Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E ee 60756 N 02885/0 1 BBLICA ITALIANA IO 1 Z A R IST LE 5 /1986 . N G E A 26/4 R B . A L U R. L D P B . A I D. E . R EL T B A A N D I E T O S S I SEN 1 A E I TE CASSAZIONE 1 R Oggetto A E . N T A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M SPESE IN V IM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mamentative - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 10372/98 Cron. 5943 - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 21/09/00 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. PP FALCONE - - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ... IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 1500 5 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SQUITIERI ADELAIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell'avvocato ELTI che lo difende unitamente DI RODEANO GIANFILIPPO, VALENTINI IOLANDA, giusta SPACCESIall'avvocato mandato a margine;
ricorrente contro . N UFF. REGISTRO VASTO, in persona del Ministro pro CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente 1470 resistance -1- avverso la sentenza n. 241/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. PP FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. E N O -2- Svolgimento del processo Con atto pubblico del 30.11.1991 i coniugi UI AD e La AN PP hanno venduto al centro di Riabilitazione Lars e C. s.n.c. di UT AF una casa sita in Sarno per il prezzo di lire 220.000.000. L'ufficio del Registro di Vasto ha riconosciuto congrui i valori iniziale e finale dichiarati nonché le spese incrementative sostenute negli anni 1981 e 1982, mentre ha disconosciuto quelle sostenute negli anni 1971 e 1972 per lire 40.000.000. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla UI, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la contribuente. Il Ministero delle Finanze ha depositato atto di costituzione in giudizio. La contribuente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.p.r. n.643/72, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disposizioni sulla legge in generale, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che erroneamente è stata chiesta una documentazione idonea a provare le spese incrementative sostenute prima dell'entrata in vigore del citato art.18. A parere della ricorrente, l'onere previsto dalla norma può valere per l'avvenire, mentre erroneamente è stato affermato che esso vale anche per il passato, quando cioè l'art. 18 del d.p.r. n.643/72 non era ancora entrato in vigore. Sotto altro profilo, poi, è stata dedotta omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione poiché il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento dell'ufficio che, quando ha dovuto percepire l'imposta, ha accettato il valore dichiarato dalla contribuente (che era superiore di tre volte al valore catastale), mentre poi, quando ha dovuto valutare le spese incrementative, ha fatto riferimento al valore catastale inferiore alle stesse spese incrementative. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che non sussistono ragioni per assegnare valore retroattivo all'art. 18 del d.p.r. n. 634/72 che, introducendo per alcuni soggetti l'obbligo di dichiarazione a fini Invim, al quarto comma ha previsto che per le spese (incrementative) effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di che trattasi “la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa”. Correttamente il legislatore ha limitato l'onere della prova documentale solo per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore della legge (non potendosi ovviamente richiedere per il passato l'esistenza di una documentazione di cui nessuna norma tributaria parlava). Per le spese sostenute in epoca anteriore, per il contribuente è sufficiente l'assolvimento dell'onere della dichiarazione (poiché chiaramente tali spese non potrebbero essere mai riconosciute se non venissero dichiarate). D'altra parte, correlativo a questo onere deve essere ritenuto sussistente per l'ufficio un potere di valutare la congruità delle spese medesime (non potendo evidentemente assegnare un valore assoluto alla parola del dichiarante). Questa Corte ha già deciso negli stessi sensi una fattispecie mnaloga con la sentenza n. 1511/1990 e non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale orientamento. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al altra Sezione della Commissione Trib dell'Aquila per la valutazione della congruità delle spese di cui di discute, valutazione che costituisce giudizio di merito.
PQM
Accoglie in ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al altra sezione della Commissione Regionale dell'Aquila anche per le spese. Così deciso in Roma il 21.9.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Vincenzo Dr. PP Falcone IL CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN TI 2.7 FEB 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 6 E 8 9 N 1 IN TI / IO 4 5 / Z . 6 A 2 N R . - T .R IS B IA .P . A G D L R D L E L R A A E E . D T T B I U N S A E B N T S I E A E 1 S R I 3 I 1 T R A . E N T A M