Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5809
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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In tema di violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione, ove si sia proceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine. La previsione di tale contestazione differita manifestamente non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché il termine per proporre ricorso al Prefetto decorre indifferentemente, ai sensi dell'art. 203, primo comma, del codice della strada, dalla contestazione o dalla notificazione.( Nella specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per il superamento dei limiti massimi di velocità, accertato mediante apparecchiatura elettronica. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione, proposta sul rilievo della omissione di immediata contestazione della infrazione.)

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella predetta fase.( Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la pronuncia del giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei limiti massimi di velocità, accertata mediante apparecchiature elettroniche, opposizione proposta sul rilievo della illegittimità dell'accertamento per omessa contestazione immediata della infrazione e inaffidabilità delle predette apparecchiature, osservando che costituisce inammissibile ampliamento del giudizio di merito l'indagine circa la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto amministrativo, in relazione al contratto d'appalto tra l'amministrazione comunale e la ditta fornitrice delle apparecchiature per l'intera procedura di rilevamento delle infrazioni mediante apparecchiatura elettronica, questione introdotta con il ricorso per cassazione, che modificava i termini della controversia, richiedendo accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.)

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  • 1Morte del coniuge: sì al danno morale anche se separatoAccesso limitato
    Giuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5809
Data del deposito : 12 giugno 1999

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