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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 10/02/2026, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2032/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE AN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3929/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448123 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448123 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1185/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per TARI e TEFA limitatamente per le annualità 2018 e 2019 chiesta relativamente ad un immobile sito alla Indirizzo_1 Roma, oggetto di un contratto di locazione immobile contratto concluso con sfratto presso il Tribunale Ordinario di Roma notificato nel 2021.
La pretesa per parte ricorrente era illegittima e priva di fondamento giuridico atteso che le annualità relativa al 2018 ed al 2019 erano prescritte.
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accertata la tempestività e ritualità del ricorso;
considerato che
parte ricorrente ha limitato l'impugnazione alle annualità del 2018 e del 2019; atteso che l'accertamento relativo alla TARI e alla TEFA si prescrive nel termine di cinque anni;
considerato che
l'atto impugnato è stato notificato nel
2025 e dunque è trascorso il termine di prescrizione;
tanto premesso, si accoglie il ricorso. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE AN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3929/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448123 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448123 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1185/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per TARI e TEFA limitatamente per le annualità 2018 e 2019 chiesta relativamente ad un immobile sito alla Indirizzo_1 Roma, oggetto di un contratto di locazione immobile contratto concluso con sfratto presso il Tribunale Ordinario di Roma notificato nel 2021.
La pretesa per parte ricorrente era illegittima e priva di fondamento giuridico atteso che le annualità relativa al 2018 ed al 2019 erano prescritte.
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accertata la tempestività e ritualità del ricorso;
considerato che
parte ricorrente ha limitato l'impugnazione alle annualità del 2018 e del 2019; atteso che l'accertamento relativo alla TARI e alla TEFA si prescrive nel termine di cinque anni;
considerato che
l'atto impugnato è stato notificato nel
2025 e dunque è trascorso il termine di prescrizione;
tanto premesso, si accoglie il ricorso. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.