Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 01 5 SEZIONE LAVORO Lavoro .2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Maistrati:
6 - Presidente Dott. Ettore MERCUR R.G.N. 3844/98 0 Cron. 462 Dott. Fabrizio MI Consigliere - 0 Consigliere Dott. Bruno TTIMIELLO Rep. • Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig per diritti L. 3000 NOOOOO OO INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 17 GEN 2001. IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LAMBERTUCCI CESIRA;
al Sig. /MPS intimata per FEB. 20012000 4407 avverso la sentenza n. 66/97 del Tribunale di TERNI, IL CANCELLIERE -1- depositata il 01/03/97 R.G.N. 841/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 3844/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello la sentenza del Pretore della stessa cittàdell'INPS avverso che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere a RT ES la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. juy L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamentedecadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 1965/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norme, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184 della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso per cassazione è stato Tuy ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata, avendo tale pronuncia (correttamente o meno) assegnato all'appellata la qualità di contumace- ritiene fondato il primo motivo. Invero, stante la tempestività del gravame (depositato il 9 maggio 1996) rispetto alla data di notifica (9 aprile 1996) della sentenza appellata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza -giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, дим un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra l'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, 0 del privato) ma prima della sua notifica alla 5 у с controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). Deve quindi cassarsi l'impugnata sentenza -conformemente a analoghe controversie (v. Cass. in 21quanto già deciso settembre 2000 n.12516)- e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Perugia (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le - spese alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente Floricole Alfinialeille fotore Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria a G Í R oggi, 147 GEN 2001 1 P T E BORATORE 0 I 2 R D P O U E D T V A R I O C S 1 Ä 1 ! O - N T W S 8 I - J O L O D Ɑ S E * * * N I H I V T N . ' A Ɑ I V I S U G Ḥ L V E O E I I I T V O S O ' S V Ɑ I 6