Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5757 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
da 575 7/ 0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N.14169/99 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron. 12413 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Rome DI LAO Serafino, elettivamente domiciliato in Catania, presso balanc. delle carte di casseliore e Via F. Riso n. 12, presso l'avv. Angelo Tomaselli, che rappresenta e diferiⒸ, giusta delega in atti;
esenta - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TRASPORTI di Catania, in A.M.T. - AZIENDA MUNICIPALE Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. rappresentante, elettivamente persona del legale per diritti L. 3000 1.9 APR. 2001 domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. IL CANCELLIERE Te Giovanni Magnano di San Lio;
che la rappresenta e follow. Gaetano Isoler difes giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 52 del Tribunale di Siracusa 728 1 depositata il 15 maggio 1999 (R.G. n. 3117/89). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 novembre 1983 al Pretore di Catania Serafino Di LA, dipendente dell'Azienda municipale trasporti di Catania, collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, espose che l'azienda, nella determinazione della retribuzione su cui calcolare i contributi 16assicurativi da rimborsargli in base all'art. dell'accordo aziendale 12 agosto 1965, non aveva conteggiato la contingenza maturata dal febbraio 1977 e che inoltre gli aveva indebitamente trattenuto la somma di lire 3.483.857. Pertanto chiese la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento in suo favore della somma di lire 14.286.861, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 2 Il giudice adito rigettò la domanda con sentenza del 18 febbraio 1985, che appellata dal Di LA fu confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 15 ottobre 1985. Questa decisione, su ricorso del soccombente, è stata annullata dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 21 aprile 1989 n. 1891. Il Tribunale di Siracusa, giudice di rinvio dinanzi al quale il Di LA ha riassunto la causa, ha rigettato l'appello. Pur affermando il diritto del lavoratore collocato anticipatamente a riposo all'inclusione della contingenza sull'importo spettante allo stesso ai sensi della richiamata contrattuale, ha però ritenuto che ilclausola rimborso contributi era, ai sensi dell'art. 24 del ccnl del 1976, assorbito nel trattamento di buonuscita, per il giudicato intervenuto sul punto;
la doglianza del Di LA in ordine all'assorbimento del rimborso dei contributi nella buonuscita era stata sentenzainfatti rigettata con la rescindente. Avverso quest'ultima decisione il Di LA ricorre per cassazione, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. L'altra parte resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico articolato mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 384, 394, 112 cod. proc. civ. Deduce che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia di questa Corte riguarda l'assorbimento già applicato dall'Azienda per l'importo di lire 3.834.857, trattenute al momento della liquidazione e del pagamento della buonuscita e sostiene l'errore in cui è incorso il Tribunale nel procedere ad un ulteriore assorbimento eranell'indennità di buonuscita, che non solo stato già integralmente applicato dall'Azienda, ma neppure era stato oggetto di domanda riconvenzionale о di eccezione nelle precedenti fasi del giudizio. Addebita inoltre al giudice del rinvio l'accettazione acritica delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in quella fase del giudizio e di non avere tenuto conto delle critiche avanzate da esso ricorrente alla relazione di consulenza, in ordine alla pretesa dell'Azienda di assorbire nell'indennità di buonuscita anche il rimborso dei contributi prescindendo dall'assorbimento già effettuato. 4 La censura è infondata in relazione a tutti i profili nei quali è articolata. Innanzitutto, in considerazione del denunciato vizio di violazione del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte, il Collegio è abilitato a procedere all'esame diretto degli atti e verificare il contenuto della precedente sentenza di annullamento n. 1891 del 21 aprile 1989, ed i conseguenti limiti dell'indagine demandata al giudice di rinvio (cfr. Cass. 2 giugno 1998 n. 5406, Cass. 20 luglio 1995 n. 7891, Cass. 8 aprile 1994 n. 3308, Cass. 28 уст novembre 1989 n. 5194). E da tale sentenza di annullamento risulta che le questioni sottoposte all'esame della Corte in quel giudizio avevano ad oggetto a) l'equiparazione del rimborso dei contributi ad un trattamento di fine rapporto, con la conseguente applicazione degli artt. 1 e 1-bis della legge n. 91 del 1977 e l'esclusione dal relativo computo dell'indennità di contingenza e b) l'assorbimento dei contributi nella indennità di buonuscita. La Corte con la citata sentenza ritenne fondata soltanto la prima questione, rinviando al Tribunale di Siracusa unicamente per l'accertamento della natura del rimborso contributi, a cui il 5 datore era tenuto alla fine del rapporto di lavoro, se cioè fosse quella di retribuzione differita e avesse funzione in senso lato previdenziale piuttosto avesse, in base alla contrattazione collettiva, natura e funzioni diverse da quelle proprie dell'indennità di anzianità, con conseguente estraneità del contributo all'ambito di operatività della legge n. 91 del 1977; disattese invece l'altra doglianza, ritenendo esente da censure l'interpretazione data dal giudice a quo dell'art. 24 ccnl nel senso dell'assorbimento nel trattamento di buonuscita, previsto da tale clausola, di qualsiasi indennità ed erogazione, corrisposta in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, sino a comprendere, in quanto collegato alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. rimborso dei contributi (che) va assorbito, fino a concorrenza, nel trattamento di buonuscita. Orbene, l'interpretazione della suddetta clausola contrattuale nei termini ora riportati ha formato oggetto di giudicato e come tale non può essere messo in discussione: e quanto agli effetti di tale statuizione, è evidente che l'assorbimento nel trattamento dell'indennità di buonuscita deve essere effettuato per la voce rimborso contributi, 6 - la determinazione dell'ammontare di tale voce (con l'inclusione meno nel relativo calcolo dell'indennità di contingenza maturata dal 1977 sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro) è stato rimessa al giudice del rinvio - e non limitatamente alla somma indicata dal ricorrente in lire 3.834.857, che il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio aveva affermato essere stata indebitamente trattenuta dall'azienda. Né alcun rilievo può avere la deduzione fatta dal ricorrente, che cioè l'ulteriore assorbimento operato dal giudice del rinvio non era stato oggetto di domanda riconvenzionale o di eccezione nelle precedenti fasi del giudizio, inerendo la questione dell'assorbimento ad un fatto costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente. Riguardo al profilo concernente l'accettazione acritica delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, si deve osservare che, per costante giurisprudenza, quando il giudice del merito presti adesione alle conclusioni del consulente tecnico non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento, potendo limitarsi a riportare il parere del consulente tecnico di ufficio, purché tale parere per la sua- 7 formulazione - sia idoneo a supportare una concisa adesiva e non sia stato posto in motivazione discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, dovendo in tale ipotesi la sentenza impugnata tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti alla fattispecie esaminata dal consulente di ufficio (Cass. 17 maggio 1999 n. 4787, Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630). Nella specie, considerato che l'indagine affidata all'ausiliare consisteva nella determinazione dei contributi di previdenza e assicurativi sulla retribuzione comprensiva dell'indennità di contingenza maturata dopo il 1977 e nel raffronto fra tale importo e quello liquidato a titolo di indennità di buonuscita ai fini dell'assorbimento dell'uno nell'altro, deve escludersi l'esigenza di motivazione in ordine alle ragioni in base alle quali il giudice del rinvio ha ritenuto di conclusioni rassegnate dalcondividere le consulente di ufficio, una volta che non siano stati posti in discussione i criteri di calcolo dei contributi. Inammissibile, in quanto non decisiva, è la doglianza sul difetto di motivazione addebitato dal 8 ricorrente alla sentenza impugnata, per non avere tenuto conto delle critiche da lui avanzate alla consulenza di ufficio, concernenti l'omessa considerazione, ai fini dell'assorbimento, delle altre voci che prima del 1976 componevano il complessivo trattamento di fine rapporto: si deve infatti rilevare che non risulta specificato l'ammontare delle voci indicate, per cui non può verificarsi quale la loro incidenza ai fini dell'assorbimento in questione, laddove anche esse fossero oggetto di assorbimento nell'indennità di buonuscita in concorso con il c.d. rimborso contributi. Va aggiunto per completezza che quest'ultima deduzione è stata formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio, in cui non possono essere introdotti nuovi temi d'indagine, se non nell'ipotesi di questioni necessariamente connesse agli accertamenti per cui è stata effettuata la devoluzione del giudizio da parte della Suprema Corte (Cass. 27 giugno 1997 n. 5729), ipotesi qui non sussistente in quanto il rinvio al Tribunale di Siracusa è stato disposto con la pronuncia rescindente soltanto per determinare la natura della prestazione del rimborso contributi. Il ricorso deve essere perciò rigettato ed il 9 ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannato alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'altra parte delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 10.000. . oltre a per1.500.000 (unmilionecinquecentomila) lire onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. M. Au Алошо болиоцен fill IL CANCELL E Deposit Galleria 19 APR. 2001 3 0 3 IL CANCELLIERE 1 A I 5 S . D S T . , A R N O T A L , ' L 3 L A O 7 L S - P E E 8 P I D - S D 1 I I 1 S N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E L I S T I E D G N D E E O S R E 10