Sentenza 26 settembre 2005
Massime • 1
Non sussiste la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, effettuata, a mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2005, n. 39244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39244 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/09/2005
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1009
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 21268/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SC, n. Brescia il 21 giugno 1957;
avverso ordinanza del Tribunale di Trento in data 8 marzo 2005;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALASSO A., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal locale giudice per le indagini preliminari nei confronti di OR SC, ritenuto gravemente indiziato di bancarotta fraudolenta documentale osservando, in sintesi, a sostegno di tale decisione (previa reiezione di eccezioni procedurali circa mancato avviso dell'udienza camerale ad entrambi i difensori da cui l'indagato era assistito e circa l'utilizzabilità di documenti non sottoscritti allegati alle annotazioni di P.G.), che, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, questi emergevano dal verbale di constatazione, con relativi allegati, redatto il 20 dicembre 2003 dall'agenzia delle dogane, da cui risultava l'effettuazione di numerosi acquisti di autovetture di cui non erano state rinvenute le relative fatture, senza che, al riguardo, potesse costituire valida giustificazione l'asserito furto di due valige piene di documenti subito dall'indagato, considerando l'elevato volume della documentazione fiscale non rinvenuta ed il fatto che essa si sarebbe dovuta riferire anche ad acquisti successivi al furto in questione;
quanto alle esigenze cautelari, le stesse apparivano sussistenti tanto sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte criminose, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, avendo lo ZO mostrato di poter esercitare attività imprenditoriale di commercio di autoveicoli anche appoggiandosi ad altri soggetti, quanto sotto il profilo dell'inquinamento probatorio, essendovi la possibilità che l'indagato potesse occultare e distruggere la documentazione contabile e fiscale di cui fosse ancora in possesso;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'indagato denunciando:
1) violazione di norme processuali (artt. 171, 178 lett. C, 179, 309 c.p.p. e 54 disp. att. c.p.p.) unitamente a mancanza di motivazione,
per avere il tribunale respinto l'eccezione procedurale basata sul rilievo che l'avviso d'udienza era stato inviato con telefax in unica copia al comune studio dei due difensori (uno solo dei quali comparso all'udienza per eccepire la nullità e chiedere rinvio a nuova udienza), richiamandosi unicamente all'esigenza (peraltro suscettibile di essere soddisfatta anche disponendo il richiesto rinvio), di non oltrepassare il termine fissato dalla legge per la pronuncia della decisione sul riesame;
2) ulteriore violazione di norme processuali (art. 729 c.p.p.) per avvenuta utilizzazione, ai fini della valutazione del quadro indiziario, di documenti provenienti dall'estero (in particolare, dichiarazioni inserite nell'atto indicato come "verbale SVAD, datato 21.02.2005";
3) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sull'assunto che, dovendosi necessariamente riferire, la condotta contestata al ricorrente, "ad una (o più) azioni (e non omissioni) poste in essere dallo stesso (vale a dire l'azione dell'occultare o del distruggere)", nulla al riguardo avrebbe detto il tribunale;
4) mancanza ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sull'assunto, in sintesi, che il tribunale avrebbe omesso di indicare le ragioni della ritenuta indispensabilità della più afflittiva tra le misure cautelari, omettendo, inoltre, di prendere in considerazione le condizioni familiari dell'indagato, regolarmente coniugato, il suo corretto comportamento processuale e la effettiva impossibilità di reiterazione della condotta a lui addebitata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo al primo motivo di ricorso, premesso che non si contesta in esso la validità in sè della notifica a mezzo "telefax" dell'avviso dell'udienza di riesame dovuto al difensore ai sensi dell'art. 309, comma 8, c.p.p. (validità già più volte affermata, del resto, da questa Corte, come risulta, in particolare, da: Cass. 1,25 ottobre 2000 - 28 febbraio 2001 n. 8656, D'Ascia, RV 218185;
Cass. 6^, 3 dicembre 2002 - 20 marzo 2003 n. 12882, Della Morte, RV), deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che possa costituire motivo di nullità di detta notifica il fatto che il telefax sia stato trasmesso in unico esemplare al comune studio dei due difensori;
ciò in linea con quanto già ritenuto da questa Corte, con sentenza della sez. 3^, 11 ottobre - 13 novembre 2000 n. 11590, Battistini, RV 217762, secondo cui: "In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'articolo 54 disp. att. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen.";
ragion per cui il motivo in esame deve riguardarsi come privo di fondamento;
- che, per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, lo stesso appare inammissibile per genericità, sia perché non vengono minimamente prese in considerazione le ragioni, di per sè non manifestamente illogiche, indicate nell'ordinanza impugnata a sostegno della ritenuta utilizzabilità degli elenchi privi di sottoscrizione allegati alle annotazioni dell'agenzia delle dogane (a proposito dei quali si afferma, da parte del tribunale, trattarsi di "riepiloghi di elementi che sono stati acquisiti attraverso la consultazione del sistema V.I.E.S. (Vat Information Exanche System), sicché appare irrilevante il fatto che gli elenchi stessi non siano sottoscritti, essendo note la fonte e le modalità di acquisizione"), sia perché, in ogni caso, nulla si dice, nel motivo in esame, che valga a dimostrare quale fosse o potesse essere stata la decisiva rilevanza degli elementi in questione rispetto alla configurabilità del quadro indiziario sulla base del quale era stata adottata e mantenuta la misura cautelare, posto che l'ordinanza impugnata fa essenziale riferimento, come si è già esposto in narrativa, al processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2003, mentre gli atti di cui, nel ricorso, si denuncia la inutilizzabilità sarebbero stati costituiti, come pure si è ricordato in narrativa, da non meglio precisate "dichiarazioni inserire nel verbale SVAD, datato 21.02.2005";
- che parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità, appare il terzo motivo di ricorso, atteso che, per un verso, l'avvenuto occultamento o la distruzione della documentazione contabile, rilevanti ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ben possono essere desunti (come pare avvenuto nella specie) dal semplice mancato rinvenimento di detta documentazione, una volta datasi per accertata la sua originaria esistenza;
per altro verso, non si accenna minimamente, nel ricorso, a specifiche doglianze ipoteticamente rappresentate al tribunale del riesame circa il fatto che non fosse stata adeguatamente descritta, nella formulazione dell'accusa, la condotta commissiva addebitata al ricorrente, per cui non può, in questa sede, costituire motivo di censura la mancanza di motivazione riscontrabile, al riguardo, nell'ordinanza impugnata;
- che inammissibile, infine, deve ritenersi anche il quarto motivo di ricorso, avendo la difesa del ricorrente sostanzialmente ignorato del tutto le pur esposte ragioni, come si è visto, nell'ordinanza impugnata, della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ragionevolmente (e quindi insidacabilmente) considerate fronteggiabili solo con la custodia in carcere, per proporre (o riproporre) indebitamente all'attenzione della corte di legittimità valutazioni puramente soggettive e di merito del tutto insuscettibili, come tali, di apprezzamento in questa sede;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005