Sentenza 24 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è sufficiente la "nota caratura criminale" del soggetto accusato, occorrendo, invece, che questi si avvalga della particolare efficacia intimidatrice derivante dall'esistenza concreta e percepibile di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis cod. pen.
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- 1. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
Leggi di più… - 2. Le circostanze nel Diritto Penale italianoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2013, n. 24992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24992 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA A. - rel. Consigliere - N. 1226
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 10926/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA EP N. IL 25/01/1972;
avverso l'ordinanza n. 1036/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 03/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. limitatamente alle esigenze cautelari previa esclusione della aggravante. Rigetto nel resto. Uditi i difensori Avv. SILVESTRO Salvatore e MIRABILE Alessandro, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3 gennaio 2013, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di DA EP avverso l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 17 dicembre 2012, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria sottolineandosi come l'origine dei rapporti di dare e avere tra AT IN ed il ZZ, persona offesa, fosse del tutto legittima;
che i rapporti tra la parte offesa e FO ME, concorrente nello stesso reato, fossero confidenziali, senza alcun atteggiamento intimidatorio;
che la vicenda, infine, sarebbe stata chiarita anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale avrebbe offerto una ricostruzione dei fatti perfettamente sovrapponibile alle acquisizioni processuali. Non sussisterebbe, dunque, alcuna condotta penalmente significativa posta in essere dall'imputato. Le dichiarazioni del ZZ, imputato in questo stesso procedimento, non sarebbero credibili e comunque il reato ipotizzabile sarebbe quello previsto dall'art. 393 c.p.; non senza sottolineare come dalle acquisizioni probatorie, ampiamente rievocate, non traspaia alcuna intimidazione del ZZ rispetto al FO. Si contesta, poi, la sussistenza della aggravante della metodologia mafiosa, considerato che l'imputato non conosceva la personalità del FO, con il quale aveva avuto rapporti occasionali, e tenuto conto del fatto che non sono stati posti in essere, ne' dal FO, o dallo stesso imputato, comportamenti concreti, tali da evocare l'esercizio di un potere coercitivo tipico delle associazioni maliose. Si contesta, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto anche conto della personalità dell'imputato del tutto estraneo a qualsiasi circuito delinquenziale, e del tempo trascorso dai fatti.
Le doglianze relative al presupposto della gravità indiziaria sono prive di fondamento ed ai limiti della inammissibilità, in quanto il ricorrente si limita a prospettare censure in punto di fatto circa la valutazione compiuta dai giudici del merito, secondo una prospettiva chiaramente eccentrica rispetto al rigoroso perimetro entro il quale è consentito l'odierno sindacato di legittimità. Le conversazioni intercettate, ampiamente rievocate dai giudici di riesame, secondo una ricostruzione logicamente ineccepibile e priva di aporie sul piano argomentativo, pongono in luce il contesto usurario nel quale si è snodata la condotta dell'imputato, il quale non ha esitato a farsi coinvolgere nella vicenda per fare in modo che il debitore fosse "indotto" ad adempiere agli obblighi assunti. L'intera gamma delle questioni sollevate dal ricorrente ha formato oggetto di puntuale scrutinio da parte dei giudici a quibus che hanno dissolto la fondatezza dei vari rilievi con motivazione del tutto esauriente e giuridicamente corretta. La relativa riproposizione delle stesse questioni in questa sede si rivela quindi del tutto sterile. Sono invece fondate le doglianze relative alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, al momento che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente tale aggravante facendo leva esclusivamente sulla "nota caratura criminale" della persona coinvolta per svolgere una condotta di intimidazione nei confronti del debitore. Il "metodo mafioso", infatti, riceve definizione normativa attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.", vale a dire dell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
il che, evidentemente, evoca, non il modo di atteggiarsi del fatto - reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta - sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza - concreta e percepibile - di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis c.p., e la relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare:
elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La verifica, in concreto, circa la sussistenza di siffatti requisiti sarà compito del giudice del rinvio, il quale dovrà altresì tenere conto, in punto di adeguatezza della misura e di esigenze cautelari, del fatto che la Corte costituzionale con sentenza n. 57 del 2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame sui punti innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ed alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013