Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 2
In tema di violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione, ove si sia proceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine. La previsione di tale contestazione differita manifestamente non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché il termine per proporre ricorso al Prefetto decorre indifferentemente, ai sensi dell'art. 203, primo comma, del codice della strada, dalla contestazione o dalla notificazione.( Nella specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per il superamento dei limiti massimi di velocità, accertato mediante apparecchiatura elettronica. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione, proposta sul rilievo della omissione di immediata contestazione della infrazione.)
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella predetta fase.( Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la pronuncia del giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei limiti massimi di velocità, accertata mediante apparecchiature elettroniche, opposizione proposta sul rilievo della illegittimità dell'accertamento per omessa contestazione immediata della infrazione e inaffidabilità delle predette apparecchiature, osservando che costituisce inammissibile ampliamento del giudizio di merito l'indagine circa la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto amministrativo, in relazione al contratto d'appalto tra l'amministrazione comunale e la ditta fornitrice delle apparecchiature per l'intera procedura di rilevamento delle infrazioni mediante apparecchiatura elettronica, questione introdotta con il ricorso per cassazione, che modificava i termini della controversia, richiedendo accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.)
Commentario • 1
- 1. Morte del coniuge: sì al danno morale anche se separatoAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente e relatore -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato B. PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato BEATRICE ANGELO RAFFAELE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI FORLÌ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 32/96 del Giudice di pace di RIMINI, depositata il 06/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.5.95 GI TI proponeva opposizione, avanti al Giudice di Pace di Rimini, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Forlì il 14.2.95 per violazione dell'art. 142 c. 8^ cod. strad. (eccesso di velocità). Denunziava (a) l'omessa contestazione immediata dell'infrazione e (b) la inaffidabilità dell'apparecchiatura "Velomatic" in dotazione dei vigili accertatori. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. Osservava che l'omissione denunziata non invalidava l'ordinanza-ingiunzione e che l'apparecchiatura utilizzata era stata debitamente omologata. Il TI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Prefetto di Forlì non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il TI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt 14 L 689/81, 200 cod. strad., 384 del regolamento che prevedono l'obbligo di immediata contestazione della violazione. Sostiene che la motivazione addotta dai verbalizzanti ("non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto vigile unico addetto al controllo dell'apparecchiatura trovatosi nella l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile") è contraddetta dalla circostanza che il verbale risulta sottoscritto da due vigili, da presumere presenti al fatto. Il motivo di ricorso è infondato.
È costante orientamento di questa Corte che l'immediatezza di contestazione di infrazione amministrativa, prescritta dall'art. 14 L 24.11.81 n. 689 deve essere intesa in senso relativo e non di materiale e assoluta contestualità e che la sua inosservanza non determina l'estinzione dell'obbligazione e l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione qualora sia stata eseguita rituale contestazione mediante notificazione del verbale nel termine stabilito dal 2^ comma del cit. art. 14 (Cass. 5831/97, 2774/96, 7331/95, 12545/92). I riferiti principi, maturati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, devono essere condivisi. È opportuno premettere che il legislatore, con il chiaro intento di regolamentare in modo unitario la procedura di contestazione delle infrazioni amministrative, ha adottato, nella formulazione della norma del codice della strada (art. 200), la stessa dizione dell'art.14 L. 689/81. Ha ripetuto pedissequamente che "la violazione, quando
è possibile, deve essere immediatamente contestata. . ." e, con gli stessi termini ("qualora violazione non possa essere immediatamente contestata. . ." formula sostanzialmente uguale a quella del 1^ comma dell'art. 142 T.U.393/59 e succ. mod.), ha previsto nel successivo art. 201 l'obbligo della notificazione al trasgressore, prolungando il termine di adempimento per "esigenze organizzative dell'amministrazione" (C.Cost. 255/94). Quest'ultima norma, disponendo l'obbligo di eseguire la notificazione del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata", esclude che dalla inosservanza di detto precetto derivi alcuna conseguenza, quale l'estinzione dell'obbligazione che si verifica solo quando "la notificazione (del verbale) non sia stata effettuata nel termine prescritto" (art. 201 ult c. cod. strad.).
Può conclusivamente affermarsi che la contestazione immediata assolve la mera funzione di sgravare l'amministrazione, quando le circostanze lo consentono, dall'obbligo di provvedere alla successiva notificazione del verbale e che l'inosservanza di tale adempimento da parte dell'agente accertatore può configurare esclusivamente una responsabilità disciplinare a suo carico.
Deve essere respinto, infine, l'assunto che la contestazione differita leda il diritto di difesa (art. 24 Cost.) per il rilievo che il termine per proporre ricorso al Prefetto (allegando documenti e eventualmente chiedendo di essere sentiti) decorre indifferentemente "dalla contestazione o dalla notificazione" (art. 203 c.1^ cod. strad.).
Con il secondo motivo di ricorso il TI denunzia difetto di motivazione circa la dedotta nullità assoluta ed illegittimità dell'atto amministrativo circa il contratto d'appalto tra amministrazione comunale e ditta Italservizi S.r.l. per l'intera procedura di rilevamento delle infrazioni mediante apparecchiatura elettronica.
Il motivo di ricorso è inammissibile
Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso, pertanto, devono investire a pena di inammissibilità statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito. Non è, pertanto, consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (Cass. 3664/88, 10111/96, 2905/96). La riferita doglianza non è stata sottoposta all'esame del Giudice di Pace e, peraltro, il ricorrente non ha denunziato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.. Come è agevole rilevare dalla lettura delle sentenza, il TI, con l'atto di opposizione, ha denunziato l'illegittimità dell'accertamento per omessa contestazione immediata dell'infrazione e inaffidabilità delle apparecchiature in dotazione dei vigili procedenti. Costituisce pertanto, inammissibile ampliamento del giudizio di merito l'indagine "circa la nullità assoluta e illegittimità dell'atto amministrativo", questione che modifica i termini della controversia e richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Con l'ultimo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 23 L. 689/81 e 91 c.p.c. il Padanti si duole che il Giudice di Pace abbia pronunziato condanna alle spese in favore del Prefetto, in giudizio personalmente tramite un funzionario.
La censura non è fondata. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato ai sensi dell'art. 23 c.40 L. 689/81, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore o degli onorari di avvocato ma ha solo diritto alla rifusione delle spese concretamente affrontate "da indicarsi in apposita nota" (Cass. 4213/96, 1445/94). Nel caso in esame il Giudice di Pace ha genericamente affermato in motivazione e poi in dispositivo che "le spese seguono la soccombenza". Con la generica statuizione adottata il giudicante non ha riconosciuto alla parte vittoriosa (Prefetto di Forlì) il diritto di chiedere onorario di avvocato e diritti di procuratore. Il ricorrente, pertanto, è privo di interesse giuridicamente apprezzabile a censurare la richiamata statuizione che, per la sua assoluta genericità, non potrà costituire titolo per richiedere alcun rimborso.
In assenza di attività difensiva della parte vittoriosa non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999