata, trattandosi di facoltà discrezionale che la legge riserva al prudente apprezzamento del giudice di primo grado e che non è sindacabile nelle successive fasi del giudizio né, in particolare, in sede di legittimità (v. per es., Cass. 6 luglio 1990, n. 7125; 1 agosto 1990, n. 7688; 21 gennaio 1995, n. 710).
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt., 204 e 207, 2721 e SS. C.C. Omessa motivazione circa un punto decisivo attinente all'inammissibilità e alla nullità della prova per testi. Violazione dell'art. 102 c.p.c. e del principio del contraddittorio nei confronti dei terzi ZO e NN anche con riferimento alle circostanze dedotte in sede testimioniale. Violazione degli artt. 214 e SS. nonché 221 e ss. c.p.c.>>. Anche tale motivo non può essere accolto. Rispetto alle questioni attinenti la prova testimoniale, infatti, la parte è carente di interesse, considerato che la decisione della 12 १ Corte territoriale non si fonda in alcun modo sulla prova testimoniale effettuata in primo grado.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce illogica, insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante la negligenza della C.S.F. e quella della L. & S. nella determinazione del danno e sulla irrilevanza degli addebiti formulati alla convenuta, in relazione ai fatti confessati dall'attrice. Violazione degli artt. 2730 e SS. c.c. Illogica, contraddittoria, carente motivazione circa l'esistenza del rapporto di causalità tra inadempimenti addebitati alla convenuta e danno ex adverso lamentato>>. Secondo quanto più specificamente dedotto la società L & S nell'atto di citazione aveva confessato che, assunte le necessarie informazioni, dava il proprio consenso Questaper la stipula del contratto>>. circostanza escludeva qualsiasi responsabilità della convenuta, poiché le necessarie>> informazioni dovevano riguardare la solvibilità ed affidabilità, sia del NN che del ZO. In altri termini, la propria 13 رو responsabilità si sarebbe potuta configurare solo nel caso di provata insolvenza del NN, se la L & S non avesse assunto le favorevoli solvibilità di lui e non informazioni sulla avesse pagato a lui la considerevole somma di 55.000.000 prima che fosse conseguita la lire certezza della conclusione del contratto>> (pag. 8 memoria). Se poi le necessarie informazioni>> erano state omesse in tal caso la L & S non alcun addebito alla C.S.F.: (poteva) formulare imputet sibi>>. Il motivo è infondato Il vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscono al loro interno un insanabile ragionamento ovvero quando nelcontrasto f sviluppato nella sentenza manca l'esame di punti controversia. Diversamente quando decisivi della il ricorrente censura il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 19 aprile 1996, n. 3723; 8 novembre 1996, 14 6 agosto 1999, n. 9744; 13 aprile 1999, n. 3615; n. 8383). La Corte territoriale ha tenuto in della società considerazione il comportamento pervenendo alla conclusione, attrice, in questa sede, in quanto insindacabile sufficientemente e logicamente motivata, di un concorso di colpa della stessa nella misura del trenta per cento. Non si riscontra, dunque, alcun vizio di motivazione: ciò che viene inammissibilmente censurato è il convincimento del giudice che non è pervenuto alla conclusione voluta dalla parte. è peraltroLa circostanza indicata non decisiva, in quanto la deduzione di avere assunto necessarie informazioni>> non è certo idonea di per sé ad escludere l'inadempimento della società interrompere il nesso di ricorrente ad singolare l'impostazione del causalità. E' anzi ricorrente che fa risalire la responsabilità dell'evento alla società intimata, sia nel caso in cui siano state assunte le informazioni, sia nel caso in cui non lo siano state>>>>. Neppure si deduce alcuna violazione degli artt. 2730 SS. C.C., atteso che, come si è detto, 15 r la Corte d'appello di Torino ha valutato tutte le circostanze rilevanti, pervenendo ad una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sempre nell'ambito dello stesso motivo, la ricorrente lamenta che la società L. & S. non aveva tentato di recuperare il credito nei confronti del NN. Non deduce, però, quale sarebbe in proposito la violazione di legge impugnata e, conattribuibile alla sentenza riferimento al dedotto vizio di motivazione, non specifica in che senso la circostanza sarebbe decisiva, nel senso, cioè, che, ove fosse stata considerata, la sentenza di merito sarebbe stata diversa. In effetti, anche per tale profilo si tendono ad inserire nel giudizio per cassazione valutazioni proprie del giudice di merito.
5. Con il quinto motivo la società ricorrente violazione e falsa applicazione degli deduce artt. 36, 83, 84, 91, 112 e 306 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sui connessi punti decisivi della controversia sulla natura della domanda di condanna dell'attrice al pagamento di lire 4.907.940, sulla rinunzia dei relativi atti che sarebbe stata dichiarata 16 Я dall'avv. Ricci, sulla posizione di controparte carenza di procura speciale del sul punto, sulla difensore per la rinuncia agli atti, sull'omessa riconvenzionale ed accessori, pronuncia sulla speseripartizione delle sulla diversa laprocessuali>>. In sostanza, ricorrente censura la sentenza nella parte in cui è stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cessazione della materia del contendere sul rilievo che il procuratore della società C.F.S. aveva riconosciuto l'intervenuta compensazione tra il credito fatto valere in via riconvenzionale ed altro credito. Lamenta, specificamente, che il aveva il potere di rinunziare>> procuratore non alla domanda riconvenzionale e di richiedere la cessazione della materia del contendere. Il motivo è inammissibile. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove о temi di contestazione non trattati nella fase del merito (Cass. 8 luglio 1994, n. 6428; 10 maggio 1995, n. 5106; 12 giugno 1999, n. 5809; 19 17 r maggio 1999, n. 4852). Ciò premesso, la doglianza 14 è nuova non rinvendosi nei motivi sopra riportata d'appello una prospettazione, relativa ai poteri del procuratore in proposito. Sempre nell'ambito dello stesso motivo si deduce che sia la sentenza di primo grado che quella d'appello avrebbero dovuto effettuare una diversa ripartizione delle spese processuali. Il profilo è privo di fondamento. La Corte d'appello ha condannato l'attuale ricorrente al pagamento di due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi. Ciò premesso, noto e costantemente affermato da questa Corte il secondo cui la valutazione delle principio delle proporzioni della reciproca soccombenza parti e la determinazione delle proporzioni in cui le spese debbono tra esser rimanere ripartite o compensate, attengono al potere discrezionale del provvedimento giudice di merito, il cui denunziabile per cassazione solo quando le spese siano poste, in tutto о in parte, a carico di chi risulta totalmente vittorioso.
6. Con il sesto motivo la parte deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 C.C., nonché l'illogica e l'insufficiente 18 motivazione circa il punto decisivo sul concesSO maggior danno rispetto all'interesse legale. Secondo quanto esposto la Corte di merito aveva dichiarato che, nell'atto d'appello, non sarebbe stata formulata alcuna censura sul cumulo della rivalutazione e dell'interesse legale. Invece tale aspetto era trattato nel sesto motivo. Il motivo è infondato. Nel sesto motivo d'appello si censurava la mancanza della prova del maggior danno e non anche il cumulo tra interessi e rivalutazione. La decisione sul punto della Corte territoriale appare dunque corretta. dev'essere Per quanto detto il ricorso liquidate come in rigettato. Le spese, dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
il ricorso;
condanna la La Corte rigetta ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase che liquida in lire 125.800 per spese e in lire 2.000.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 2 ottobre 2000 IL CONSIGLI: RE EST. IL PRESIDENTE علام fur 19 (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Thun Depositata Oggi, 1800 E N O 100000 350000 in Cancelleria 9 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista ROMA 2 30 MAR. 2001 A UFFICIO Registrate ind al n.15512 350.000 (lice. Trecento sugment p. Dirigente Acro (DR M.R d (D.ssa M 11 Responsi 2VHO 0 3 R A 1 M 00 DELLE ! D